Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24408 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. un., 21/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27837-2010 proposto da:

B.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio degli avvocati TOPI PAGLIETTI

PAOLA, PAGLIETTI GIANCARLO, che lo rappresentano e difendono, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 139/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Giancarlo PAGLIETTI, Luigi MANZI, PALMIERI

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

principale ed incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 7 ed 11 febbraio 2002 B.E. M. ha adito il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Roma, anche quale procuratore dei genitori B.C. e M.M., chiedendo la condanna di ENEL e del Ministero delle Infrastrutture al risarcimento dei danni in complessivi Euro 1.032.913,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Assumevano B.C. e M.M. che erano titolari di una azienda agricola, dal settembre del 1998 affittata al figlio E.M., esercitata su terreni siti nei comuni di (OMISSIS), acquistati nel 1971. I terreni, che si estendevano per circa 150 ettari erano posti per la maggior parte in posizione collinare, mentre 45 ettari circa si trovavano in un fondo-valle quasi pianeggiante, dove confinavano con la sponda sinistra del Tevere. A valle di questi terreni, in località (OMISSIS), nel 1957 fu costruito un impianto idroelettrico che, entrato in funzione nel 1959, nel 1969 fu trasferito in proprietà ad ENEL. I B. gli attribuivano le periodiche esondazioni del Tevere nei loro terreni di fondo valle con erosione spondale e danni alle colture.

L’ENEL Produzione s.p.a., nelle more succeduta ad ENEL a titolo particolare nella titolarità dell’impianto idroelettrico, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande. La convenuta rilevava che il terreno era sito in una pianura alluvionale che costituiva un’area naturalmente destinata alla libera esondazione delle acque di piena del Tevere, destinazione che, risalente alla fine del 1800, era stata confermata anche dal D.P.C.M. 3 settembre 1998 di “Approvazione del piano stralcio delle aree a rischio di esondazione del fiume Tevere nel tratto tra Orte e Castel Giubileo, per cui nel Piano di Bacino del fiume Tevere l’area è stata ricompressa nella Zona A, caratterizzata da un costante rischio di naturale esondazione.

Quando fu costruita la centrale idroelettrica di (OMISSIS), i progetti esecutivi tennero doverosamente conto della raccomandazione del Consiglio Superiore dei LL.PP. di non intervenire su quelle aree naturalmente oggetto della libera esondazione del Tevere durante le grandi piene, al fine di non aggravare il rischio di allagamenti nella città di (OMISSIS). E fu appunto in ragione di questa esigenza preminente che, nella zona de qua, mentre l’arginatura della sponda destra ha ricoperto l’intera ansa fluviale, invece quella della sponda sinistra venne fatta terminare volutamente prima, proprio per non proteggere quell’ampia pianura dove sono i terreni oggi di proprietà B..

L’ENEL, dunque, si difese allegando come i ricorrenti allagamenti dei terreni dei B. dovessero ritenersi frutto di eventi naturali, senza alcun nesso di causalità con lo sbarramento di (OMISSIS).

Il Tribunale Regionale, con la sentenza 29/2006, rilevò che “i terreni in fondo valle dell’azienda B., per la loro conformazione geologica, risultano da. sempre assoggettati al rischio di naturale esondazione del Tevere” e che l’isolotto, presente in quel tratto di fiume, formatosi per cause naturali anteriormente alla costruzione della diga di (OMISSIS), incideva naturalmente nella produzione dei fenomeni che qui interessano. Tuttavia lo sbarramento aveva provocato l’innalzamento del livello delle acque e un maggiore interrimento dell’alveo. Due fenomeni che venivano a concorrere: il primo nell’erosione della sponda del fiume; il secondo, anche in caso di piene meno importanti, nel verificarsi di esondazioni che altrimenti non avrebbero avuto luogo e, nel caso di grandi eventi di piena, di una maggiore estensione degli allagamenti. Il TRAP condannava in solido l’Amministrazione (“proprietaria” del fiume) ed ENEL (sua “custode”) al risarcimento dei danni liquidati ai B. in complessivi Euro 170.680,98 (1.756,28 per erosione spondale”; 52.567,20 per perdite dei raccolti; 116.357,50 per diminuzione di valore dei terreni).

B.E.M., in proprio e nella qualità proponeva appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche lamentando l’insufficienza della somma liquidata per danni e richiedendo la maggior somma complessiva di Euro 1.955.365,00, comprensiva anche dei danni maturati successivamente alla domanda. L’ENEL Produzione proponeva appello incidentale, censurando per ultrapetizione la liquidazione di parte del danno in proprio a favore di B. E. e chiedendo il rigetto o almeno la riduzione delle condanne.

Il Tribunale Superiore, con la sentenza definitiva depositata il 7.10.2010 n. 139, accogliendo parzialmente l’appello incidentale di ENEL Produzione, ha poi ridotto il risarcimento dei danni in complessivi Euro 98.377,22 con gli interessi legali dalla sentenza.

In sintesi, l’ulteriore ridimensionamento dei danni addebitati ad ENEL Produzione è conseguenza di una maggiore valutazione della peculiare situazione dei terreni dei B., posti in un’area destinata naturalmente e normativamente alla libera esondazione delle piene del Tevere, con l’accertamento di una maggiore incidenza delle cause naturali (in particolare, ma non solo, per la presenza dell’isolotto) atte a provocare da sole, anche in ipotetica assenza della diga di (OMISSIS), parte delle esondazioni.

Avverso questa sentenza il B. ha proposto ricorso in Cassazione ed ha presentato memoria. Resistono con rispettivi controricorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed Enel Green Power, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale autonomo ed ha presentato memoria. Il ricorrente principale resiste a tale ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio e cioè se le cause non imputabili all’Enel ed al Ministero delle Infrastrutture abbiano concorso a determinare i danni degli attori nella misura del 20%, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto, conformandosi alla c.t.u. di secondo grado che le cause non imputabili ai convenuti avessero concorso a determinare nella misura del 20 % i danni subiti dagli attori.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 40 e 41 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Assume il ricorrente che, giusto il principio dell’irrilevanza del concorso di causa naturale con la causa umana imputabile, per cui il soggetto imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze dannose anche se parzialmente determinate da causa naturale, erroneamente la sentenza impugnata ha ridotto del 20% il risarcimento, ritenendo in tale percentuale l’apporto causale naturale.

2.1. Stante la stretta connessione dei due motivi, essi vanno esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è inammissibile ed il secondo è infondato. Va anzitutto osservato che il TSAP, sulla base della c.t.u., di secondo grado, ha accertato che nel fiume Tevere, nella zona in questione, già di per sè funzionalizzata sia sotto il profilo naturale che normativo ad essere zona di espansione delle naturali esondazioni del fiume Tevere, a protezione della città di Roma, si era formato un isolotto alla fine degli anni l40, mentre solo successivamente alla formazione dì tale isolotto fu realizzata la diga, che entrò in funzione il 1959; che non potevano essere addebitate all’Enel ed al Ministero le conseguenze derivanti dalla presenza dell’isolotto (ml.

250 x 30) nel fiume, che, secondo il c.t.u. era la prima tra le cause del maggior rischio di esondazione in presenza di grandi piene; che correttamente l’Enel o il Ministero non avevano provveduto ad arginare il lato sinistro del fiume nello stesso modo del destro, poichè ciò era dettato dalla necessità di rispettare le norme che imponevano il vincolo di destinazione di quei terreni a zona di espansione delle esondazioni a salvaguardia della città di (OMISSIS).

Riteneva il TSAP che l’elemento causale riconducibile al comportamento colposo dei convenuti, giuste le conclusioni del ctu nominato in appello, era costituito dal maggior interrimento dell’alveo e dall’innalzamento del livello dell’acqua determinati dal rigurgito a monte causato dallo sbarramento, e quindi dalla mancata eliminazione di questo interrimento e dall’innalzamento dell’acqua, per effetto anche del mancato dragaggio del fiume. Secondo il TSAP le cause naturali avevano determinato il 20% delle esondazioni, e precisamente quelle costituite dalle maggiori piene (2 su 10). Queste si sarebbero egualmente realizzate, per la presenza dell’isolotto e per altre cause naturali, con non diverse caratteristiche, anche in assenza delle modifiche prodotte nel letto del fiume dalle opere dell’Enel.

2.2. Essendo questa in sintesi la motivazione dell’impugnata sentenza, va anzitutto rilevato che la censura avverso la ricostruzione fattuale delle cause dell’esondazioni è inammissibile.

Il giudice di appello si è infatti riportato alle conclusioni espresse dal C.T.U. di secondo grado.

Le censure sul punto mosse dal ricorrente risultano generiche, limitandosi all’assunto che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del I consulente nè dei consulenti di parte.

Osservano queste S.U. che, in generale, non si può fondatamente rimproverare al giudice del merito di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio e d’aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate da quest’ultimo, disattendendo quelle di parte – in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche. Se per la giurisprudenza di questa Corte il detto giudice è tenuto a fornire un’adeguata motivazione così della sua adesione alle argomentazioni ed alle consequenziali conclusioni del consulente tecnico d’ufficio come del mancato ricorso ad un supplemento o ad un rinnovo degli accertamenti, ove abbiano formato oggetto le une di serie contestazioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e gli altri di specifiche richieste (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797), non di meno, anche in questo caso, l’eventuale difetto di motivazione da parte del giudice stesso al riguardo, perchè possa essere preso in considerazione in sede di legittimità, deve essere dedotto con censura formulata in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e non con generiche recriminazioni.

2.3. A tali principi debbono uniformarsi anche le censure mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, con esse, alla sentenza che le abbia recepite), con la conseguenza che siffatte contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per Cassazione solo ove, da un lato, siano specificamente riportate nel motivo e, dall’altro, ne risulti la tempestiva prospettazione innanzi al giudice del merito; a sua volta, questa deve risultare dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione, nel contesto del motivo, dell’atto del procedimento di merito nel quale le contestazioni predette siano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità, prima di procedere alla valutazione della ad decisività della questione, il controllo “ex actis” della veridicità dell’asserzione, ovvio essendo come una censura che sì sostanzi, di fatto, in un’istanza d’ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca nè dimostri aver già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità.

2.4. Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni del ricorrente non risulti adeguatamente esplicitato in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, ai giudici del merito siano stati segnalati errori del consulente d’ufficio, così nel rilievo e nell’elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svolgimento dell'”iter” logico iniziato con l’analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, così come neppure risulta se, quando, in quali esatti termini e con quali precise finalità, ai giudici stessi siano stati richiesti una nuova consulenza od un supplemento di quella già espletata, tanto più necessari attese le critiche che si assume fossero state rivolte all’opera svolta dal consulente d’ufficio. Inoltre il ricorrente, censurando l’adesione dei giudici del merito alle tesi del consulente d’ufficio e la mancata valutazione delle sua diversa opinione e di quella del c.t.u. di 1^ grado, di queste non specifica in alcun modo il percorso argomentativo.

In tal guisa operando, il ricorrente ha omesso di fornire argomenti specifici al motivo, venendo meno all’obbligo imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4;

Conseguentemente il primo motivo è inammissibile.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato. Con esso il ricorrente lamenta la violazione del principio dell’irrilevanza del concorso della causa naturale con la causa umana, per aver ritenuto che i convenuti rispondessero solo dell’80% dei danni loro imputabili, con esclusione del 20% degli stessi, ascrivibili al concorso delle cause naturali (in primis: l’ostacolo al deflusso costituito dall’isolotto). E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte afferma che in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento dì danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità.

In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (ex multis Cass. 16/02/2001, n. 2335; Cass. 4 gennaio 2010; tuttavia contra, sia pure in tema di responsabilità del sanitario: Cass. civ., Sez. 3, 16/01/2009, n. 975, secondo cui in ipotesi di concorso di cause naturali ed umane il giudice deve procedere alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all’autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa).

3.2.Sennonchè nella fattispecie, come la sentenza impugnata ha avuto cura di rimarcare, non si è avuta l’ipotesi del concorso delle cause naturali con le cause umane e quindi un’ipotesi di concorso eziologico nella produzione degli eventi, ma, stante la ricostruzione della sentenza (segnatamente pag. 23), si versa in ipotesi di singoli autonomi eventi dovuti a volte alle cause naturali (20% dei casi) ed altre volte (80% degli allagamenti) al comportamento colposamente omissivo dei convenuti.

Ne consegue che non si versa in ipotesi di concorso di cause nella produzione dello stesso evento (o degli stessi eventi) per cui sia lo stato naturale dell’ambiente sia il comportamento umano hanno dato un apporto causale alla produzione degli eventi, ma di eventi ulteriori e diversi e ciascuno con una propria causa.

3.3. Perchè dalla causalità parziale umana si possa giungere (anche volendo applicare il principio dell’irrilevanza delle cause naturali concorrenti con quelle umane) alla responsabilità totale dell’agente, è tuttavia necessario che cause umani e naturali abbiano concorso nel procurare lo stesso evento dannoso. Se tale apporto causale concorrente non sussiste, non si pone più un problema di corrispondenza di causalità parziale e responsabilità totale o parziale, ma il soggetto risponde per intero di ciò a cui con il suo comportamento ha dato causa per intero.

In particolare, inoltre, con riferimento alla fattispecie in esame e alla responsabilità dei convenuti per gli allagamenti determinati dal loro comportamento omissivo per mancato dragaggio del fiume ed interrimento dell’alveo, va osservato che per gli allagamenti loro addebitabili per tali ragioni non può configurarsi un problema di concorso tra cause naturali e cause umane, poichè tali cosiddette cause naturali (segnatamente l’isolotto ed altre piccole cause), esistenti già prima della costruzione della diga altro non erano che l’ambiente fluviale del Tevere, su cui i convenuti (ed i loro danti causa) erano intervenuti con la costruzione della diga. Da ciò consegue che tale ambiente aveva un proprio equilibrio (allagamenti solo in presenza di grandi piene), con la conseguenza che è in relazione al fiume quale era (comprensivo di isolotto) e su cui i convenuti intervenivano che essi dovevano conformare il loro comportamento, perchè non si verificassero altri allagamenti che non fossero determinati dalla sola presenza dell’isolotto e delle eccezionali precipitazioni.

3.4. In relazione a più fattori pregiudizievoli per i diritti di un terzo, compete al giudice del merito stabilire se si sia in presenza di un evento dannoso unico imputabile a più cause, stabilendosi – se del caso – l’efficienza causale di ciascuna condotta o causa, ovvero se si sia in presenza di una pluralità di eventi dannosi (Cass. 04/02/1992, n. 1147). Nella fattispecie, come già rilevato, la sentenza impugnata ha accertato in fatto che gli eventi dannosi provocati dalle cause naturali (isolotto) erano ulteriori e diversi rispetto a quelli causati dalla condotta dei convenuti.

4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1993, artt. 180, 190 e 208 e degli artt. 112, 183 e 245 c.p.c., a causa dell’esclusione del risarcimento del danno da perdita di raccolti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha violato le suddette norme in quanto ha liquidato tutti i danni subiti fino al 1999, ma non ha liquidato i danni successivi fino al 2005, pur essendo stati richiesti gli stessi con la comparsa conclusionale di primo grado, nonchè i danni successivi al 2005, pur essendo stati richiesti in appello.

5.1. Il motivo è fondato nei soli termini che seguono. La sentenza impugnata ha rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado la parte attrice richiese il risarcimento dei danni fino al 1999 e che in merito si pronunziò il tribunale.

Ha ritenuto il TSAP che, invece, la domanda relativa agli anni 1999/2005, essendo stata avanzata solo con la comparsa conclusionale, era inammissibile.

Ciò è corretto, con la consequenziale infondatezza della censura sul punto, in quanto con la comparsa conclusionale non possono essere modificate le conclusioni rassegnate nell’udienza deputata e non possono essere introdotte domande nuove, ma solo illustrate quelle già presentate ritualmente (Cass. 14.3.2006, n. 5478).

5.2. Fondata è invece la censura in relazione alla pronunzia di inammissibilità della domanda risarcitoria per i danni successivi al 2005, avanzata solo in sede di appello, perchè considerata domanda nuova proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c..

Osserva questa Corte che è vero che la richiesta di risarcimento del danno formulata con la citazione presuppone una “causa petendi” identificabile in uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, sicchè una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, la contestuale formulazione di altra richiesta risarcitoria riferita a fatti, sia pur omogenei rispetto a quelli precedenti, che dovessero verificarsi nelle more del giudizio, non introduce alcuna valida domanda, ne1, una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione in corso di giudizio.

Sennonchè nella fattispecie il fatto colpevole ascritto al convenuto ed assunto come causativo di tutti i danni, e quindi anche di quelli successivi al 2005, era sempre lo stesso e cioè la costruzione della diga ed il successivo mancato dragaggio del fiume con interrimento dell’alveo.

Quindi gli eventi dannosi alluvionali rappresentano solo conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della domanda originaria senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili a fatti nuovi e diversi (cfr. S.U. 11 marzo 1996, n. 1955; Cass. 3 marzo 2010, n. 5067). Ne consegue che nella fattispecie la corte di appello avrebbe dovuto pronunziarsi sui danni successivi al 2005, trovando gli stessi causa nello stesso fatto generatore, e quindi non essendo la domanda inammissibile a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 1, parte seconda.

6.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 113, 115 e 196 c.p.c. – art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha recepito le conclusioni del c.t.u. di secondo grado nel procedere alla liquidazione dei danni non tenendo conto della distinzione tra frutti pendenti ed anticipazioni colturali; che ha posto a base dei calcoli i costi di produzione della regione Campania 2004 e non quelli indicati dal PSR Umbria 2000-2006; che non sono stati calcolati i costi per il ripristino dei terreni; che non può essere utilizzato il metodo di calcolo della superficie adottato dal c.t.u..

Secondo il ricorrente avrebbe dovuto la sentenza di appello tener conto, in merito ai suddetti punti, delle osservazioni mosse dalle relazioni tecniche dei consulenti di parte dell’ing. S.F. e di quelle dell’agronomo dr. Si.An..

6.2. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla quantificazione del danno per perdita di valore del terreno, violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. , nonchè art. 118 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Lamenta il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha calcolato il danno per perdita di valore del terreno, non tenendo conto dei valori di mercato dei terreni agricoli, come, invece, evidenziato dal c.t.p., ma riportandosi ai valori individuati dal c.t.u..

Inoltre sarebbe erronea la motivazione di riduzione del valore del terreno perchè soggetto ad esondazioni, in quanto esse erano provocate essenzialmente dalla condotte omissive addebitabili ai convenuti.

Infine, secondo il ricorrente, la sentenza nulla ha detto in merito alla superficie interessata dalle esondazioni ed alle osservazioni sul punto della c.t. di parte.

6.3.Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza in merito al punto decisivo e controverso del danno per erosione spondale. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il danno da erosione spondale in Euro 902,00, per una superficie di circa il 90% della superficie di mq. 8260, mentre dalle relazioni tecniche dei c.t.p. la superficie era pari a mq. 63759, con un valore totale di Euro 33.000,00.

7.1. I suddetti tre motivi, essendo strettamente connessi, in quanto tutti attengono alla liquidazione dei danni, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.

Quanto alla censura della pretesa violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’inammissibilità deriva dalla sua assoluta genericità, non risultando specificate le ragioni giuridiche su cui essa si fonda Osservano queste S.U. che, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132). Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, da ciò che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

7.2. Nella specie la difesa di parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione del quinto motivo, omette di indicare quale sia la violazione effettuata dalla sentenza impugnata delle ricordate disposizioni e quale, invece, l’applicazione prospettata dai ricorrenti e conforme a quella offerta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice e dalla dottrina più autorevole.

In realtà i ricorrenti si limitano a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere dei ricorrenti inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

7.3.Quanto alle censure attinenti ai pretesi vizi motivazionali, il nucleo centrale delle stesse attiene all’adesione da parte della sentenza impugnata alle conclusioni del C.T.U. e nel non aver tenuto conto delle contrarie osservazioni e conclusioni dei CT di parte, Ing. S. ed agronomo S..

Tali censure sono inammissibili, per una duplice ragione. Anzitutto l’inammissibilità discende dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547).

Nella fattispecie non risulta indicato nel ricorso nè se tali consulenze di parte siano state depositate in questa sede di legittimità ed in quale posizione si trovino , nè in quale fase di merito esse furono prodotte.

Sotto questo profilo va solo rilevato che le tardive specificazioni contenute in merito a tale documentazione, rese dal ricorrente con il controricorso (pag. 23) avverso il ricorso incidentale, e ciò a seguito di espressa eccezione mossa nel controricorso dalla resistente Enel, non emendano il ricorso dal vizio di inammissibilità.

Infatti, il predetto requisito della specifica indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda, essendo richiesto a pena di inammissibilità, deve essere contenuto nel ricorso e non può esserlo con atto successivo.

8. In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti tanto la consulenza di ufficio, quanto le consulenze di parte, non risultano trascritte nelle parti salienti ai fini del decidere nel ricorso, mentre ciò doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Nella fattispecie non risultano trascritte nel ricorso nè la consulenza di ufficio nè le consulenze di parte, nei punti salienti relativi al contenuto dei suddetti motivi di ricorso.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Enel lamenta il vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sull’incidenza delle cause naturali dell’interrimento dell’alveo.

Secondo il ricorrente, l’accertamento di fatto, per cui le esondazioni sarebbero addebitabili solo per il 20% a cause naturali e per l’80% all’interrimento causato dalla diga, è stato eseguito con una valutazione equitativa, priva di qualsiasi indicazione, mentre non sono stati effettuati gli accertamenti della percentuale di incidenza delle cause naturali sulle grandi piene.

10. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che come accertato dalla sentenza impugnata a pag. 23, l’impostazione data dalla sentenza è che gli allagamenti causati dalla condotta dell’uomo sono diversi da quelli che trovano la loro causa in eventi naturali. Nell’ambito di questa distinzione il tribunale ha ritenuto che solo il 20% degli allagamenti si sarebbe sempre verificato, proprio per queste cause naturali.

Inoltre, come sopra già rilevato, la costruzione della diga ed il mancato dragaggio degli interramenti da essa provocati, sono successivi alla formazione dell’isolotto ed alla formazione dell’attuale configurazione idrografica, con la conseguenza che allorchè i convenuti sono intervenuti sull’ambiente fluviale, dovevano tener conto dello stesso, nello stato in cui si trovava.

Correttamente, quindi il giudice ha ritenuto che nella fattispecie si versasse in ipotesi di eventi dannosi diversi e che quelli addebitabili alle cause naturali fossero pari al 20%, mentre i restanti erano addebitabili esclusivamente ai convenuti.

11.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dei principi propri dell’onere della prova e della liquidazione equitativa, ai sensi degli artt. 2697 e 1226 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione sull’esistenza di grande difficoltà per l’attore di procurarsi i mezzi probatori ai fini della giustificazione del ricorso alla liquidazione equitativa.

Secondo il ricorrente non poteva nella fattispecie disporsi una consulenza tecnica a carattere esplorativo, in mancanza di prove da parte dell’attore dei danni già subiti.

11.2. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dei principi in tema di onere della prova circa l’accertamento del danno da erosione spondale, non avendo l’attore fornito alcuna prova in proposito, ed avendo la sentenza impugnata motivato l’accoglimento della domanda, fondandosi su una consulenza esplorativa.

12.1. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.

La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorie in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. (Cass. n. 3191 del 14/02/2006).

12.3. Nella fattispecie negli accertamenti effettuati il c.t.u., come emerge dalla sentenza impugnata, ha abbandonato il criterio probabilistico del maggior rischio da esondazioni ed è passato alla liquidazione dei danni in base al criterio analitico dei danni per ciascun evento di piena realmente accaduto ed ha calcolato i danni sulla base del livello dell’acqua raggiunto per le singole piene, ma anche attraverso opportuni modelli di calcolo matematico, non essendo possibile effettuare tale calcolo sulla sola base dei livelli misurati presso i due idrometri.

Trattasi, quindi, di operazioni strettamente tecniche, anche ai fini dell’individuazione dei danni, che non potevano che essere compiute dal c.t.u., con la conseguenza che la sentenza impugnata che ha aderito alla conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in termini di danni da perdita di raccolto, provvedendo, poi, ad una riduzione in via equitativa nella somma di Euro 61.475,22 della maggior somma determinata dal c.t.u. (Euro 76.844,03) non può ritenersi affetta dai vizi motivazionali lamentati dal ricorrente incidentale. Non poteva essere accertata che dal c.t.u. l’estensione del terreno che era stata oggetto dell’erosione fluviale.

13. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente incidentale lamenta l’insufficiente motivazione sul fatto controverso della definitività del danno da perdita di valore dei terreni soggetti a maggiori allagamenti.

Lamenta il ricorrente che detto danno da perdita di valore del terreno per mancati dragaggi e conseguenti interrimenti del fiume è stato ritenuto definitivo, mentre era sempre possibile adottare i rimedi omessi, con conseguente venir meno del danno. Il motivo è infondato e va rigettato.

14. Il TSAP si è limitato a stabile quale era, nel momento della decisione, la perdita di valore del terreno, per effetto dell’aggiuntivo rischio di alluvione determinato dalle opere realizzate dai convenuti.

Il TSAP correttamente ha statuito che nella fattispecie non si trattava di un danno già subito, ma solo di perdita di valore del terreno per il rischio di danni futuri, in relazione segnatamente a H. 46 di terreno.

In altri termini il danno è pari alla riduzione del valore che il mercato riconosce al terreno nel momento della decisione.

Che poi detto rischio di allagamento in futuro possa ridursi, aumentare, o rimanere eguale è di per sè irrilevante se esso non si traduce in una variazione della valutazione economica del terreno da parte del mercato già al momento della liquidazione del danno e, quindi, in termini di riduzione, equivalenza o maggiorazione del danno futuro.

Il c.t.u. ha valutato il terreno in questione proprio tenendo conto del rischio di inondazioni e del valore attuale sul mercato di tale tipo di terreno.

La sentenza impugnata ha aderito a tale valutazione.

Trattasi di valutazione di fatto, che è immune da censure in questa sede di legittimità, non presentando una motivazione nè apparente, nè insufficiente nè contraddittoria.

15. Quindi va accolto il terzo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione e vanno rigettati i restanti motivi ed il ricorso incidentale. Va cassata in relazione l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese al TSAP in diversa composizione, che si uniformerà al principio di cui al punto 5.

P.Q.M.

Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale e rigetta i restanti, nonchè il ricorso incidentale.

Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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