Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2441 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1846-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 17/10/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da P.M., diretta ad ottenere la pensione di inabilità civile e l’indennità di accompagnamento;

la Corte territoriale, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio già disposta in primo grado, ha confermato il giudizio già espresso dal primo giudice sull’insussistenza, in capo alla ricorrente-appellante, di un quadro morboso tale da determinare un’invalidità nella misura del 100% o da impedire alla stessa di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua; ha poi aggiunto che, in ogni caso, l’appellante non aveva comprovato la sussistenza del requisito reddituale in relazione alla pretesa pensione di inabilità;

contro la sentenza la P. propone ricorso per cassazione formula due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso sono due, entrambi formulati sotto la specie dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

la ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero considerato le note ai chiarimenti resi dal CTU di secondo grado e depositate in data 28/9/2016, gli esami clinici e la documentazione sanitaria prodotti in corso di causa nonchè i chiarimenti stessi depositati dal CTU, il quale aveva innalzato la percentuale invalidante dal 94 al 96%; quest’ultima circostanza, ove valutata, avrebbe potuto indurre il giudice ad attribuire d’ufficio – come avvenuto in casi analoghi – i punti percentuali residui necessari per il raggiungimento della totale invalidità; inoltre, il giudice non aveva motivato sulla sua richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio; infine, la Corte d’appello non aveva esaminato la documentazione reddituale depositata sia con il ricorso introduttivo del giudizio sia in sede di appello;

i motivi sono entrambi inammissibili, non ravvisandosi il denunciato difetto di motivazione, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile al caso di specie per effetto della Disp. transitoria contenuta nel cit. art. 54, comma 3, secondo cui la norma si applica ai ricorsi per cassazione contro provvedimenti pubblicati dopo 11 settembre 2012;

va in primo luogo rilevato che la ricorrente non ha assolto l’onere di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, avendo omesso di trascrivere, sia pure limitatamente alle parti salienti, la consulenza tecnica di ufficio, i chiarimenti resi dal CTU e le note critiche, del cui omesso esame da parte della corte territoriale si duole, mentre le certificazioni mediche asseritamente non esaminate non risultano depositate unitamente al ricorso per cassazione nè individuate nella loro precisa allocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, con ciò violandosi anche il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

al di là di questo profilo di inammissibilità, il motivo, nella sua complessiva articolazione, è infondato perchè la Corte ha dato atto delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, le quali depongono per l’insussistenza dello stato di invalidità necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, del tutto irrilevante apparendo il riferimento al 94% anzichè al 96%, come invece chiarito dal c.t.u. nel secondo elaborato, stante il difetto di decisività di questa diversa percentuale, comunque insufficiente per il riconoscimento della prestazione richiesta e non sussistendo un obbligo per il giudice di aumentare la percentuale;

le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054) hanno precisato che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il denunciato “omesso esame” di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

tale situazione non ricorre nel caso in esame, dal momento che la corte territoriale ha correttamente valutato la consulenza tecnica di ufficio e ne ha condiviso il giudizio in quanto immune da vizi logici e suffragato da accurata indagine, nè è ravvisabile un obbligo del giudice di disporre il rinnovo della consulenza;

in realtà, le ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso si risolvono in un mero dissenso rispetto alle valutazioni diagnostiche dell’ausiliario;

il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo, riguardante l’omesso esame della documentazione reddituale;

nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

sussistono invece presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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