Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24407 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 30/11/2016), n.24407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14428-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.V. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VINCENZO PETRALIA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.V. impugnava diverse cartelle di pagamento, per Irpef ed Ilor, relativamente agli anni di imposta dal 1990 al 2003, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che accoglieva il ricorso sul rilievo che non v’era prova che gli atti che avevano dato origine dell’iscrizione a ruolo era stati ritualmente notificati al contribuente con conseguente decadenza della Amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che rigettava il gravame, con sentenza pronunciata il 7/7/2011 e depositata il 21/7/2011, osservando che l’onere di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento non risultava essere stato adempiuto neppure in sede di giudizio di appello.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste il contribuente con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia giacchè la CTR non ha preso in esame la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado, e riproposta in appello, appartenendo ad altro soggetto, segnatamente, il Concessionario, la responsabilità per l’attività di notificazione degli atti impugnati e, più in generale, dell’intera riscossione.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè la CTR non ha considerato che la mancata partecipazione al giudizio del Concessionario, il quale avrebbe potuto fornire la dimostrazione della eseguita notificazione delle cartelle di pagamento, trattandosi di atto suo proprio, ha di fatto limitato i diritti di difesa dell’Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, giacchè il giudice di appello non ha individuato l’esatto contraddittore del contribuente nel Concessionario del servizio di riscossione discutendosi di vizi propri delle cartelle di pagamento.

I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa l’omogeneità delle censure, sono infondati.

La CTR ha evidenziato, nella impugnata sentenza, che “l’operato del Concessionario della riscossione si ripercuote sull’Ente impositore e, nel caso di specie, lo fa decadere dal suo diritto”, con ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto, espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui, “atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. Sez. Un. n. 5791/2008; Sez. Un. n. 16412/2007).

In entrambi i casi, tuttavia, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 15310/2009).

Va, pertanto, rilevato che la CTR ha correttamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria fosse legittimata passivamente e, del resto, i vizi riconosciuti in relazione alla pretesa tributaria erano afferenti non soltanto al procedimento notificatorio della cartella ma alla stessa sussistenza (decadenza) della pretesa tributaria.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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