Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24413 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 16/06/2017, dep.17/10/2017),  n. 24413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13095-2016 proposto da:

L.L., LO.LA., domiciliati in ROMA presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

VITTORIO MICHELE DELOGU giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LO.LO., P.M.T., domiciliati in ROMA presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO CARBONI in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI,

depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 16 novembre 2015 ha dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto da L.L. e Lo.La. avverso la sentenza n. 892/2014 del Tribunale di Sassari, relativa alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di P.M.T., LO.LO. e L.R..

Rilevavano i giudici di appello che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda di riduzione avanzata dagli appellanti sul presupposto che il testamento pubblico del defunto L.S. aveva leso la loro quota di legittima. Gli attori sostenevano che tale soluzione si fondava sull’erronea valutazione del bene immobile loro legato, il quale versava in gravi condizioni di degrado, come anche attestato da certificazione dei VV.FF., intervenuta in epoca successiva all’accesso dell’ausiliario d’ufficio

La contestazione alla CTU era però ritenuta inidonea a giustificare l’accoglimento dell’appello, in quanto il perito d’ufficio aveva indicato puntualmente i criteri di stima ai quali intendeva attenersi, dando atto delle condizioni generali dei beni stimati, ed in particolare della loro vetustà, dei materiali di costruzione, dei gradi di finitura, ecc..

La condizione di dissesto edilizio segnalata dal perito di parte appellante era stata oggetto di repliche da parte dell’ausiliario di ufficio, emergendo peraltro che quanto risultava dalla certificazione invocata rifletteva l’inevitabile deterioramento del bene, tenuto conto del decorso di un altro anno rispetto alla verifica compiuta dal CTU.

Lo.La. e L.L. hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello e la sentenza del Tribunale sulla base di un motivo.

P.M.T. e LO.LO. hanno resistito con controricorso.

L.R. non ha svolto difese in questa fase.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, come si evince dalle attestazioni della cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. è stata comunicata in data 17 novembre 2015, sicchè il ricorso, notificato in data 16/5/2016, risulta evidentemente tardivo rispetto al termine di sessanta giorni che l’art. 348 ter c.p.c., comma 3 fa decorrere appunto dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Atteso che i ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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