Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24410 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22441/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 112/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata dalla stessa al fine di ottenere la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola in relazione agli anni 2001-2003, da calcolare con riferimento alla retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione integrativa provinciale, liquidando secondo soccombenza le spese di giudizio;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la M. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2. Nullità del capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). Osserva che nella motivazione la Corte territoriale ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello, rilevando che l’appellante aveva assolto all’onere autocertificativo imposto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, mentre in dispositivo ha condannato parte appellante al pagamento delle spese in favore dell’Inps. Rileva che il contrasto tra dispositivo e motivazione, che non consente l’individuazione del concreto comando giudiziale, determina la nullità del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese, da far valere mediante impugnazione;

con il secondo motivo la ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione per mancata rilevazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, comprovato in sede di causa e documentato dal ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Osserva che unitamente all’atto di appello era stato depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale o economica resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza;

che il primo motivo è fondato, in ragione della divergenza tra dispositivo e motivazione evincibile dal tenore della sentenza, giacchè, con riferimento alla statuizione in tema di liquidazione delle spese processuali, il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una di esse (cfr. Cass. n. 26077 del 30/12/2015: “Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la doglianza, atteso l’inequivoco contenuto del dispositivo di accoglimento parziale dell’appello, peraltro, coerente con la motivazione della sentenza, fondata sulla continuità rispetto alla decisione di primo grado)”, conforme Cass. n. 14966 del 02/07/2007;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione in materia di liquidazione delle spese processuali, con rinvio al giudice di merito che provvederà a nuova statuizione in punto di spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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