Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24414 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32548-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO DE MARIA;

– ricorrente –

contro

CENTRO OCULISTICO SALUS DI A. D. & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4011/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Centro oculistico Salus s.a.s. ottenne dal Tribunale di Napoli l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 198.929,66 nei confronti della ASL Napoli 1, a titolo di prestazioni oculistiche rese in regime di accreditamento provvisorio.

Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la ASL Napoli 1, chiedendo la revoca del decreto e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 148.857,84 a titolo di restituzioni.

Nel giudizio si costituì il Centro oculistico Salus s.a.s. chiedendo che l’opposizione e la domanda riconvenzionale venissero respinte.

Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, condannò la ASL al pagamento della minore somma di Euro 198.729,77, rigettò la domanda riconvenzionale di quest’ultima e condannò la stessa al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso questa sentenza ha proposto appello la ASL Napoli 1 e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2017, ha accolto l’appello per quanto di ragione e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha dichiarato che l’appellante nulla doveva al Centro oculistico Salus, ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale della ASL ed ha condannato il Centro al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte di merito ha osservato che appariva preliminare l’esame del motivo di appello relativo al superamento, da parte del Centro richiedente, della capacità operativa massima, intesa come limite del rapporto di accreditamento provvisorio. Tale prova, essendo elemento costitutivo del credito azionato, era da ritenere a carico del creditore; e poichè non era stata fornita, la Corte di merito ha ritenuto che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato. Doveva analogamente essere rigettata la domanda riconvenzionale della ASL, siccome del tutto sfornita di prova.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la ASL Napoli 1 con atto affidato ad un solo motivo.

Il Centro oculistico Salus s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 232 c.p.c..

Sostiene la parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere sfornita di prova la domanda riconvenzionale da essa presentata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, il Centro oculistico avrebbe ammesso, dandone atto nella sintesi riepilogativa annessa alla richiesta di decreto ingiuntivo, di aver ricevuto la somma complessiva di Euro 103.599,11 per prestazioni erogate da luglio a dicembre 2002; mentre quanto al credito residuo, pari ad Euro 45.258,11, la parte ricorrente rileva che non vi sarebbe stata alcuna contestazione, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto considerare pacificamente esistente detto credito. Vi sarebbe, perciò, anche una violazione del principio di non contestazione.

1.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto rivolto in modo evidente ad un riesame del merito.

Osserva il Collegio che la stessa parte appellante indica, quanto al credito di Euro 103.599,11, che esso risulterebbe dimostrato dalla sintesi riepilogativa annessa alla richiesta del decreto ingiuntivo, atto che certamente i giudici di merito avevano a disposizione ed hanno esaminato.

Quanto, invece, al residuo credito pari ad Euro 45.258,11, la doglianza è priva di fondamento, perchè dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita in relazione al tipo di censura proposto, emerge che il Tribunale e la Corte d’appello hanno vagliato minutamente la documentazione prodotta, i crediti e i pagamenti reciproci tra le parti, pervenendo alla conclusione che il credito che oggi pretende di vedersi riconoscere la ricorrente, contestato dal Centro oculistico Salus, era sfornito di prova; per cui ogni ulteriore discussione si risolve nell’indebito riesame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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