Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24407 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2611-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO N.12,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

n. 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

Contenzioso Regionale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO n.28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17799/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che – nel giudizio tra C.R., opponente, Equitalia Sud s.p.a., opposta, e Roma Capitale, chiamata in causa quale litisconsorte necessario-, accogliendo la opposizione preventiva alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta da C.R. avverso la cartella di pagamento, per sanzioni amministrative pecuniarie e maggiorazione L. n. 689 del 1981, ex art. 27 notificatagli dall’Agente per la riscossione Equitalia GERIT s.p.a. (cui è succeduta Equitalia Sud s.p.a.), riduceva l’importo del credito condannando il solo Agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente C., proponeva appello soltanto Equitalia Sud s.p.a. impugnando esclusivamente il capo di sentenza relativo alle spese di lite, sostenendo di non dovere essere gravata di tale onere in quanto titolare del credito era in via esclusiva Roma Capitale.

Il Tribunale di Roma, in grado di appello, con sentenza 8.9.2015 n. 17799, in parziale riforma della decisione di prime cure, rilevato che la illegittima applicazione della maggiorazione della sanzione pecuniaria era imputabile esclusivamente all’ente locale creditore e che questi, pertanto, avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese del primo grado: 1 – ha revocato il capo della decisione relativo alla condanna di Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione in favore dell’opponente delle spese del primo grado; 2 – ha condannato in solido gli appellati C. e Roma Capitale alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del secondo grado con distrazione a favore dell’avv. Lupi;

– Ha proposto rituale ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo C.R.;

– Hanno resistito con controricorso Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale.

Diritto

OSSERVA

La sentenza di appello viene censurata, con un unico motivo, per violazione del principio di soccombenza, lesione del diritto di difesa e di agire in giudizio, violazione degli artt. 91,92,97 e 2 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost.

Si duole il ricorrente che il Tribunale: a) non ha statuito sulla condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese relative al primo grado; b) ha condannato in solido il C. alla rifusione delle spese di secondo grado, non considerando che egli era risultato vittorioso nella causa di merito, non aveva formulato in primo grado richiesta di condanna alle spese dell’Agente della riscossione, circostanze tutte che dovevano indurre il Tribunale a compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del grado di appello.

Il motivo è fondato.

La statuizione del Giudice di appello, impugnata, concerne esclusivamente la revoca del capo relativo alle spese di lite della decisione di prime cure, ed è relegata pertanto al circoscritto ambito della verifica di corrispondenza tra l’accertamento della soccombenza, così come individuata in base alla sentenza del primo Giudice (sulla base dell’incontestato accertamento del rapporto controverso, definito in relazione anche alla individuazione dei soggetti destinatari della pronuncia di merito e specificamente degli effetti giuridici derivanti dall’accoglimento della opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal C.: – riduzione dell’importo del credito per sanzioni amministrative pecuniarie; delimitazione del diritto alla esecuzione forzata all’inferiore importo accertato rispetto a quello portato dal titolo esecutivo – iscrizione a ruolo – e dai successivi atti esecutivi – cartella di pagamento -) e la conseguente pronuncia accessoria sulle “spese di lite” compiuta dal Giudice di Pace. Il Giudice di appello ha, quindi, accolto la impugnazione di Equitalia Sud s.p.a., in quanto fondata sull’assunto – posto a fondamento della decisione di prime cure – della “insussistenza di alcun profilo di responsabilità (ndr di Equitalia) in ordine al merito della controversia”, dovendo imputarsi all’ente locale l’applicazione illegittima della maggiorazione sulla sanzione pecuniaria amministrativa, ed ha in conseguenza assolto la società dall’onere della rifusione delle spese in primo grado, provvedendo inoltre alla liquidazione, in favore della medesima Equitalia Sud s.p.a., delle spese del secondo grado, ponendole a carico di entrambi gli appellati ( C. e Comune di Roma).

Tali le premesse, appaiono del tutto eccentriche le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte da Roma Capitale sulla ritenuta “mala fede” del C. che, costituitosi in grado di appello, aveva chiesto – in caso di accoglimento dell’appello principale – la condanna del Comune alla rifusione delle spese del primo grado (in quanto indicato nella sentenza di prime cure quale soggetto cui doveva ascriversi in via esclusiva il riscontrato vizio di validità della cartella di pagamento), atteso che la richiesta dell’appellato non integrava una inammissibile domanda nuova, ma veniva a risolversi in una semplice sollecitazione dell’esercizio dei poteri officiosi del Tribunale ex art. 91 c.p.c. quale mera conseguenza legale dell’eventuale accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a.. Supera dunque il vaglio di ammissibilità, alla stregua dei criteri di verifica ex officio ex artt. 360 bis e 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione dedotto dal C., volto a far valere la illegittimità della sentenza di appello: a) per omessa regolazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio; b) per essere stata pronunciata la statuizione di condanna al pagamento delle spese in grado di appello, anche a carico della parte opponente (parzialmente) vittoriosa nel merito.

Osserva il Collegio che la statuizione del Giudice di appello limitata alla sola revoca della condanna di Equitalia Sud s.p.a. alle spese di primo grado, viola l’art. 91 c.p.c., non essendosi il Tribunale uniformato al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il Giudice di appello, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata ed avuto riguardo all’esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6540 del 19/05/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 10405 del 02/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 12963 del 04/06/2007; id.; id. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016), trovando applicazione il predetto principio di diritto anche nel caso in cui l’appello investa direttamente il capo della sentenza di prime cure relativo alle spese di lite.

Inoltre il Tribunale venendo a differenziare, in relazione alla stessa parte processuale ( C.), il regolamento sulle spese di primo e secondo grado, operando come se si trattasse di giudizi autonomi e distinti, ha violato anche l’ulteriore principio di diritto secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008).

Al proposito occorre rilevare che il Giudice di Pace aveva regolato le spese di lite esclusivamente tra l’opponente C. e la terza chiamata Equitalia GERIT s.p.a., disponendo la compensazione tra dette parti nella misura del 50%, e ponendo a carico dell’Agente per la riscossione la residua somma, liquidata in complessivi Euro 100,00 di cui Euro 15,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il Tribunale, in grado di appello, ha accolto il motivo di gravame di Equitalia Sud s.p.a., revocando la statuizione di condanna, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di lite di primo grado, implicitamente venendo in tal modo a ritenere integralmente compensate le spese di primo grado tra C. ed Equitalia Sud s.p.a., ma omettendo poi di provvedere alla condanna di Roma Capitale alle spese del primo grado, sebbene prevista espressamente in motivazione.

Ne segue che, quanto alle spese di primo grado, il Tribunale è incorso nel vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c. per omessa regolazione delle spese del giudizio di primo grado tra C. e Roma Capitale, dovendo in conseguenza essere cassata in parte qua la sentenza di appello impugnata.

Non occorrendo procedere, peraltro, ad ulteriori accertamenti istruttori, questa Corte può decidere la causa nel merito, applicando i medesimi criteri regolatori del primo Giudice, e dunque – avuto riguardo al parziale accoglimento della opposizione proposta avverso la cartella di pagamento va disposta la compensazione delle spese del primo grado tra C.R. e Roma Capitale, nella misura del 50%, dovendo essere condannato il Comune a rifondere a C.R. le spese di lite che vengono liquidate, nel residuo 50%, in complessivi Euro 100,00 di cui Euro 15,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), ed accessori di legge.

Il Tribunale capitolino è incorso, altresì, nella violazione dell’art. 91 c.p.c. alla stregua dei principi di diritto sopra indicati – anche in relazione alla regolazione delle spese del grado appello, poste a carico anche dell’appellato C., sebbene questi fosse risultato parzialmente vittorioso nel merito, e non avesse svolto alcuna resistenza in grado di appello, essendosi limitato “a chiedere di essere manlevato da qualsivoglia condanna al pagamento delle spese di giudizio” (cfr. sentenza appello, in motiv., pag. 2).

Anche in questo caso, non occorrendo provvedere a nuovi accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e, tenuto conto che, nella specie, possono ravvisarsi le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, in considerazione dell’indicata condotta processuale dell’appellato C., nonchè degli argomenti dedotti con l’atto di appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., integralmente rivolti a far valere, sia pure ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, responsabilità esclusive di Roma Capitale in ordine al rapporto concessorio intrattenuto con l’Agente della riscossione, ritiene il Collegio che, per quanto concerne la regolazione delle spese di lite in grado di appello tra Equitalia Sud s.p.a. e C.R., debba disporsi la integrale compensazione delle stesse.

In conclusione il ricorso deve trovare accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere decisa nel merito secondo quanto sopra disposto.

Le parti resistenti vanno condannate in solido a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito: a) condanna Roma Capitale a rifondere a C.R. le spese di lite relative al primo grado di giudizio, compensate tra le parti nella misura del 50% e liquidate per il residuo in complessivi Euro 100,00 di cui Euro 15,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge; b) dichiara interamente compensate tra Equitalia Sud s.p.a. e C.R. le spese di lite relative al grado di appello.

Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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