Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24411 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/09/2016, dep.17/10/2017),  n. 24411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6212-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

D.C.P.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO PETITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da D.C.P. per la irragionevole durata di un giudizio di lavoro iniziato dinnanzi al Tribunale di Benevento con ricorso depositato il 29 giugno 2009, proseguito dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli e conclusosi in cassazione con sentenza del 30 marzo 2010;

che la Corte d’appello, ha accertato una durata irragionevole di quattro anni e nove mesi, per la quale ha liquidato un indennizzo di Euro 4.000,00, facendo applicazione del criterio di computo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo di ricorso il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare la durata del giudizio di appello dal momento del deposito del ricorso (30 gennaio 2002) e non dal momento della notificazione dell’atto di appello al D.C. avvenuta il 27 giugno 2005;

che, sostiene il Ministero ricorrente, ai fini della determinazione della durata del giudizio di appello nelle controversie di lavoro, dovrebbe aversi riguardo al momento di notificazione dell’appello, non potendosi imputare all’amministrazione della giustizia il lasso di tempo intercorso tra la data di deposito del ricorso e la data della sua notificazione, non essendovi medio termine un giudice incaricato della trattazione del processo;

che, nella specie, posto che l’attore in equa riparazione era parte appellata nel giudizio di merito, deve escludersi che egli possa avere subito un pregiudizio per il mero deposito del ricorso in appello della controparte prima della notificazione dello stesso; che il ricorso è infondato, non ravvisandosi le denunciate violazioni di legge e non potendosi condividere l’assunto dell’amministrazione ricorrente, secondo cui la durata del giudizio di appello svoltosi con il rito del lavoro, utile ai fini della valutazione complessiva della durata ragionevole del giudizio presupposto, dovrebbe iniziare dalla data di costituzione degli appellati nel giudizio di appello e non anche con il deposito dell’atto di appello;

che, invero, “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, al fine di verificare se un giudizio di cognizione abbia o no ecceduto la durata ragionevole occorre avere riguardo al momento in cui il giudizio stesso ha avuto inizio con la iscrizione a ruolo della causa” (Cass. n. 5212 del 2007; con specifico riferimento a motivo di censura analogo a quello in esame, Cass. n. 12399 del 2015); che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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