Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2441 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2441 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 13801-2013 proposto da:
ALONGI MARIELLA C.F. LNGMLL71C41B429N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3202

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso

la

sentenza n.

3168/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2012 R.G.N.

8449/2005.

PROC. nr . 13801/2013 RG

RILEVATO
1. che con sentenza in data 5.4/28.5.2012 ( nr. 3168/2012) la Corte di
Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da MARIELLA ALONGI
avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 19014/2004), che
aveva rigettato la domanda proposta dalla ALONGI nei confronti di POSTE
ITALIANE spa per la dichiarazione della nullità del termine apposto ai

– per il periodo 2.6.1998-31.7.1998 ;
– dall’ 11.12.2001-31.1.2002;
– dall’1.7.2002 al 30.9.2002— ai sensi della vigente disciplina legale ed a
norma dell’articolo 25 CCNL 11.1.2001— «per esigente tecniche,
organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a
processi

di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale

riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di
nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsione
di cui agli accordi , di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo»;
– dall’8.4.2003 al 30.6.2003— ai sensi dell’articolo 25 CCNL 11.1.2001 e
della vigente disciplina legale— « per ragioni di carattere sostitutivo
correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale inquadrato nell’area operativa ed addetto a servizio di
Recapito/smistamento e trasporto

presso Polo Corrispondenza Emilia

Romagna, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel
periodo dal 2.01.2003 al 31.03.2003».
2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso MARIELLA ALONGI,
affidato a sei

motivi, illustrati con memoria, al quale ha opposto difese

POSTE ITALIANE spa

con controricorso;

CONSIDERATO

1

contratti di lavoro stipulati tra le parti di causa:

PROC. nr . 13801/2013 RG

1. che la parte ricorrente ha impugnato le sole statuizioni relative ai
due contratti conclusi dall’1.7.2002 al 30.9.2002 e dall’8.4.2003 al
30.6.2003 ( il terzo ed il quarto per ordine di tempo), deducendo:
– con il primo motivo: violazione dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 e
dell’articolo 2697 cod.civ. in riferimento al contratto dell’anno 2002 (il
terzo). Ha asserito che il richiamo nel contratto di lavoro ad accordi
ragione di legittimità del termine ma, al

limite, poteva essere utile alla specificazione della causale . Ha lamentato la
omessa specificazione nel contratto individuale— nonché in corso di causa—
del contenuto degli accordi richiamati; in subordine ha dedotto che la Corte
territoriale

neppure

aveva

verificato

la

effettività

della

ragione

(genericamente) dedotta, non avendo dato corso all’ attività istruttoria
richiesta da POSTE ITALIANE;
– con il secondo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto controverso e decisivo ai fini del giudizio, per non
avere il giudice dell’appello in alcun modo considerato la dedotta esigenza
organizzativa, limitandosi a prendere in esame la esigenza di sostituzione di
personale in ferie, contestualmente indicata in contratto ;
– con il terzo motivo: violazione dell’articolo 1 del D.L.gs. 368/2001 e
dell’articolo 2697 cod.civ., sempre in riferimento al contratto concluso
nell’anno 2002 ed in relazione alla statuizione resa sulla

esigenza

sostitutiva esposta nel contratto. Ha premesso che il contratto era regolato
dal D.Lgs. 368/2001 (e non dall’articolo 25 CCNL, che aveva cessato la sua
ultrattività con la scadenza del 31.12.2011 , ai sensi dell’articolo 11 D. Lgs.
368/2001) ed

ha dedotto la genericità della causale, per mancata

indicazione del luogo della prestazione e delle mansioni di adizione.
Ha comunque evidenziato la mancata acquisizione della prova, a
carico di POSTE ITALIANE, del fatto che al momento della sua assunzione il
numero dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto fosse
pari o inferiore (rectius: superiore, ndr) agli assunti a termine per la causale
sostitutiva: le prove allegate da POSTE ITALIANE erano inconferenti,
giacchè non riguardavano la necessità di sostituire lavoratori assenti ma la
diversa esigenza di espletamento del servizio «in concomitanza di assenze

2

collettivi non costituiva ex se

PROC. nr . 13801/2013 RG

per ferie» ; in ogni caso il giudice dell’appello, in violazione della regola
sull’onere della prova, neppure aveva dato seguito all’accertamento sulla
effettività della causale, poiché aveva assunto la prova soltanto in relazione
all’ultimo contratto (il quarto)
– con il quarto motivo: violazione dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001 in
riferimento alla statuizione resa sul contratto dell’anno 2003 ( il quarto) ,

Costituzionale

(sentenza 241/2009) sulla necessità di indicare nel

contratto di lavoro il nominativo del lavoratore sostituito e le ragioni della
sua sostituzione, come imposto dalla clausola nr. 8 dell’accordo allegato alla
direttiva CE 1999/70 ( clausola di non regresso) e dalla sentenza della Corte
di Giustizia in causa C 98/2009-SORGE;
– con il quinto motivo: violazione dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 per
genericità della causale, in ragione del riferimento della esigenza sostitutiva
alla intera struttura produttiva della Regione Emila Romagna, senza alcuna
specificazione del reparto di operatività e con la indicazione di una pluralità
di mansioni (recapito, smistamento e trasporto) .
– con il sesto motivo: violazione dell’articolo 2697 cod.civ., per avere il
giudice dell’appello ritenuto la effettività della esigenza sostituiva laddove
la prova era riferita ad una esigenza diversa ( la necessità di espletamento
del servizio «in concomitanza di assenze per ferie» e non anche la
prevalenza del numero degli assenti sui dipendenti assunti a termine); ha
comunque contestato la valutazione della prova testimoniale e dei
documenti effettuata dalla Corte di merito ;
2. che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso ;
3. che, infatti:
– il primo motivo è inammissibile. Come dedotto dalla stessa parte
ricorrente (con il secondo motivo) il giudice dell’appello non ha reso alcuna
pronunzia sulla esigenza organizzativa dedotta nel contratto di lavoro,
limitandosi a prendere in esame la esigenza sostitutiva in esso
contestualmente indicata. Il motivo, dunque, non coglie precise statuizioni
della sentenza ma devolve a questa Corte un esame diretto delle questioni

3

per non avere il giudice del merito dato seguito alle indicazioni della Corte

PROC. nr . 13801/2013 RG

di validità e di effettività

della causale organizzativa espressa nel

contratto, che non è consentito dalla natura impugnatoria di questo grado;
-il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità . Questa
Corte ha già chiarito che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti
l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sé causa
di illegittimità del termine (Cassazione civile sez. lav. 28 marzo 2014 n.

intrinseca contraddittorietà, salvo un diverso accertamento, in concreto, che
la pluralità delle ragioni ‘ determini una effettiva incertezza della causa
giustificatrice dell’apposizione del termine. Parte ricorrente non indica sotto
quale profilo il fatto non accertato ( la esigenza organizzativa) era decisivo
a ritenere la nullità della clausola e pertanto non adempie al suo onere, ex
articolo 366 nr 4 cod.proc.civ.— di specificare le ragioni per le quali l’esame
del fatto avrebbe determinato un diverso segno della decisione;
-il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Premesso
che la sentenza ha accertato, con statuizione non impugnata, che il
contratto era stato concluso ai sensi dell’articolo 1 D.Ivo 268/2001 ( si veda
pagina 11, primo capoverso) la censura di violazione della predetta norma
è infondata. La statuizione resa in punto di specificità della causale è
conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
nelle situazioni aziendali complesse- in cui la sostituzione non sia riferita ad
una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia
occasionalmente scoperta- l’apposizione del termine deve considerarsi
legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da
sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito
territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto
degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentano di
determinare il numero dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità ( ex plurimis:
25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966,
Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n.

4

7371; Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) ove non sussista incompatibilità o

PROC. nr . 13801/2013 RG

13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). Nella fattispecie
di causa— posto che il diritto dei lavoratori sostituiti a riprendere servizio
era insito nella ragione della assenza indicata in contratto (assenza per
ferie)— la Corte di merito ha correttamente ritenuto la specificità della
causale, essendo indicati l’ufficio in cui si era creata la esigenza sostituiva e
la funzione scoperta, di smistamento e trasporto.
Quanto alla dedotta mancanza di prova della causale sostitutiva, la
censura è inammissibile. In mancanza di ogni statuizione sul punto nella
sentenza impugnata, era onere della parte qui ricorrente allegare di avere
proposto la relativa questione di fatto in primo grado ed in appello e di
indicare le specifiche allegazioni. Stante la struttura chiusa del giudizio di
legittimità, in esso non possono essere introdotte questioni che non siano
state già sollevate nei gradi di merito; qualora con il ricorso per cassazione
siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza
impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione
di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta
loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al
principio di specificità del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il
merito. A ciò si aggiunge il rilievo della erronea deduzione del vizio di
violazione dell’articolo 2697 cod.civ. in una fattispecie in cui il giudice del
merito non ha applicato la regola di giudizio basata sull’onere della prova
(che viene in rilievo nei soli casi di mancato raggiungimento della prova);
– il quarto ed il quinto motivo, che possono essere trattati
congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Sul punto si rinvia al
principio di diritto circa la elasticità della causale sostitutiva meglio esposto
in riferimento al terzo motivo, che non è smentito dalla giurisprudenza
europea citata in ricorso e che si è consolidato nonostante le diverse
indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 241/2009,
precedente autorevole ma non vincolante per la sua natura di sentenza
interpretativa di rigetto. Il giudice del merito ha correttamente ritenuto

PROC. nr . 13801/2013 RG

idoneo il riferimento della esigenza sostitutiva ad un ambito territoriale più
ampio rispetto a quello del singolo ufficio di applicazione della lavoratrice;
– il sesto motivo è inammissibile. Esso censura la valutazione di merito
del giudice dell’appello sul raggiungimento della prova della esigenza
sostitutiva senza dedurre un vizio della motivazione della sentenza — nei
termini di cui all’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ e rispettando l’onere di

impropriamente la violazione dell’articolo 2697 cod. civ.
genericità della censura non

La assoluta

ne consente una utile riqualificazione in

termini di vizio della motivazione .

4. che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
5. che le spese vengono regolate come da dispositivo;
6. che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in C 200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma ,nella adunanza camerale del 12.7.2017

specificità di cui all’articolo 366 nr. 4 e nr. 6 cod.proc.civ.— ma assumendo

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