Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24409 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31828-2018 proposto da:

B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 405,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO TASCA;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 426/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F. convenne in giudizio B.U., davanti al Giudice di pace di Ragusa, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente ciclistico. Sostenne l’attore che il convenuto aveva toccato con la ruota anteriore della sua bicicletta quella posteriore della bicicletta dell’attore, determinandone in tal modo la caduta.

Si costituì in giudizio il convenuto, contestando il contenuto della domanda e chiedendo di poter chiamare in manleva la società Reale Mutua Assicurazioni; la quale a sua volta si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace accolse la domanda, ritenne il convenuto unico responsabile del sinistro e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di Euro 5.485,70, con interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese di lite; condannò altresì la società di assicurazione a rimborsare al B. tutto quanto egli fosse stato chiamato a corrispondere all’attore ed al suo difensore.

2. La pronuncia è stata impugnata da B.U. e il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 3 aprile 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che l’unico motivo di appello – avente ad oggetto la presunta omissione di pronuncia relativa alla condanna della società di assicurazione al rimborso anche delle spese di giudizio – era da ritenere infondato, perchè dal contenuto della motivazione e dal dispositivo della sentenza emergeva che la pronuncia di condanna doveva considerarsi inclusiva anche della condanna al rimborso delle spese di lite sopportate dall’assicurato.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Ragusa ricorre B.U. con atto affidato a due motivi.

S.F. e la Reale Mutua Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese.

Il motivo contiene due censure.

La prima lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe omesso la pronuncia sulla condanna della terza chiamata al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’odierno ricorrente, non potendo detta condanna considerarsi ricompresa nell’accoglimento della domanda di manleva, posto che quest’ultima riguarda il risarcimento del danno.

La seconda censura lamenta che nessuna liquidazione sia stata disposta, nella sentenza impugnata, in favore dell’avv. Maria Garofalo, difensore del B. nei precedenti gradi di merito.

1.1. Le censure sono fondate.

Questa Corte ha già affermato (v. le sentenze 28 febbraio 2008, n. 5300, e 11 settembre 2014, n. 19176) che nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 c.c., comma 3. Nella sentenza n. 19176 del 2014, infatti, è stata cassata la statuizione del giudice di merito nella parte in cui, condannando l’assicuratrice a tenere indenne l’assicurato degli effetti pregiudizievoli della sentenza, comprese le spese di giudizio nei riguardi del danneggiato, non aveva posto a carico della compagnia assicuratrice anche le spese processuali sopportate dall’assicurato per la propria difesa.

Ne consegue che, dando continuità a questa giurisprudenza, il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitamente prevedere la condanna della società di assicurazione alla manleva dell’assicurato anche in ordine alle spese processuali alle quali egli era stato condannato (nel nostro caso, infatti, la domanda di risarcimento danni era stata accolta) ed alle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che il Tribunale abbia condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di entrambi gli appellati, senza considerare che lo S. era rimasto contumace in appello, per cui nessuna spesa di giudizio era stata da lui sopportata.

2.1. L’accoglimento del primo motivo, cui consegue la cassazione dell’impugnata pronuncia, determina l’assorbimento del secondo, posto che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione delle spese; tenendo presente, com’è ovvio, che nessuna liquidazione di spese può essere fatta in favore di una parte non costituita.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Ragusa, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ragusa, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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