Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24409 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24409 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 29106-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BARBATI MINISCHETTI NICOLA;
– intimato –

avverso il provvedimento n. 6085/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 29.11.2010, depositata il 12/2010;

3-351

Data pubblicazione: 29/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere RelatoreDott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 29106 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

r.g.n. 29106/2011 Inps c/Barbati Minischetti Nicola
oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione;
decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 27 settembre

norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2

“Barbari Minischetti Nicola, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva
in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con tre motivi;
5.

la parte intimata non si è costituita;

6. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, terzo comma,del d.p.r.
639/1970 e successive modifiche) e rileva che erroneamente la Corte territoriale
ha ritenuto inapplicabile la regola della decadenza alla richiesta di rihquidazione
di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
il motivo è manifestamente infondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, con la precedente sentenza n.
12720/2009, affermando il principio di diritto secondo cui: “La decadenza di
cui all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29
marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in
cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
1
r.

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