Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24411 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32367-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO CARPONI SCHITTAR;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA QUERINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2272/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che L.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, il coniuge B.C., chiedendo che fosse accertato e dichiarato l’intervenuto trasferimento in sua proprietà della porzione di immobile comune che era stata adibita a casa familiare; ovvero, in subordine, che tale trasferimento fosse disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., oppure, in ulteriore subordine, che il convenuto fosse condannato a pagarle la somma di Euro 155.450;

che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di un vizio del consenso in relazione alle scritture private stipulate dalle parti, con domanda di rescissione del contratto e restituzione dei costi sostenuti per l’acquisto della casa;

che il Tribunale rigettò tutte le domande della parte attrice e la condannò al pagamento delle spese di giudizio;

che la pronuncia è stata impugnata dalla L., con rinnovo delle domande proposte in primo grado e con l’ulteriore richiesta di condanna del B. alla restituzione della somma di Euro 11.019,09, a suo dire versata in adempimento della pronuncia di primo grado che l’aveva condannata al pagamento delle spese;

che si è costituito in appello il B., chiedendo il rigetto del gravame;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 agosto 2018, ha accolto l’appello ed ha condannato il B. a pagare alla L. la somma di Euro 155.450 oltre interessi “dal dì del dovuto al saldo”, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso principale B.C. con atto affidato a cinque motivi; che resiste L.L. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che è pervenuta a questa Corte una dichiarazione del 30 luglio 2020, sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con la quale essi rinunciano al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con reciproca accettazione della rinuncia stessa;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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