Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24411 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. un., 21/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2098-2011 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio 796 dell’avvocato MAGNI FRANCESCO A., che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUFFARO VINCENZO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE PER L’ESAME TEORICO-PRATICO DI CONCORSO PER NOMINA A

NOTAIO, C.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la decisione n. 4459/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l’Avvocato Vincenzo CUFFARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. impugnò innanzi al TAR per il Lazio la sua esclusione dall’ammissione alle prove orali del concorso a notaio indetto con D.D. 10 dicembre 1999 (la commissione esaminatrice avendo valutato la inidoneità del suo elaborato) ma l’adito TAR, con sentenza n. 1833 del 2007, respinse il ricorso. Il V. propose appello notificando l’atto al Ministero della Giustizia e ad alcuni controinteressati. Il Consiglio di Stato, con ordinanza interlocutoria n. 638 del 2010 rilevò l’inesistenza di notifica alla Commissione Esaminatrice e la nullità della notifica ai controinteressati non costituiti, quindi ordinando la relativa integrazione ed all’uopo fissando sia il termine per l’incombente notificatorio sia il termine per il deposito (quindici giorni dall’ultima delle notifiche effettuate). Poichè l’ultima notifica venne effettuata il 23.2.2010 ed il termine per il deposito espressamente assegnato sarebbe scaduto il 10.3.2010 nel mentre l’adempimento venne effettuato solo con il deposito effettuato alla udienza del 16.3.2010, il Consiglio di Stato con sentenza 9.7.2010 ha dichiarato improcedibile l’appello per decadenza dal rispetto del termine perentorio assegnato per il deposito dell’atto di integrazione.

Contro tale decisione insorge il V. con ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 in data 11.1.2011 lamentando eccesso di potere del Consiglio di Stato a danni del legislatore, avendo il detto giudice creato una ipotesi di assegnazione di termine perentorio per il deposito dell’atto di integrazione ratione temporis non esistente, solo con il CPA di cui al D.Lgs. 104 del 2010 (entrato in vigore il 16.9.2010) essendo consentita la adozione della sanzione de qua nonchè avendo lo stesso giudice imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Commissione Esaminatrice de concorso, organo tecnico privo di alcuna soggettività giuridica esterna.

Non hanno svolto difese gli intimati Ministero, Commissione Esaminatrice ed i controinteressati indicati. Il ricorrente V. ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso, ed illustrate in memoria, non meritino condivisione.

Appare invero chiara la implausibilità del tentativo di configurare un eccesso di potere a danni del legislatore rinvenendolo in una attività di individuazione interpretativa di una sanzione processuale all’inazione della parte. E’ stato anche di recente affermato da queste Sezioni Unite (S.U. 2068 del 2011 e 3688 del 2009) la non configurabilità del preteso eccesso di potere (già affermato nell’ordinanza 24175 del 2004 in continuità con la n. 11091 del 2003) le volte in cui il Giudice speciale individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme. Si è in particolare ricordato che, con riguardo ai limiti al sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore e1 figura di rilievo affatto teorico, in quanto – dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all’uopo creata – detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un’attività interpretativa, attività quest’ultima certamente non contenibile in una funzione meramente euristica, ma risolventesi in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto. Di tale assai limitata configurabilità del vizio in questione parrebbe essere pienamente consapevole lo stesso ricorrente, che mostra piena contezza delle richiamate decisioni di queste Sezioni Unite ma che, nondimeno, alla stregua degli argomenti dispiegati in memoria, finisce per individuare la contestata ipotesi di invasione della sfera del legislatore nel fatto che si sarebbe provveduto alla applicazione, alla materia delle sanzioni processuali del vietato procedimento di interpretazione analogica vieppiù attingendo risultati affatto distonici rispetto al parametro costituzionale del giusto processo.

Nella specie la scelta del Consiglio di Stato di ricavare dal sistema processuale una sanzione (e il potere di imporre l’osservanza del comportamento processuale presupposto) in (pretesa) anticipazione di quanto sarebbe poi previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 35, comma 1, lett. A e art. 49, comma 3 presta il fianco alla formulata critica ma è scelta che, come dianzi detto, se non può ritenersi estranea alla potestà di qualsivoglia giudice di interpretare estensivamente norme processuali o di ricavare dal sistema un quadro di sostegno della affermata regola, non è sottoponibile ad un controllo di “congruità” del suo risultato, essendo ben noto che l’esercizio della relativa potestà da parte del giudice speciale non è censurabile ex art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., come ripetutamente ed anche assai di recente rammentato da queste Sezioni Unite (S.U. 3688 del 2009 – 12539 e 15240 del 2011).

Con riguardo, infine, alla pretesa di ricondurre ad analogo “eccesso” la errata individuazione nella Commissione Esaminatrice di un soggetto contraddittore necessario rispetto alla impugnazione (essa di contro difettando di alcuna soggettività in quanto organo tecnico interno del Ministero), essa appare del tutto non plausibile, essendo mera questione di applicazione alla specie delle norme processuali quella che consente al giudice amministrativo di individuare il soggetto destinatario dell’ordine di integrazione in quanto contraddittore della domanda e tale questione non essendo in alcun modo sottoponibile al sindacato di queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

L’assenza di difese degli intimati dispensa dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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