Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24407 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. un., 21/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27636-2010 proposto da:

A2A S.P.A., in persona del legale responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato CONTE ERNESTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MUFFATTI ANTONIO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO SPOEL,

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA DI

SONDRIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SAVANCO FURIO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 136/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 01/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Furio Alessandro SAVANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibile l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto interministeriale dell’8.6.1962 fu concesso alla s.p.a.

AEM, sulla base di una convenzione italo-svizzera, di derivare dal bacino superiore del Torrente Spoel un volume di acqua da immettere nella già esistente centrale idroelettrica di (OMISSIS), con una potenza nominale di Kw 18.900, da cui doveva essere detratta, agli effetti del canone, la potenza media di KW. 18309, di competenza svizzera, restando la potenza nominale media italiana di Kw. 591. La Convenzione italo-svizzera prevedeva che la potenza elettrica di competenza della Svizzera era esentata da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico. Con una transazione tra AEM ed i consorzi dei Comuni del bacino Imbrifero Montano dell’Adda e dello Spoel, che pose fine a 2 cause, l’AEM accettò nel 1974 di corrispondere i sovracanoni ex 1. 959/1953 a tutto il 31.12.1973, proseguendo nel pagamento degli importi fino al 2 001, anno nel quale l’AEM, ritenendo di aver corrisposto somme superiori al dovuto, chiese la restituzione dei maggiori importi versati, avvalendosi del suddetto Decreto del 1962, ed anche del D.M. Lavori Pubblici 6 giugno 1988, che disponeva il pagamento di canone e sovracanone sulla potenza nominale di Kw. 591.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, accoglieva parzialmente la domanda di restituzione ex art. 2033, proposta da AEM nei confronti dei due consorzi di bacini imbriferi e condannava questi a restituire all’AEM, per i sovracanoni ricevuti in più dal 1992 al 2001, Euro 920.013,00 da parte del BIM dell’Adda ed Euro 495.391,92 da parte del BIM dello Spoel, riconoscendosi per gli anni 2005/2007 un credito dei 2 consorzi di complessivi Euro 15.000,00.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, adito dai 2 Consorzi ed, in via incidentale, dalla AEM, accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, rigettando,quindi la domanda della AEM. In motivazione la sentenza dichiarava che i 2 Consorzi avevano il diritto a percepire il sovracanone fino alla data della sentenza, poichè ciò si fondava sulla transazione raggiunta, “potendo le determinazioni assunte in quell’accordo essere variate soltanto in base ad idoneo intervento pubblicistico, specificamente rivolto a dirimere il contrasto tra le parti in causa (L. n. 953 del 1959, art. 1, comma 12)”.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A2A s.p.a., che è subentrata alla AEM e che ha anche presentato memoria.

Resistono con controricorso i due Consorzi intimati, che hanno anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione della L. 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1 della L. 30 dicembre 1959, n. 1254, della L. 22 dicembre 1980, n. 925, dell’art. 1996 c.c..

Assume il ricorrente che illegittimamente la sentenza impugnata non ha rilevato la nullità della transazione intervenuta tra le parti nell’anno 1974, avendo ad oggetto l’entità del sovracanone di derivazione, che integrava un diritto indisponibile, in quanto imposta.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 1362 c.c. nell’interpretazione della suddetta transazione, dando rilevanza al comportamento tenuto da AEM nel periodo successivo di esecuzione.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione della L. 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1 nonchè l’insufficienza ed illogicità della motivazione per non aver rilevato che la rinunzia al sopralzo della diga di Cancano da parte dell’AEM, avvenuta nel 2004, integrava un fatto nuovo e determinante rispetto alla situazione esistente al momento della stipula della detta transazione del 1974.

3. Ritiene questa Corte che tutti i motivi del ricorso siano inammissibili.

Essi investono questioni attinenti all’accordo transattivo del 1974 avvenuto tra i Consorzi e l’AEM. Ciò vale anche per il terzo motivo del ricorso principale, che – interpretato da questa Corte – ha come presupposto tale accordo transattivo, poichè propugna che la rinunzia al sopralzo della diga si porrebbe quale fatto nuovo e rideterminante quanto stabilito da tale accordo.

Sennonchè il ricorso principale non indica se tale atto transattivo sia stato depositato e dove si trovi depositato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

A tal fine osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso Quindi la causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010 ; Cass. sez. un. n. 28547/2008).

4. In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il documento transattivo indicato non risulta trascritto nel ricorso, mentre ciò doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per tassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale i consorzi, ricorrenti incidentali, lamentano la violazione degli artt. 112, 99, e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Segnatamente essi lamentano l’omessa pronunzia nel dispositivo in merito alla domanda di pagamento dei sovracanoni maturati e non pagati fino all’anno 2007, nonchè dei sovracanoni maturati per gli anni 2008 e 2009, e per quelli relativi agli anni futuri, pur in presenza di espressa domanda in tal senso e di un riconoscimento di questi diritti nella motivazione della sentenza, sia pure senza indicazione delle somme dovute.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali prospettano la stessa questione sotto il profilo del vizio motivazionale, fondato tuttavia, stante l’assoluta omissione di pronunzia, su “mera illazione” o su “deduzione”, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti.

6. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (T.U. delle acque) – che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 – qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l’impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200 e 202 del medesimo T.U., bensì l’istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass. S.U. n. 19512 del 14/09/2010; n. 15617 del 10/07/2006; n. 19448 del 10/09/2009). Nello stesso ordine di idee si pone anche la recente sentenza di queste S.U. n. 505 del 12/01/2011, la quale, dopo aver ribadito che ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l’impugnazione esperibile è l’istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ritiene quest’ultimo esperibile nel diverso e più limitato caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204, poichè non si versa in ipotesi di omessa pronunzia su un capo della domanda, vizio riconducibile all’art. 517 c.p.c., del 1865, n. 6, ma del mancato esame di uno dei motivi posti a sostegno di quella domanda, sulla quale tuttavia una pronunzia vi è stata. Nella fattispecie, poichè i ricorrenti incidentali lamentano proprio l’assoluta omessa pronunzia sulla domanda dei sovracanoni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.

7. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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