Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2441 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21835/2006 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ERNESTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBENS

ESPOSITO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

e sul ricorso 23786/2006 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ERNESTO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 62 76/2 004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2005 R.G.N. 7237/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MANCINI ERNESTO;

udito l’Avvocato D’AMATI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.N. convenne la RAI in giudizio esponendo di aver lavorato quale programmista regista con tredici consecutivi contratti a termine (il primo dei quali relativo al periodo (OMISSIS) ed alla trasmissione (OMISSIS)) succedutisi sino al (OMISSIS). Chiese la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

La domanda, rigettata dal Tribunale di Roma, è stata invece accolta dalla Corte d’Appello di Roma, che, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine del primo contratto, ha dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal (OMISSIS), ed ha condannato la RAI a risarcire il danno corrispondendo al ricorrente le retribuzioni globali di fatto relative alla qualifica di programmista-regista, a decorrere dalla notifica del ricorso di primo grado.

La RAI ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento di tale decisione, pubblicata il 19 luglio 2005, per tre motivi.

Lo S. ha depositato un controricorso, con ricorso incidentale, basato su due motivi (il primo condizionato all’accoglimento del ricorso di controparte).

La RAI ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso la RAI denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ricordato che la lett. e) cit. consente la apposizione del termine “nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi”, assume che l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di tale previsione è in contrasto con l’art. 12 preleggi, e le motivazioni della Corte presentano “evidenti profili di contraddittorietà ed insufficienza”.

Nel ricorso si riconosce, invero, che la Corte d’Appello si è attenuta al concetto di “programma specifico” elaborato dalla giurisprudenza di cassazione, ma si sostiene che detta interpretazione sia criticabile.

Il motivo è infondato.

La motivazione fornita dalla Corte d’Appello non può essere giudicata nè insufficiente, nè contraddittoria. La Corte ha valutato il caso applicando la normativa secondo le linee interpretative fissate dalla giurisprudenza consolidata, come del resto ammette anche la ricorrente laddove poi afferma che tale orientamento non è condivisibile.

Peraltro i rilievi critici prospettati a sostegno del giudizio critico sono stati già valutati dalle ultime decisioni sul punto e, con motivazioni condivisibili, sono stati considerati inidonei a comportare ripensamenti (si rinvia, in particolare alla motivazione della sentenza n. 1291 del 24/01/2006, concernente la plurima assunzione a termine da parte della RAI di un programmista regista, nonchè a Sez. L, Sentenza n. 8385 del 11/04/2006 ed ancora a Sez. L, Sentenza n. 16690 del 19/06/2008).

Con il secondo motivo la RAI denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), in relazione all’art. 2697 c.c., e art. 116 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente nel valutare, ai fini della verifica del requisito della “necessità diretta tra le mansioni del lavoratore e la specificità del programma”, avrebbe violato l’art. 2697 c.c., e l’art. 116 c.p.c., in quanto “ha mancato, da un lato, di motivare circa il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla odierna ricorrente, dall’altro di esaminare documenti ed allegazioni (non contestate) senz’altro decisivi ai fini di un corretto giudizio circa la sussistenza del c.d. requisito soggettivo”.

Anche questo motivo non ha fondamento, perchè la motivazione in ordine al quadro probatorio contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza è adeguata ed è implicita in tale esposizione la ragione della superfluità di altre attività istruttorie, peraltro correlate a tutti i contratti a termine, mentre la Corte ha valutato illegittimo il primo con conseguenziale superfluità della analisi relativa ai successivi.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Vi sarebbe stato mutuo consenso alla estinzione del rapporto “alla cessazione di ognuno dei contratti a termine e con particolare evidenza dopo la scadenza del primo e dell’ultimo”. Questo perchè dopo il primo lo S. ha lavorato, sia all’esterno della RAI, come consulente di alcune case editrici e come conduttore artistico per una emittente romana, che al suo interno, con due contratti di lavoro autonomo come autore dei testi del programma (OMISSIS). Dopo l’ultimo la RAI gli ha proposto di “aderire al nuovo bacino di reperimento professionale” ed egli riteneva di non accettare l’offerta.

Questi due fatti a parere della RAI impedivano l’unificazione dei contratti in un unico rapporto, specie considerato il lungo intervallo di tempo (oltre un anno) intercorso tra il primo ed il secondo contratto. La RAI sostiene anche che, qualora venisse dichiarato a tempo indeterminato il rapporto conseguente al primo contratto “questo dovrebbe comunque ritenersi risolto proprio in considerazione della inconciliabilità dell’ipotizzato rapporto a tempo indeterminato con i due rapporti di lavoro autonomo successivamente intercorsi tra le parti. In subordine, il medesimo effetto estintivo sarebbe scaturito dal lungo periodo di tempo intercorso tra la scadenza del primo contratto ((OMISSIS)) ed il successivo contratto a termine del (OMISSIS). La Corte di merito ha applicato correttamente i principi che regolano la materia ed ha congruamente motivato la decisione, mettendo in ordine i fatti: tredici contratti in successione; lasso di tempo non lungo tra il primo ed il secondo, tempestività della reazione giudiziaria rispetto alla scadenza dell’ultimo contratto (ricorso del 27 marzo 2002); mancanza di comportamenti concludenti nel senso di una volontà risolutoria (ad esempio un rifiuto di offerta di lavoro temporaneo in RAI). Manca invero la considerazione dei lavori autonomi consistenti nella scrittura di pezzi per (OMISSIS), ma la stessa è palesemente superflua, perchè non ha rilevanza neanche minima come indice della volontà di estinguere il rapporto di lavoro subordinato. Quanto ai motivi del ricorso incidentale il primo è condizionato e rimane pertanto assorbito nel rigetto del ricorso principale.

Il secondo mira a far retroagire il risarcimento del danno, e quindi la condanna al pagamento delle retribuzioni, alla lettera del lavoratore del 5 ottobre 2001 (la sentenza invece ha condannato al pagamento assumendo come riferimento il ricorso introduttivo del giudizio).

La Corte non ha omesso di considerare quella lettera, ma ha ritenuto che il suo contenuto non implicasse un atto di messa a disposizione (“in mancanza di specifica precedente offerta di prestazioni” dice la sentenza, quindi valuta che quella lettera non contenesse la messa a disposizione). Si tratta con tutta evidenza di una valutazione di merito, formulata con motivazione sufficiente e non contraddittoria.

In conclusione, debbono essere rigettati entrambi i ricorsi. Ciò giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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