Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2441 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2441 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 11829/07 ed 11855/07 proposti da:

1. Antonietta CARAVAGGI ( c.f. CRV NNT 38S46 D969Z);
2. Filippo RUSSO ( c.f. RSS FPP 72D11 A794T);
3. Enrico RUSSO ( c.f. RSSNRC 75A29 D612B);
4. Nicla TURINI ved. GORINI ( c.f. TRN NCL 41A50 G491R);
5. Silvia GORINI ( c.f. GRN SLV 80P70G713A)
La quarta e la quinta, eredi di Luigi Gorini , la quarta già in giudizio in proprio

6. Maria Paola BRACHI ( c.f. BRC MPL 39E68 G713Z)
7. Roberto CAPECCHI ( c.f. CPC RRT 32E06 G713D)
parti tutte rappresentate e difese dall’avv Iole Vannucci; elettivamente domiciliate
presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta le procure speciali
allegate alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, datata 7 maggio 2012

– Ricorrenticontro

8- Piero SANTINI ( c.f. SNT PRI 43H15 G7130);

2

-3/1

Data pubblicazione: 04/02/2014

9 – Rosa CASSINA ( c.f. CSS RSO 39L51 Z326W)
parti rappresentate e difese dagli avv.ti Caterina Rubino ed Alessandro Lembo;
elettivamente domiciliate in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso lo studio dell’avv.
Alessandro Lembo giusta procura a margine del ricorso incidentale
Ricorrenti incidentali proc reg.gen n.11855 / 07

nonché nei confronti di:

10— Rolando PIN ( c.f. PNI RND 29H28 L522C)
rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Paggetti ed elettivamente domiciliato in
Roma, via Monte Zebio n.30, presso l’avv. Giammaria Camici, giusta procura
speciale in calce al controricorso

contro ricorrente procc reggen nn.11829107 ed 11855/07

e di
— Ernesta CORSI; Vincenzo MUSI; Mario SPINELLI; Paola VILLANI;
Margherita BILA’; Marcello BENZI e Fernanda TRAVERSARI

parti intimate

Avverso la sentenza n. 289/2006 della Corte di Appello di Firenze;
depositata il 22 febbraio 2006 e non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 05/12/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rolando Pin , proprietario di un appartamento in un fabbricato sito in Pistoia , via
Ernesto Rossi nn 3,5,7 e 9, citò, nel settembre 1999, innanzi al locale Tribunale,
Antonietta Caravaggi, più altri condomini, chiedendo che fossero tutti condannati ad
eliminare diverse opere — costituite per la maggior parte dei casi, nella chiusura di
logge-balconi con vetrate e, per due coppie di condomini, nella trasformazione di un

resede coperto a piano terra in un vano chiuso e nella trasformazione di una finestra
in una porta finestra- sulle proprietà esclusive, in quanto eseguite in violazione di
una specifica prescrizione di regolamento che vietava ogni “alterazione
architettonica” ; chiese inoltre che le parti convenute fossero condannate al

modificate le tabelle rnillesimali a cagione di tali immutazioni.
I convenuti si costituirono eccependo la prescrizione dell’azione — risalendo dette
immutazioni al periodo 1981-1984-; la carenza di interesse del Pin che , in taluni casi,
avrebbe autorizzato dette opere; la insussistenza di un pregiudizio al decoro
architettonico dell’edificio. In via riconvenzionale chiesero la condanna dell’attore
alla riduzione in pristino di alcune modifiche dallo stesso apportate.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 736/2003: a – dichiarò la carenza di
legittimazione passiva di due condomini — Piero Santini e Rosa Cassina- in quanto
non più proprietari al momento della notifica della citazione, avendo essi venduto
l’appartamento a Marcello Benzi ed a Fernanda Traversari, parti nel giudizio; b —
dichiarò prescritto il diritto fatto valere dall’attore; c — respinse le domande
riconvenzionali contro il medesimo proposte ; d — condannò il predetto al
pagamento delle spese.
Il Pin impugnò tale decisione che venne riformata dalla Corte di Appello di Firenze
con sentenza n. 289/2006, depositata il 22 febbraio 2006, con cui gli appellati
vennero condannati alla rimozione dei manufatti ; venne però respinta la domanda
di risarcimento dei danni e dichiarata assorbita quella di modifica delle tabelle
millesimali; tutti gli appellati vennero condannati a rifondere le spese di lite sostenute
dal Pin.
La Corte territoriale pervenne a tale decisione osservando che il divieto di alterare la
struttura architettonica del fabbricato era contenuto in una clausola di regolamento
da definirsi contrattuale, vincolante per tutti i condomini — e quindi anche per

risarcimento dei danni — da liquidarsi in separata sede- e che fossero eventualmente

l’acquirente dell’immobile non partecipe dell’immutazione stessa- , così che non si
sarebbe potuto ritenere assentita una sua deroga in virtù di una delibera assembleare
a maggioranza; osservò inoltre che l’azione proposta dal Pin era esplicazione del
diritto dominicale di costui e quindi non era prescrittibile; nel merito giudicò che i

dell’architettura di insieme del fabbricato, ledendone il decoro architettonico.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Antonietta Caravaggi ed
altri sei condomini, sulla base di tre motivi; hanno altresì proposto ricorso
incidentale Pietro Santini e Rosa Cassina; il Pin ha svolto controricorsi avverso
entrambi i detti ricorsi; gli altri sette condomini intimati non hanno svolto difese; è
stata disposta —ed eseguita nei termini indicati dalla Corte- nuova notifica del
ricorso alle parti Marcello Benzi e Fernanda Traversari: questi ultimi non hanno
articolato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno uniti in quanto proposti contro una
medesima sentenza.
La gravata decisione, essendo stata depositata il 22 febbraio 2006, non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 366 bis cpc, che riguarda le sentenze pubblicate
dal 3 marzo 2006 al 4 luglio 2009 ( data di abrogazione della norma per effetto della
legge n.69/2009) : nella trattazione dei ricorsi non si prenderanno dunque in esame i
pur articolati quesiti di diritto.

-ricorso n.r.g. 11829/2007I — Con il primo ed il connesso secondo motivo viene denunziata la violazione degli
ara. 1102, 1108, I comma; 1120 cod.civ. in cui sarebbe incorsa la Corte fiorentina
nel negare che al singolo condomino siano consentite le innovazioni che non
alterino il decoro architettonico dell’edificio: ciò a seguito di una non condivisa
interpretazione dell’art. 4 del regolamento condominiale ( ” E’ espressamente vietata ogni

manufatti posti in essere dalle parti appellate concretassero una modifica

trasformnione che comporli altertqioni architettoniche…”) che comporterebbe, per la Corte
del merito,i1 divieto di qualsiasi modifica, a prescindere dalla sua incidenza su detto
profilo estetico.
I.a — Detti mezzi vengono articolati nelle seguenti proposizioni: i — il decoro

come limite alla libera espressione del diritto dominicale del singolo condomino,
deve essere interpretato con criteri di maggiore o minore rigore , in relazione al
pregio ed alle caratteristiche del fabbricato ; 2 — l’art. 4 deve pertanto essere
interpretato alla luce di tale principio, ravvisandosene una violazione solo se le opere
immutative abbiano assunto un carattere negativo rispetto all’estetica del fabbricato;

3 — per la loro caratteristica le mere strutture mobili — elementi a vetri ripiegabili “a
soffietto”- a chiusura dei balconi, non potevano determinare tale impatto negativo; 4
— in applicazione delle norme sopra indicate i condomini, con delibera 19 gennaio
1984, con l’adesione del Pin, avevano deciso di dar incarico ad un’unica appaltatrice
di eseguire le suddette chiusure, al fine di ottenere un effetto ottico omogeneo.

H — Con il terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 832 cod. civ.
assumendosi che la censurata interpretazione della previsione contrattuale
determinerebbe una non consentita compressione del diritto di proprietà del
singolo condomino sulla parte esclusiva.

III — I motivi sopraesposti possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro
stretta correlazione argomentativa.

III.a — Gli stessi non sono conformi allo schema legale portato dall’art. 360, I
comma, n.3 cpc perché quello che viene sindacato non è la portata astratta
dell’ambito applicativo delle norme suindicate quanto piuttosto, da un lato, l’
interpretazione di una clausola contrattuale — al fine di valutare se il concetto di
“alterazione architettonica” debba essere interpretato anche nella prospettiva
/C4

architettonico del’edificio condominiale è concetto di relazione che, ponendosi

dell’incidenza estetica della innovazione; e, dall’altro, – una volta riscontrata
interpretazione meno rigorosa- la verifica della sussistenza del pregiudizio estetico.

III.a.1 — La prima censura doveva però passare attraverso la denunzia della
violazione delle norme di ermeneutica negoziale ed il secondo rilievo presupponeva

stato poi sollevato alcun rilievo critico in merito all’eventuale vizio di motivazione in
cui sarebbe incorsa, sui medesimi punti, la Corte territoriale; il terzo profilo non è
fondato perché l’art. 832 cod. civ. descrive il contenuto del diritto dominicale in sé
considerato ma non disciplina la interferenza tra l’esercizio delle facoltà in cui esso si
esplica ed il diritto dei partecipanti al condominio a godere delle parti comuni, – che
invece trova regolazione specifica negli artt. 1117 e segg. cod. civ.- il quale si pone
come limite esterno alla piena manifestazione della facoltà di uti et abuii sulla cosa
propria

III.a.2 — Non è delibabile in questa sede il presunto consenso dato dal Pin
all’effettuazione delle opere, come neppure la incidenza della delibera di
autorizzazione sulla liceità della condotta dei condomini, atteso che non è stato
riportato il contenuto dell’uno né quello dell’altra, in violazione del principio di
specificità del ricorso.

– ricorso n.r.g. 11855/2007IV — Con il primo motivo i Santini/Cassina denunziano il vizio di violazione o falsa
applicazione degli artt. 81 e 112 cpc in cui sarebbe incorsa la Corte fiorentina non
pronunziandosi sull’eccezione preliminare riproposta in appello in ordine alla loro
carenza di legittimazione passiva, avendo venduto l’appartamento oggetto di
precedenti lavori innovativi, in epoca anteriore alla notifica della citazione.

IV.a — Il motivo — in disparte dall’erronea indicazione normativa ( chè: 1 – l’art. 81
cpc riguarda la sostituzione processuale di chi agisca in nome proprio per far valere
un diritto altrui e non già il caso di chi venga ritenuto erroneamente legittimato

una valutazione di fatto che non è consentita in questa sede di legittimità; non è

assieme ad altri per condotte ascrivibili solo al terzo, pure chiamato in giudizio; 2 l’art. 111 cpc disciplina la successione del diritto controverto avvenuta nel processo
e non prima dell’instaurazione di esso) – è infondato, nei termini appresso esposti.

IV.a.1 Va innanzi tutto messo in evidenza che, come ricordato nel mezzo, il

all’azione del Pin per l’avvenuta cessione dell’appartamento alle parti, rimaste
intimate in fase di legittimità, Benzi e Traversari, dopo il compimento di piccole
immutazioni su spazi condominiali — nella specie: chiudendo un piccolo spazio
innanzi a detto immobile con una veranda a vetri-; a fronte di ciò la Corte
territoriale, confondendo acquirenti e venditori, estese la pronunzia di rimozione
anche ai secondi, assumendo che i Santini/Cassina ( autori delle innovazioni)
sarebbero stati invece solo acquirenti dell’appartamento che recava già tali
modifiche, stante la natura reale della intrapresa azione ; nello stesso tempo rigettò la
domanda risarcitoria e dichiarò assorbita quella relativa alla modifica delle tabelle dei
millesimi.

IV.a.2 — Ciò posto deve ritenersi che la condanna dei ricorrenti incidentali, in solido
con le parti che da loro avevano acquistato, prima dell’inizio del presente
procedimento, l’appartamento, doveva interpretarsi non già come pretermissione
della eccezione di carenza di legittimazione dai primi avanzata bensì — pur se su
presupposti di fatto errati — come rigetto implicito della medesima, impedendo
dunque che potesse in questa sede farsi valere un vizio di omessa pronunzia; in ogni
caso poi la legittimazione dei Santini/Cassina non avrebbe potuto esser negata, non
foss’altro per le domande risarcitorie proposte dal Pin che non erano collegate
all’anteriorità della cessione dell’appartamento rispetto all’inizio del procedimento.

IV.a.3 Poste queste premesse, se la legittimazione passiva andava confermata ai
limitati effetti di cui sopra, il rigetto intervenuto in appello delle istanze risarcitorie
ha fatto venir meno ogni interesse dei ricorrenti incidentali anche in ordine alla

Tribunale dichiarò la carenza di legittimazione dei ricorrenti incidentali a resistere

ripartizione delle spese di lite perché essi, nei gradi di merito, si ponevano comunque
come parti sostanzialmente soccombenti.

V — Con il secondo motivo e per le medesime ragioni viene censurata la condanna di
essi ricorrenti incidentali al pagamento delle spese di lite, pur non sussistendo la loro

VI — Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono identici a quelli fatti valere dai
ricorrenti principali e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni sopra illustrate ai
§§ III.a.1 e III.a.2.
VII — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna in via
solidale le parti ricorrenti a rifondere le spese in favore di Rolando PIN, liquidandole
in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

soccombenza: su tale censura valgano le considerazioni appena sopra espresse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA