Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24410 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 30/11/2016), n.24410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2936-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMPANY SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di accertamento relativo all’anno 2003 l’ufficio di Lecco dell’Agenzia delle Entrate dava seguito ai rilievi emersi in sede di verifica a carico della Trevolution s.r.l. – ora Company s.r.l. – e recuperava a tassazione i costi, nonchè la relativa IVA che la predetta aveva indebitamente dedotto in relazione a due transazioni concluse rispettivamente con la L.E. Trading, che i verificatori avevano giudicato frutto di simulazione, e con la Gruonline s.r.l., che era stata invece ritenuta inesistente.

Opposto in primo grado – ove la CTP aveva invero accolto il ricorso della contribuente – l’avviso in questione era fatto oggetto di rinnovato esame, su appello della soccombente Agenzia, da parte della CTR, che con la sentenza qui in discussione, senza prendere posizione riguardo alla transazione con la L.E. Trading, motivava di voler accogliere parzialmente il gravame in relazione alla transazione con la Gruonline e di confermare quindi la legittimità del relativo rilievo (“in realtà, così come sottolineato dall’appellante Agenzia delle Entrate la Gruonline s.r.l. ha iniziato formalmente la propria attività nel mese di novembre 2003, mentre l’incarico conferito dall’attuale società resistente era del mese di agosto 2003, ossia di data precedente all’inizio dell’attività, con esclusione quindi che tale incarico avesse validità giuridica”), ma nel dispositivo affermava di “annullare l’avviso di accertamento limitatamente alla fattura n. (OMISSIS) del 22.12.2003 emessa dalla società Gruonline”.

Avverso la detta sentenza si grava di ricorso a questa Corte l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte.

Il Collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo ed il quarto motivo di ricorso – che va giudicato tempestivo, atteso che alla rinotificazione di esso si è proceduto nel rispetto del termine indicato da SS.UU.14594/16 avendo appreso il notificante che la notificazione richiesta il 19.1.2012 non era andata buon fine in una data prossima al 24.2.2012 ed avendone richiesto la rinnovazione l’8.3.2012 con esito positivo – la ricorrente Agenzia deduce la nullità dell’impugnata sentenza perchè, investita di appello con riguardo ad entrambe le riprese, la CTR, mentre “in motivazione sembra ritenere fondato il secondo rilievo e dichiarare implicitamente infondato il primo… in dispositivo essa pare fare il contrario”, accogliendo parzialmente l’appello, annullando il secondo rilievo e confermando il primo (primo motivo) e mentre ancora in motivazione dichiara fondato il rilievo relativo alla fattura emessa dalla Gruonline, in dispositivo detto rilievo annulla” (quarto motivo).

2.2. I detti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riproducono la medesima censura – sono infondati.

Assume invero la ricorrente che per effetto della impugnata statuizione la sentenza e, meglio, il comando giuridico da essa impartito per l’evidenziato contrasto tra motivazione e dispositivo risulta “assolutamente incomprensibile”.

E invece opinione del collegio che, poichè secondo il dictum di questa Corte la nullità della sentenza ricorre nel caso de quo allorchè l’insanabilità del contrasto tra motivazione e dispositivo non sia superabile attribuendo prevalenza ad una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo e si renda perciò impossibile ricostruire la statuizione concretamente adottata del giudice (15990/14), nella specie non si sia in presenza esattamente di un contrasto di tale natura, vero infatti che la motivazione, ancorchè sviluppi considerazioni oggettivamente inconciliabili con il comando adottato, non contiene tuttavia affermazioni che pregiudicano la comprensibilità della decisione non essendo quelle considerazioni effettivamente estranee al tema decisione e non involgendo perciò la cognizione di altri aspetti della vicenda che fuoriescono da questo perimetro. E ciò perchè, sebbene la CTR abbia nel dispositivo dichiarato di voler annullare l’avviso di accertamento limitatamente alla fattura n. (OMISSIS) del 22.12.2003 emessa dalla società Grounline, nella motivazione, che pur esprime il convincimento contrario, la CTR si occupa solo della transazione con detta società e alle proprie riflessioni su questo tema non aggiunge altro, tanto da divenire per questo oggetto, con il secondo e terzo motivo di ricorso, di ulteriore denuncia di nullità per vizio di omessa pronuncia riguardo alla ripresa concernente la transazione con L.E. Trading. Non è perciò equivocabile, malgrado il dispositivo discordante, la voluntas del giudicante di accogliere il gravame riguardo alla ripresa concernente la Grounline, risultando essa chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento. La specie in discorso è perciò più rettamente inquadrabile nell’ambito dell’errore materiale, nella manifestazione del denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo evidenziandosi infatti proprio un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice per come essa trova compiuta espressione nella parte motiva della decisione e la sua materiale rappresentazione grafica che ha luogo nel dispositivo, che non è fonte come tale di nullità denunciabile con il ricorso a questa Corte, ma solo di un’anomalia emendabile nelle forme del procedimento previsto dall’art. 287 c.p.c..

3.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per vizio di omessa pronuncia perchè, malgrado l’appello riguardasse anche il rilievo afferente alla L.E. Trading, la CTR lo ha rigettato “senza spendere una sola parole in proposito” (secondo motivo) e perchè “non prende in considerazione e non decide” il detto motivo d’appello (terzo motivo).

3.2. Il terzo motivo con il quale la ricorrente si duole di un vizio di omessa pronuncia – la cui disamina risulta logicamente prioritaria rispetto al secondo poichè, questo presuppone che il giudice abbia pronunciato sulla relativa domanda rigettandola – è fondato e va dunque accolto assorbendo conseguentemente anche il secondo.

3.2. Com’è noto l’art. 112 c.p.c., stabilisce che il giudice debba pronunciare su tutta la domanda, intendendosi per tale, come la Corte ha pure da ultimo precisato, “l’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale” (4120/16). E’ perciò affetta da infrapetizione la decisione che investita della cognizione con riguardo ad una pluralità di istanze, anche formulate in guisa di motivi di appello, ne decida solo alcune e ometta di pronunciarsi sulle restanti rispetto alle quali non sia configurabile un rigetto implicito per difetto di incompatibilità logica con la decisione concretamente assunta. Evidente è dunque, nella specie, il vizio che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa, pur essendo stata richiesta con l’atto di gravame di statuire in ordine alla legittimità della sentenza di primo grado, che aveva giudicato infondata la ripresa operata dall’ufficio riguardo alla transazione con L.E. Trading, ometta di assumere qualsiasi determinazione al riguardo e si astenga perciò dal pronunciare, violando in tal modo il detto principio ed esponendosi perciò a doverosa cassazione.

4. Va dunque accolto il terzo motivo di ricorso, vanno respinti il primo ed il quarto e va dichiarato assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice territoriale competente in sede di rinvio a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia avanti alla CTR Lombardia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA