Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24412 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. un., 21/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4367-2011 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato

SCOPELLITI SILVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCHISI

CESARE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO

15, presso lo studio dell’avvocato DE TOMMASO GIUSEPPE, rappresentato

e difeso dall’avvocato AUTIERI FRANCESCO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

307/2011 del TRIBUNALE di LATINA;

udito l’avvocato Cesare MANCHISI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. – già segretario generale e quindi Direttore Generale del Comune di Latina – ebbe ad impugnare innanzi al TAR Lazio s.d. di Latina alcuni provvedimenti del Comune (le Delib. n. 191 del 2010 e Delib. n. 218 del 2010) afferenti la revoca in autotutela delle determinazioni che avevano portato al suo incarico di direttore generale. Il TAR adito in via cautelare ha negato con ordinanza 2.12.2010 la chiesta sospensione anche condividendo rilievi mossi con riguardo alla configurabilità della giurisdizione del giudice ordinario. Il T. ha quindi proposto in data 9.2.2011 ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale g.d.l. di Latina e, nella pendenza di tale procedimento cautelare, il Comune di Latina – sull’assunto che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo – con ricorso 23.2.2011 ha proposto regolamento di giurisdizione. Ha resistito il T. con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del regolamento proposto in pendenza di procedimento cautelare ante causam. Il relatore designato dal Presidente in data 24.6.2011 ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale è stata sottolineata la costante giurisprudenza delle S.U. nel senso della inammissibilità del regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto nella pendenza di procedimento cautelare ante causam. Il difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo in capo al ricorrente in pendenza di un procedimento cautelare ante causam alcun interesse a contestare la giurisdizione che la sede della cautela potrebbe, anche in sede di reclamo, negare (ex multis S.U. 27537 del 2008, 27187 del 2007, 6889 dei 2003). Nè, a diversamente opinare, varrebbe prospettare la tesi per la quale la maggiore stabilità assicurata ai provvedimenti cautelari innominati dalla riforma di cui agli artt. 669 octies e novies c.p.c. (L. n. 80 del 2005) avrebbe indotto una sorta di idoneità dei procedimenti ad “ospitare” il ricorso per regolamento, da tal tesi avendo preso le distanze questa Corte a Sezioni Unite con le pronunzie nn. 5412 e 406 del 2011 e n. 19526 del 2010), sottolineando come anche dopo la ricordata novella i provvedimenti cautelari conservano i loro caratteri di instabilità che impedisce tanto la ricorribilità in cassazione avverso le decisioni assunte in sede di reclamo quanto la esperibilità del regolamento di giurisdizione prima della loro adozione.

Con tale fermo indirizzo il ricorrente Comune mostra di pienamente consentire nella memoria finale, nella quale, rammentato che dopo il ricorso 23.2.2011 ex art. 41 c.p.c. è stato dallo stesso Comune incardinato – con ricorso 27.6.2011 – il giudizio di merito innanzi al Giudice del Lavoro di Latina, si auspica che la decisione sul regolamento possa essere comunque resa essendosi realizzata, dopo la proposizione del ricorso ma prima della sua decisione, la condizione necessaria della pendenza del procedimento di cognizione piena. Il Collegio, ritiene di pienamente confermare la proposta contenuta nella relazione e di non poter accedere alla istanza di mutamento di indirizzo esposta in memoria.

Le spese di lite si regolano secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune a versare al controricorrente per spese di giudizio Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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