Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24413 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32547-2018 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENI GAS E LUCE S.P.A., in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato ALBA GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

M.V., MA.AM., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

UBALDI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6019/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Roma ingiunse a C.M.A. il pagamento della somma di Euro 4.167,40 in favore di ENI gas e luce s.p.a. a titolo di corrispettivo di una fornitura di gas relativa ad un appartamento sito in (OMISSIS).

Avverso tale decreto propose opposizione la C., sostenendo che quella somma si riferiva a forniture di gas eseguite dal 2006 in poi, mentre ella, conduttrice dell’appartamento, lo aveva riconsegnato ai proprietari già nel dicembre 2005. Chiese, quindi, di poter chiamare in causa i proprietari M.V. e Ma.Am. per essere da loro manlevata in caso di eventuale condanna.

Si costituirono in giudizio M.V. e Ma.Am., i quali dichiararono a loro volta di aver venduto il medesimo appartamento a S.M. nell’agosto 2006, per cui le fatture addebitate nel decreto ingiuntivo non potevano che riferirsi alla nuova proprietaria.

Si costituì quindi in giudizio anche S.M., deducendo l’infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.

Il Giudice di pace, revocato il decreto ingiuntivo per la tardività della sua notificazione, condannò C.M.A. al pagamento in favore della società ENI della stessa somma portata dal decreto e condannò M.V. e Ma.Am. a rifondere alla C. il medesimo importo, dando atto che nessuna domanda era stata proposta nei confronti della S..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello M.V. e Ma.Am. e il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 marzo 2018, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla C. nei confronti di M.V. e Ma.Am., considerando in tal modo assorbita l’ulteriore domanda formulata da questi ultimi nei confronti della S..

Ha osservato il Tribunale – dopo aver premesso che l’appello era ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., avendo gli appellanti indicato in modo chiaro sia le parti del provvedimento che intendevano censurare sia le violazioni di legge – che la C. non aveva in nulla contestato l’effettiva esecuzione delle prestazioni di fornitura gas, limitandosi a rilevare di non essere stata lei a fruirne. Era pacifico, del resto, che l’utenza era intestata alla C. e che solo nel febbraio 2009 la stessa era stata volturata in capo a S.M.. Nè poteva avere rilievo la nota del 15 febbraio 2017 prodotta dalla società ENI dalla quale risultava un credito della parte opponente, perchè tale credito era stato già calcolato ed era estraneo rispetto alla somma chiesta col decreto ingiuntivo. La domanda di manleva proposta dalla C. nei confronti di M.V. e Ma.Am. doveva invece essere respinta, perchè il pagamento di una fornitura non goduta dal titolare dell’utenza poteva dare luogo, al più, ad un arricchimento senza causa; ma l’azione di cui all’art. 2041 c.c., non era stata mai proposta, nè era ipotizzabile alcun obbligo di garanzia da parte dei proprietari.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso C.M.A. con atto affidato a tre motivi.

Resistono ENI gas e luce s.p.a., S.M., M.V. e Ma.Am. con tre separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i controricorrenti M.V. e Ma.Am. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado era stata impugnata dagli appellanti con un atto assolutamente generico, tale che il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne per questo l’inammissibilità.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, è prospettata in modo generico e non riporta in alcun modo, nemmeno in parte, il contenuto e le censure formulate dalle controparti con l’atto di appello, per cui la prospettata violazione di legge resta del tutto non dimostrata (v. la sentenza 20 settembre 2006, n. 20405, e l’ordinanza 29 settembre 2017, n. 22880).

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 11 c.p.c., comma 1, censurando l’affermazione della sentenza secondo cui la C. non aveva mai contestato l’esecuzione delle prestazioni e l’entità del credito maturato dalla fornitrice. Rileva la ricorrente, al contrario, che tali contestazioni c’erano state, con lettera raccomandata del (OMISSIS) e con successiva diffida nei confronti dei signori M. e Ma.; tanto più che la società ENI non aveva fornito alcuna prova rispetto alle fatture commerciali fatte valere in sede di emissione del decreto ingiuntivo.

2.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Esso è, innanzitutto, formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che si richiama a documenti dei quali non viene detto nè se nè dove essi sono stati posti a disposizione di questa Corte.

In secondo luogo, la censura non è conferente, perchè la ricorrente osserva che la contestazione era consistita nell’affermazione di aver lasciato l’appartamento nel 2005; in tal modo, essa dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato, invece, che la titolarità dell’utenza era rimasta in capo alla C. fino al febbraio 2009.

Quanto, infine, alla censura della mancata prova, da parte della società ENI, dell’effettività della fornitura, si tratta di una doglianza inammissibile attesa la sua evidente novità.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., sostenendo che la fattispecie in esame darebbe luogo alla c.d. garanzia impropria, che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Anche volendo prescindere dall’evidente inesattezza del richiamo dell’art. 106 c.p.c., che riguarda l’intervento in causa, rispetto ad una presunta violazione delle norme in materia di garanzia, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato che, nella specie, la C. avrebbe potuto agire solo a titolo di indebito arricchimento, profilo giuridico che il motivo neppure prende in esame.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda e la ragionevole buona fede della parte ricorrente inducono a compensare le spese del giudizio di cassazione. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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