Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24411 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24411 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 1734-2013 proposto da:
DIGILIO MARIA DGLMRA60R44H501P, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
degli avvocati ABBATE FERDINANDO EMILIO e FERRIOLO
GIOVAMBATUSTA, che la rappresentano e difendono, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 29/10/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente avverso il decreto n. 746/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per la- ricorrente l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avvocati
Ferdinando E. Abbate e Giovambattista Ferriolo) che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 01734 sez. M2 – ud. 16-07-2013
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PERUGIA del 23.4.2012, depositato il 24/05/2012;

IN FATTO
Maria Digilio adiva la Corte d’appello di Perugia per ottenere la condanna
del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi
dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1

ratificata con legge n.848/55, per l’eccessiva durata di un analogo
procedimento promosso innanzi alla Corte d’appello di Roma per l’equa
riparazione ex lege n. 89/01.
Il Ministero della Giustizia resisteva alla domanda e ne eccepiva
l’inammissibilitk, perché avente ad oggetto non un giudizio, ma lo stesso
procedimento costituente la via interna di ricorso predisposta
dall’ordinamento per l’accertamento del diritto all’equo indennizzo.
La Corte perugina, accogliendo tale eccezione, dichiarava inammissibile la
domanda e regolava di conseguenza le spese. Pur conscia del diverso
implicito indirizzo manifestato da questa Corte Suprema in taluni precedenti,
la Corte territoriale osservava che il collegamento genetico-funzionale tra la
legge n. 89/01 e la Convenzione EDU, consentiva di trasferire sul piano
interno i limiti d’applicabilità della medesima disposizione dell’art. 6 della
Convenzione, sicché era ragionevole ritenere che l’art. 2 della legge anzi detta
costituisse una norma sanzione destinata ad assicurare una tutela analoga a
quella somministrata dalla Corte EDU. Richiamata, quindi, la giwisprudenza
di quest’ultima Corte sulla ricevibilità dei ricorsi proposti contro
provvedimenti resi dal giudice nazionale in sede di ricorso interno, allorché
fosse lamentata l’inadeguatezza o l’incompletezza di tale tutela, anche sotto il
profilo del ritardo con cui l’indennizzo era stato liquidato o erogato in
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della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950,

concreto, la Corte distrettuale traeva la deduzione che solo la Corte di
Strasburgo fosse il giudice dell’adeguatezza della tutela apprestata dagli
ordinamenti na7innali. Da ciò l’ulteriore conseguenza che il rimedio previsto
dalla legge n. 89/01 potesse essere esperito una sola volta, e che vi era una

innanzi al giudice sovranazionale, le quali potevano durare anche diversi anni.
Rilevava, infine, gli inconvenienti derivanti all’organizzazione e alla
funzionalità della giustizia da un’interpretazione letterale dell’art. 2 legge n.
89/01, che avrebbe consentito un’abnorme proliferazione di ricorsi per l’equo
indennizzo, con gravissimo danno per la ragionevole durata di tutta la restante
giurisdizione.
La cassazione di tale decreto della Corte perugina è chiesta da Maria
Digilio.
Il Ministero della Giustizia ha depositato, dopo la scadenza del termine per
proporre controricorso, un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale
partecipazione alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione

e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/01, nonché degli artt. 6, 13 e
41 CEDU e 111 Cost.
Si sostiene che la durata di ogni procedimento giurisdizionale, incluso
quello previsto dalla legge n. 89/ 0 1, soggiace alle prescrizioni della
Convenzione EDU e della Costituzione sulla ragionevole durata, e che
l’ammissibilità di un’applicazione c.d. riflessiva della via di ricorso interna è

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perfetta simmetria fra la norma nazionale, così interpretata, e le procedure

stata già ritenuta implicitamente in alcuni precedenti di questa Corte Suprema
(nn. 14379/05 e 11737/06).
Osserva, inoltre, parte ricorrente che in base all’art. 6 del Trattato di
Lisbona, ratificato con legge n. 130/08 ed entrato in vigore 1’1.12.2009, i

dell’Unione efflupea in quanto principi generali. Inoltre, prosegue detta parte,
la mancanza di un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale — che
conseguirebbe alla declaratoria d’inammissibilità di domande che deducano la
violazione del termine di durata ragionevole in pregressi procedimenti di equa
riparazione — sarebbe in contrasto con l’art. 13 della predetta Convenzione, in
quanto negherebbe del tutto una giustizia domestica effettiva sui diritti
fondamentali.
Infine, si argomenta, il fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo
ritenga ricevibile il ricorso della parte che lamenti l’irragionevole durata di un
precedente procedimento ex lege n. 89/01, non significa che le vie interne non
possano essere parimenti percorse.
2. – Il motivo è fondato.
L’ammissibilità del ricorso per equa riparazione col quale si lamenti la
durata irragionevole di un analogo procedimento ex lege n. 89/01 azionato per
la durata eccessiva di altro procedimento presupposto, è stata ribadita di
recente e più volte da questa Corte, che nell’esaminare la questione (peraltro
già risolta implicitamente in senso affermativo in altri precedenti: cfr. Cass.
nn. 14379/05 e 11737/06, menzionate nel ricorso) ha affermato che il giudizio
di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente,
in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un processo di
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diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU fanno parte del diritto

cognizione, soggetto, in quanto tale, all’esigenza di una definizione in tempi
ragionevoli. Tale esigenza è tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in
quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una

riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Si è, quindi,
escluso che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento
destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel
caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga
un’efficace tutela dell’indicato diritto fondamentale, atteso che il
procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole
durata (Cass. nn. 158/13, 17686/12, 5925 e 5924/12).
3. – Il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art.
384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c.
3.1. – Considerato che nella specie il procedimento presupposto, introdotto,
come s’è detto, ai sensi della legge n. 89/01, si è svolto dapprima innanzi alla
Corte d’appello di Roma e, poi, davanti a questa Corte di Cassazione, può
ritenersi ragionevole una durata non eccedente i due anni.
Nello specifico, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di
Roma nel mese di maggio del 2006 ed è stato definito con decreto depositato
nel mese di gennaio 2008; quindi il giudizio di cassazione è stato introdotto
con ricorso notificato nel mese di marzo 2008 e si è concluso con sentenza
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condizione di sofferenza e un paterna d’animo che sarebbe eccentrico non

depositata nel mese di ottobre 2010, di talché la durata complessiva del
procedimento di equa riparazione è stata di circa quattro anni e cinque mesi.
Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, la durata non ragionevole
è stata di circa due anni e cinque mesi.

(sulla base del moltiplicatore di

e 750,00 ad anno), oltre interessi legali dalla

domanda al saldo.
4. – Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza del Ministero intimato, e vanno distratte, quanto alla fase di
merito, in favore dei difensori dei ricorrenti, avv.ti G. Ferriolo e F.E. Abbate,
dichiaratisi antistatari, e quanto al giudizio di legittimità in favore del solo
avv. Abbate.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel
merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della
ricorrente della somma di E 1.812,50, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo; condanna il predetto Ministero alla rifusione delle spese dell’intero
giudizio che liquida, per la fase di merito, in E 806,00, di cui 50,00 per
esborsi, 311,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali, e per
il giudizio di legittimità in E 606,25 per compensi, di cui 100,00 per esborsi; il
tutto oltre IVA CAP come per legge. Dispone la distrazione delle spese del
giudizio di merito in favore dei difensori dei ricorrenti, avv. G. Ferriolo e F.E.
Abbate, e quelle del giudizio di legittimità in favore del solo avv. Abbate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16.7.2013.

Pertanto, in favore del ricorrente va liquidato un indennizzo di E 1.812,50

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