Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24412 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24412 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28766-2011 proposto da:
LETIZIA MARIO LTZMRA73L291234I, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato CAPONI
SERENA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABOZZI
GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COOPER CHIANTI SOC. COOPER A RL., in concordato, in
T

perosna dei liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

a

ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PETROCCHI PIERO giusta procura a margine del controricorso;

‘73i1

controricorrente

Data pubblicazione: 29/10/2013

nonché contro
AVITECNA SRL, ALFIERO ANNA FILOMENA, FALLIMENTO
DELLA RANFAGNI SERVIZI PER L’EDILIZIA SRL;

– intimati –

FIRENZE DEL 25/10/2010, depositata 1’11/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato Oliveti Francesca (delega avvoctgo Giuseppe
Fabozzi) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che
aderisce alla relazione.

***
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

Osserva in fatto e in diritto
1. Alfiero Anna Filomena conveniva in giudizio Cooper Chiariti
s.c.a.r.l. per ottenere l’esecuzione in forma specifica di 5 preliminari,
stipulati 1’8/10/1997, aventi ad oggetto beni immobili.
Cooper Chianti, in concordato preventivo, si costituiva sostenendo
che l’attrice era una mera prestanome di Avitecna s.r.l. la quale si era
resa cessionaria di un credito vantato dalla Ranfagni Servizi, verso
Cooper Chianti; il trasferimento degli immobili costituiva solo la
modalità di estinzione del credito; a seguito del fallimento di Ranfagni
Servizi, era giudizialmente dichiarata la nullità della cessione da
Ranfagni ad Avitecna e di conseguenza era venuto meno il titolo
legittimante la cessione degli immobili.
Ric. 2011 n. 28766 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

avverso la sentenza n. 668/2011 della CORTE D’APPELLO di

Il Tribunale di Firenze dichiarava la nullità dei preliminari per
violazione del divieto di patto commissorio.
Avverso la sentenza proponevano appello Alfiero Anna e Avitecna
s.r.l.
Nel giudizio di appello interveniva, ai sensi dell’art. 344 c.p.c. Mario

Avitecna e in subordine chiedeva sentenza di esecuzione in forma
specifica del preliminare con effetti direttamente in proprio favore.
La Corte di Appello di Firenze con sentenza dell’i 1/5/2011 annullava
la pronuncia di nullità dei preliminari e la conseguente condanna alla
restituzione degli immobili, ma rigettava la domanda di Alfiero Anna
Filomena di esecuzione in forma specifica dei contratti perché nessun
prezzo era stato offerto in pagamento, tenuto conto che nessun
credito poteva vantare Avitecna (neppure parte contrattuale nei
confronti della promettente venditrice).
Mario Letizia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo al
quale resiste con controricorso la Cooper Chianti in concordato che
preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per nullità
della notifica in quanto effettuata da ufficiale giudiziario incompetente
perché non in servizio né nel luogo in cui è stata emessa la sentenza,
né nel luogo in cui il processo deve essere trattato; preliminarmente
eccepisce inoltre il difetto di legittimazione attiva del Letizia in
quanto, avendo spiegato un intervento meramente adesivo solamente
in appello, non era legittimato all’intervento e non è legittimato al
ricorso per cassazione.
2. L’eccezione preliminare riguardante la nullità della notifica per
incompetenza territoriale dell’Ufficiale Giudiziario non può essere
accolta in quanto la nullità della notifica è stata sanata con la
costituzione della parte.
Ric. 2011 n. 28766 sez. M2 – ud. 27-09-2013

Letizia che aderiva alle domande formulate dalle appellanti Alfiero e

3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di omessa
motivazione e la violazione dell’art. 132 comma 2 nn. 4 e 5 c.p.c.
lamentando che la Corte di appello avrebbe omesso la concisa
esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in
diritto della decisione, in relazione alle domande formulate da esso

ravvisabile una pronuncia.
Il ricorrente, in particolare, sottolinea di avere formulato una
domanda subordinata di sentenza costitutiva che producesse gli effetti
del contratto direttamente nei propri confronti; assume inoltre di
avere concluso con la Alfiero un preliminare relativo agli immobili
oggetto di causa e di averle versato acconti.
4. Rispetto alle statuizioni pregiudizievoli che avevano giustificato
l’intervento in appello del Letizia, il quale non era parte nel giudizio di
primo grado, l’interveniente non è soccombente perché sono state
accolte le sue domande (coincidenti con quelle della Alfiero) dirette ad
annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato
la nullità dei preliminari stipulati dalla Alfiero con la Cooper Chianti e
aveva disposto la restituzione degli immobili alla stessa Cooper
Chianti.
La Corte di merito, accogliendo le domande della Alfiero, coincidenti
con quelle del Letizia, aveva esaurito il suo compito di motivare e di
provvedere conformemente nel dispositivo, non essendovi necessità
alcuna di specificare che per le stesse ragioni erano accolte le identiche
domande formulate dall’interveniente.
Il ricorso, pertanto, in questa parte è inammissibile per carenza di
interesse e comunque manifestamente infondato.
La domanda subordinata di sentenza che produca gli effetti del
contratto definitivo non concluso direttamente a proprio favore,
Ric. 2011 n. 28766 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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ricorrente, sulle quali neppure nel dispositivo della sentenza sarebbe

correttamente non è stata neppure esaminata dal giudice di appello
trattandosi di una autonoma domanda, diretta ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, concluso
tra altre parti, a proprio favore che si pone, in modo abnorme, del
tutto al di fuori dei limiti entro i quali l’art. 344 c.p.c. consente

impedire un pregiudizio e non a realizzare una pretesa della quale, tra
l’altro, restano oscure e comunque inespresse (ciò costituendo
autonomo motivo di nullità della domanda) le ragioni visto che in
causa si discuteva non del preliminare concluso tra il Letizia e
l’Alfiero, ma di quello concluso tra l’Alfiero, che non ha offerto il
prezzo e la Cooper Chianti.
4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato inammissibile.
***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite
e la comunicazione al P.G;
Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria che risulta inviata via
fax il 23/9 e depositata il 24/9/2013;
rilevato che ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la memoria doveva essere
depositata nel termine di 5 giorni prima dell’udienza, da calcolarsi a
ritroso dal giorno fissato per l’udienza camerale e siccome l’udienza
camerale era fissata per il giorno 27/9/2013, la memoria è tardiva e
inammissibile;
Considerato che, con riferimento alle ulteriori deduzioni del ricorrente
nella difesa svolta all’udienza camerale, si deve ulteriormente osservare:

Ric. 2011 n. 28766 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-5-

l’intervento per la prima volta in appello, che deve essere diretto a

- che, attesa natura processuale del vizio dedotto, questa Corte è
legittimata ad esaminare anche il contenuto degli atti;
– che l’intervento del Letizia in appello non poteva e non può che
essere considerato come intervento adesivo e non autonomo in quanto
il suo eventuale diritto di ottenere il trasferimento dei beni in

riconosciuto se non previo accoglimento della domanda di esecuzione
in forma specifica proposta dall’Alfiero contro la Cooper Chianti che
invece era stata rigettata;
– che pertanto il ricorso del Letizia è altresì inammissibile perché egli,
come interventore adesivo, avendo un interesse di mero fatto, manca
di un’autonoma legittimazione ad impugnare, non essendo stata
neppure disposta condanna alle spese nei suoi confronti sicché la sua
impugnazione è inammissibile, perchè la parte adiuvata non ha
esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. S.U.
17/4/2012 n. 5992); con riferimento alla domanda subordinata,
formulata solo in appello, di emettere sentenza costitutiva del
trasferimento direttamente nei suoi confronti, la stessa neppure doveva
essere esaminata, perchè era stata accolta la domanda principale
dell’Alfiero, diretta alla riforma della sentenza che aveva annullato i
contratti preliminari dalla stessa conclusi con Cooper Chianti s.c.a.r.1.;
inoltre egli non assumeva la veste di promissario acquirente nei
confronti di Cooper Chianti, ma solo di soggetto interessato a che
l’Alfiero, sua prominente venditrice, acquistasse da Cooper Chianti,
così che non poteva far valere, con un intervento spiegato per la prima
volta in appello, alcun diritto nei confronti di Cooper Chianti;
Considerato che, in conclusione, il collegio, con le precisazioni di cui
sopra, condivide e fà proprie le argomentazioni e la proposta del
relatore e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ric. 2011 n. 28766 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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esecuzione del preliminare concluso con la Alfiero non poteva essere

Considerato che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente a pagare a Cooper Chiariti s.c.a.r.l. le spese di questo giudizio

200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 27 Settembre 2013 nella camera di consiglio
della sesta sezione civile.

di cassazione che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre euro

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