Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2441 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 30/11/2020, dep. 03/02/2021), n.2441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26258/2018 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Andrea Castiglione, giusta procura a margine del

ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, C.so Trieste n. 10;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

pubblicata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Trieste con la sentenza oggetto della presente impugnazione in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da K.A., nato in Pakistan, avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto il ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, proposto contro il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, che aveva narrato di appartenere alla religione sciita e di essere fuggito perchè, in occasione di un litigio tra sunniti e sciiti, un suo amico aveva commesso un omicidio in danno dei sunniti e questi avevano minacciato anche lui, tanto da costringerlo a darsi alla fuga.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

La Corte di appello, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica del Punjab, regione di provenienza, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria per la mancanza di prova in ordine all’integrazione sociale, non ritenendo sufficienti dei meri tentativi di integrazione.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; violazione della direttiva EU 2013/32, artt. 42 e 46; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed omessa, insufficiente o apparente motivazione in ordine alla sussistenza dei parametri di cui all’art. 14, lett. b) e c); violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente, in particolare si duole che la Corte triestina abbia ritenuto non credibile il suo racconto senza tenere conto dei riscontri offerti e della documentazione prodotta in merito all’omicidio da cui avrebbero tratto origine le minacce subite, ciò in violazione dei parametri di valutazione della credibilità, con ricadute sul diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) cit.

Si duole quindi che non siano stati valutati i report internazionali più recenti (EASO 2017; Amnesty International 2016, Human Right 2017, etc.) da cui – a suo dire – emergeva una situazione di grave violenza e di conflitto armato nella zona di sua provenienza.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè “In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extra testuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza.” (Cass. n. 13578 del 02/07/2020) e, nel caso di specie, la doglianza è generica, in quanto non illustra con la dovuta specificità di quale documento e/o riscontri si tratti, nè quale decisivo rilievo avrebbero potuto assumere in concreto, di guisa che questa Corte non ha alcuna possibilità di valutarne la concreta rilevanza.

Sotto altro profilo, va osservato che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (Cass. n. 13897 del 22/05/2019) e che nel caso di specie la Corte di appello non si è limitata ad una formale adesione alla motivazione della decisione di primo grado, ma ha acquisito e valutato le fonti internazionali, come si evince dalla sentenza.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.; ovvero la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; violazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; omessa motivazione.

2.2. Il motivo è inammissibile in quanto, proposto anche come violazione di legge, mira ad ottenere una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in merito alla non raggiunta integrazione in Italia del richiedente, senza che sia stato indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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