Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24410 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32233-2018 proposto da:

M.A., F.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato CARMINE STINGONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA TERZONI;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio

dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO LEONARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2119/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma ingiunse alla s. n. c. Salutel in liquidazione di pagare alla Telecom Italia s.p.a. la somma di Euro 46.863,74, oltre interessi e spese di procedura.

Il decreto ingiuntivo fu opposto da M.A. ed F.E., personalmente e quali soci della società cessata, con domanda riconvenzionale di risoluzione dei due contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento della Telecom e di condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma dell’impugnato decreto.

Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò la risoluzione dei contratti per inadempimento della società telefonica e condannò la medesima al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di Euro 29.548,86, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Telecom e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 aprile 2018, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato gli appellati al pagamento della somma di Euro 12.909,06, ha ridotto la misura del risarcimento del danno a carico della Telecom alla somma di Euro 22.811,42 ed ha anche condannato gli appellati alla restituzione della somma di Euro 6.737,44 a titolo di rimborso di quanto ricevuto in esecuzione della prima sentenza, compensando le spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione dei contratti per inadempimento della Telecom, posto che era stato provato che gli apparecchi da questa forniti erano risultati inservibili nella misura del 50 per cento; tuttavia, poichè il restante 50 per cento del traffico telefonico era stato comunque fruito, gli appellati dovevano essere condannati a pagare la metà della fattura azionata dalla società telefonica, per la somma suindicata di Euro 12.909,06, con conseguente riduzione dell’entità del risarcimento danni nei termini suddetti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso M.A. ed F.E. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Telecom Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. e delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere a loro carico l’obbligo di pagamento della metà della fattura telefonica, perchè dall’espletata istruttoria sarebbe risultato che, in realtà, la prestazione oggetto della somministrazione era rimasta inadempiuta in una percentuale ben maggiore, pari a circa il 70 per cento.

1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di convergenti ragioni.

Esso è redatto, innanzitutto, con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè compie richiami ad atti processuali senza indicare se e come essi siano stati messi a disposizione della Corte.

Anche volendo trascurare tale difetto fotmale, risulta chiaramente dall’unica doglianza proposta che i ricorrenti non evidenziano in alcun modo quale sarebbe stata la presunta violazione di legge. La censura, infatti, prospettata soprattutto attraverso il richiamo agli atti istruttori (deposizioni dei testi), non deduce alcuna violazione di legge, ma tende soltanto a rimettere in discussione il giudizio della Corte d’appello, sollecitando in tal modo questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito in relazione alla percentuale del servizio che sarebbe stato realmente fruito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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