Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24408 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 30/11/2016), n.24408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12852-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CERIT SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio

dell’Avvocato LOMONACO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato CUCCHI BRUNO giusta delega in calce;

– controricorrente-

contro

SEI ESSE SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOMONACO che ha chiesto il

rigetto e deposita in udienza n. 3 cartoline A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate si duole – e ne chiede perciò la cassazione – del pronunciamento adottato dalla CTR Toscana con la sentenza in atti, che ha ritenuto affetta da nullità la cartella di pagamento destinata alla società Sei Esse s.r.l. ma notificata al liquidatore della medesima, sebbene “non vi fosse traccia in atti della notifica alla sede della società” e la notifica al liquidatore dovesse “considerarsi inesistente” in quanto nella cartella non era indicato il nominativo del medesimo ed il suo indirizzo.

Il mezzo erariale fa leva su due motivi ai quali non ha inteso replicare la parte. Si è invece associato al ricorso il concessionario notificando controricorso seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta la contrarietà dell’impugnata decisione all’art. 156 c.p.c., alla luce di quanto statuito al riguardo da SS.UU. 19854/04, dai cui principi conseguiva che “l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo a lui notificato in modo irregolare determina una nullità della notificazione sanabile (e di fatto sanata) mediante impugnazione da parte di chi la nullità dell’atto medesimo l’ha subita”.

2.2. Il motivo è fondato ed esso assorbe il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale si era inteso far valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in cui era incorso il decidente d’appello nel dichiarare l’inesistenza della notificazione in persona del liquidatore.

Come rettamente ricordato dall’impugnante, è principio affermato dalle SS.UU. nella citata decisione 19854/04 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (24962/05; 2272/11; 12007/11) – cui il collegio intende dare continuità – che “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.”. Del resto si è osservato a maggior conforto dell’assunto, la notificazione “non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria” (8374/15).

2.3. Errato è dunque il contrario convincimento espresso dal giudice d’appello, che ha ascritto rilevanza dirimente, ai fini della validità dell’atto impugnato, ad una circostanza ordinariamente inconferente nel caso in cui il destinatario di esso ne abbia avuto conoscenza e abbia in ragione di ciò potuto esercitare le proprie prerogative difensive impugnandolo e chiedendone come qui l’annullamento.

3. Accolto perciò il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va debitamente cassata con rinvio avanti alla CTR Toscana a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Toscana che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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