Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24408 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5821-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY n.5,

presso lo studio dell’avvocato GIUNTO RIZZELLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE DEL POLICLINICO n. 155, presso l’avvocatura dell’Azienda

Policlinico Umberto 1^ rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA

BAGLIO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 4566/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

– F.A. è risultato soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, avendo ritenuto i Giudici che l’evento lesivo -essendo egli caduto in terra mentre percorreva una rampa di accesso ai locali della Azienda Policlinico Umberto I di Roma – fosse da ascriversi in via esclusiva a negligenza dello stesso danneggiato che era imprudentemente transitato su una zona della rampa coperta da terriccio bagnato, scivolando su di esso e procurandosi lesioni personali;

– La Corte d’appello di Roma, con sentenza 24.7.2015 n. 4566, rilevava che i fatti, per come riferiti dall’unico teste che aveva assistito al sinistro (il fondo stradale, all’aperto, era bagnato ed il F. era scivolato sul terriccio presente sulla strada), non erano sufficienti ad integrare la responsabilità per danni dell’Azienda sanitaria, non essendo stata dimostrata una preesistente obiettiva situazione di pericolosità della cosa, tale per cui fosse prevedibile l’evento lesivo, e comunque dovendo imputarsi il danno esclusivamente alla disattenzione del danneggiato che bene avrebbe potuto e dovuto considerare la situazione dei luoghi (terriccio su fondo bagnato);

– La sentenza di appello è stata impugnata con tre motivi dal F.;

– Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria;

– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Con il primo motivo il F. censura la sentenza per violazione dell’art. 2051 c.c., in quanto i Giudici di appello non avrebbero considerato che la responsabilità della Azienda doveva ritenersi “oggettiva”, ed avrebbero inoltre escluso tale responsabilità sull’errato assunto che, nonostante il notevole afflusso di persone, alcun altro incidente era occorso nella stessa giornata e che l’evento lesivo era pertanto da imputarsi in via esclusiva a difetto di attenzione del danneggiato.

La censura non coglie nel segno.

Ferma la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, grava sul danneggiato la prova del nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso, mentre grava sul custode l’onere di provare che il danno è stata cagionato da “caso fortuito” (imprevedibile ed inevitabile), la Corte d’appello non ha fondato la propria decisione alla stregua della esclusione della colpa del custode in ordine alla conservazione e manutenzione della rampa di accesso, ma ha ritenuto, invece, raggiunta la prova contraria della efficienza causale esclusiva della colpevole condotta del danneggiato nella produzione del danno, in quanto la situazione di pericolo era oggettivamente avvertibile ed evitabile con la minima diligenza richiesta all’uomo comune che transita in luoghi aperti al pubblico (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11946 del 16/05/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016). La Corte ha infatti desunto dalla circostanza dell’ingente afflusso di persone che erano transitate quello stesso giorno sulla rampa e dalla assenza del verificarsi di altri consimili incidenti, che la presenza di terriccio scivoloso, fosse agevolmente avvistabile e conseguentemente aggirabile percorrendo un altro tratto della rampa libero da ostacoli.

Al riguardo si osserva che la mancata deduzione da parte dell’Azienda sanitaria di prove in primo grado, non è affatto ostativa -diversamente da quanto opinato dal ricorrente – all’esame da parte del Giudice di merito della questione concernente la riconducibilità del danno al fatto dello stesso danneggiato, così come infondata è anche la censura del ricorrente rivolta a contestare una inesistente inversione dell’onere della prova, atteso che, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’allegazione del fatto del terzo o – come nella specie – dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice (art. 1227 c.c., comma 1) attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione del fortuito (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014).

La censura in esame si fonda interamente sulla nozione di “dinamismo interno – della cosa”, che assume rilevanza nella relazione tra la conformazione della cosa e l’evento pregiudizievole, ma che esula tuttavia dalla “ratio decidendi” della sentenza (in cui non viene messo in discussione che il terriccio su fondo bagnato integrasse una oggettiva situazione di rischio di slittamento per i pedoni) fondata sulla valutazione della condotta tenuta dal danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1: la Corte territoriale ha infatti ritenuto che la efficienza eziologica della cosa potenzialmente pericolosa (ossia idonea a procurare il danno verificatosi), nel caso di specie, era rimasta “in tutto” assorbita (e non soltanto “in parte”: ipotesi che avrebbe dato luogo a concorso di cause) da un altro fattore, concomitante o susseguente, venuto ad inserirsi nella serie causale con efficacia determinante ed esclusiva (relegando quindi a mero antefatto od occasione, la idoneità della cosa a produrre la situazione di pericolo) in quanto ritenuto “da solo sufficiente a determinare l’evento” (art. 41 c.p., comma 2).

La critica, pertanto, non coglie nel segno in quanto il Giudice di appello non ha affatto statuito che il danneggiato non aveva assolto l’onere della prova di essere caduto sul fondo bagnato coperto da terriccio: l’evento come descritto nel suo accadimento fenomenico dal teste oculare non è in discussione; la caduta è stata, invece, ricondotta alla scelta imprudente del danneggiato di transitare egualmente sul fondo scivoloso accettando il rischio di scivolata e caduta. Il giudizio della Corte territoriale si articola, quindi, sul piano del nesso eziologico e non fuoriesce, pertanto, dallo schema della responsabilità oggettiva (o per una dottrina autorevole ma minoritaria della presunzione legale di responsabilità) come definito dal paramento normativo, andando esente da violazioni dell’art. 2051 c.c..

Manifestamente inammissibile è poi la censura di “error facti” dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – in quanto volta a contestare “gli errori nella lettura e nella interpretazione delle prove” asseritamente commessi dal Giudice di appello -, sia in relazione alla preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile al presente giudizio, essendo stato proposto l’appello in data successiva all’11.9.2012: cfr. D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012), non avendo dimostrato il ricorrente che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, erano tra loro diverse (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 19001 del 27/09/2016); sia in relazione ai limiti consentiti, nel giudizio di legittimità, alla cesura del “vizio di motivazione”, circoscritto al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, secondo la interpretazione che della norma – a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. L. n. 134 del 2012 – è stata fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). La mancata indicazione del fatto storico omesso, confina la censura nella inammissibilità, rimanendo estranea al sindacato di legittimità la mera contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), così come la contestazione di errori attinenti alla individuazione di “questioni” od “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), e risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Infondato è altresì il secondo motivo, la cui rubrica (violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver esaminato la Corte d’appello il motivo di gravame con il quale si deduceva, in subordine, la concorsuale responsabilità dell’ente pubblico), non vincola la Corte nel caso in cui, come nella specie, sia comunque agevole individuare dalla stessa esposizione degli argomenti trattati nel motivo la critica effettivamente svolta alla sentenza, che è incentrata sulla errata applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2051 c.c., in quanto i Giudici di appello avrebbero accertato la rilevanza causale della condotta del danneggiato nella produzione del sinistro, senza tuttavia verificare la incidenza concausale della situazione di pericolo pur ingenerata dalla “cosa in custodia” per la presenza di terriccio scivoloso.

Per vero la censura non investe un errore di diritto ma una “quaestio facti”, intendendo il ricorrente contestare l’accertamento compiuto dal Giudice di appello in ordine alla esclusiva rilevanza della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro.

La Corte di merito ha ritenuto, infatti, insussistente la responsabilità oggettiva del custode per danni derivanti dalla cosa, in quanto il rischio ingenerato dalla peculiare situazione della cosa (intrinseca od estrinseca che sia) nella fattispecie concreta era oggettivamente avvertibile con assoluta certezza come pericolo dalla persona che transitava sul luogo, e quindi evitabile con la dovuta accortezza richiesta al comune pedone, e ne ha tratto la conseguenza che l’evento dannoso doveva ricondursi sul piano eziologico esclusivamente alla condotta negligente della vittima.

Trattasi di accertamento di merito che, se per un verso esclude la critica di omesso accertamento del nesso causalità, dall’altro implica valutazioni di fatto e che rimane pertanto sottratto al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo ripropone la stessa questione della incidenza causale della condotta del danneggiato in concorso con la responsabilità dell’Azienda sanitaria, sotto il profilo del diverso schema legale della responsabilità ex art. 2043 c.c. – che la stessa Corte d’appello esclude unitariamente alla ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., sotto il comune profilo della esclusione del nesso causale-, e dunque per le medesime considerazioni svolte nell’esame del precedente motivo, deve ritenersi infondato, avendo compiuto il Giudice di merito l’esame delle risultanze istruttorie al fine di accertare il nesso causale.

Inammissibile è invece la censura formulata sub specie di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto rivolta a richiedere un riesame di elementi probatori presi in considerazione del Giudice di appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Non trova accoglimento la istanza del difensore del ricorrente -il quale ultimo beneficia del gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 9.2.2016- diretta ad ottenere dalla Corte la liquidazione dei compensi di cui alla notula allegata, in quanto in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo il regime di cui al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, deve ritenersi che la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore officiato del gratuito patrocinio, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetti al giudice di rinvio o a quello la cui pronuncia è divenuta irrevocabile a seguito dell’esito del giudizio di legittimità ed al quale, quindi, l’interessato ha l’onere di presentare istanza, così come prevedeva la norma contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15-quattuordecies giacchè la circostanza che nel citato D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 82 (riprodotto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta, deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione nelle forme della L. 13 giugno 1942, n. 794 dinanzi al tribunale o alla corte d’appello, è inconcepibile che l’opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione possa svolgersi dinanzi ai giudici di merito (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 25/07/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 13760 del 12/06/2007).

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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