Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24408 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12430/2017 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO SPADAFORA, e ANTONIO

PALLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati NICOLA VALENTE,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1934/2016 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 16 novembre 2016 numero 1934 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta da G.D., ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, avverso le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che la opposizione era inammissibile, atteso che il decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 4, era stato comunicato alla parte ricorrente il 7 aprile 2016 e che quest’ultima aveva depositato la dichiarazione di dissenso soltanto in data 9 maggio 2016, oltre il termine perentorio di 30 giorni, che scadeva sabato 7 maggio 2016;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso G.D., articolato in un unico motivo; l’INPS ha depositato procura alle liti

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 445 bis c.p.c., comma 4 e dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

Ha esposto di avere tempestivamente provveduto al deposito dell’atto di dissenso; si trattava di un atto processuale svolto fuori udienza nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sommario a carattere contenzioso sicchè trovava applicazione l’art. 155 c.p.c., comma 4, a tenore del quale il termine scadente nella giornata del sabato era prorogato al lunedì successivo (giorno in cui era stato depositato l’atto di dissenso).

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che, invero, il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. – anche nella sua prima fase – ha natura contenziosa sicchè viene in rilievo la previsione dell’art. 155 c.p.c., ed, in particolare, i commi 5 e 6, aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1, lett. f) ed entrati in vigore in data 1 marzo 2006, applicabili ratione temporis.

In particolare il comma quinto assimila il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però “ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile, sez. un., 01/02/2012, n. 1418) per “atti processuali”, di cui al comma 5 in esame, devono intendersi “quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie” (nella fattispecie esaminata le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la previsione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, al termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, per il perfezionamento della notifica postale nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario).

Alla luce del suddetto principio non è dubbia la applicabilità dell’art. 155 c.p.c., comma 5, al termine, di cui all’art. 445 c.p.c., comma 4, per il deposito in Cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

Trattasi, invero, di un’attività che si svolge fuori dall’udienza; la dichiarazione di contestazione, d’altro canto, è certamente, qualificabile come “atto processuale” ai sensi del menzionato art. 155, comma 5, costituendo il suo deposito la condizione per l’accesso alla seconda fase, a cognizione piena ed il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Ne consegue, pertanto, che ove il termine per il deposito della dichiarazione di contestazione scada nella giornata del sabato la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.

che, pertanto, la sentenza impugnata, non conforme al principio di diritto sopra esposto, deve essere cassata con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c. – in conformità alla proposta del relatore – e gli atti rinviati ad altro giudice (persona fisica) del Tribunale di Cosenza che si adeguerà nella decisione al suddetto principio;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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