Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24412 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 09/09/2021), n.24412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4577-2020 proposto da:

K.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

avverso il decreto n. 10961/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 17/12/2019 R.G.N. 4744/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento n. 10961 del 17.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da K.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese perché nel 2007, avendo una forte inondazione distrutto l’intero raccolto dei campi di proprietà della sua famiglia compresa la sua dimora, date le gravi difficoltà causate dal dissesto idrogeologico del villaggio, il padre aveva deciso di vendere i terreni al fine di recuperare i soldi per pagare il viaggio in Libia di esso richiedente; aveva, altresì, precisato di temere di rientrare nel paese di origine e di dovere affrontare i problemi economici relativi al debito contratto dal padre.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato la insussistenza dei presupposti per concedere la protezione internazionale ed umanitaria.

4. Avverso tale decreto K.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con erronea o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova vigenti in materia, in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione e disponibilità della prova in sede processuale e del D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, comma 9 in riferimento al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a) nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis”. Secondo motivo: “Omesso esame del decreto impugnato circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle richieste contenute nel ricorso di primo grado di concessione di un permesso per protezione sussidiaria o per motivi umanitari; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3; omessa valutazione della integrazione lavorativa in Italia con possibile violazione dell’art. 8 CEDU in tema di tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero in territorio UE”.

3. In via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177).

5. Con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13 per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

6. Una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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