Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24407 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31417-2018 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBURTINA

388, presso lo studio dell’avvocato SIMONA LA ROSA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA CANGELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1768/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La dottoressa R.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero della salute e l’Università degli studi di Messina e -sulla premessa di aver conseguito il diploma di specializzazione in chirurgia generale nel 2004, dopo essersi iscritta nell’anno accademico 1998-1999 – chiese che i convenuti fossero condannati a corrisponderle la diversa remunerazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, eventualmente a titolo di risarcimento del danno per la ritardata attuazione della normativa dell’Unione Europea; ovvero, in subordine, che fosse riconosciuto il suo diritto, ai sensi del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, alla rideterminazione triennale della borsa di studio a lei già erogata.

Si costituirono tardivamente in giudizio le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò tutte le domande e compensò le spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 marzo 2018, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla rideterminazione triennale della borsa di studio nei termini richiesti, condannando la sola Università degli studi al pagamento, per questo titolo, della somma di Euro 26.486,94, oltre interessi e con rifusione di un terzo delle spese del doppio grado, compensate quanto al resto.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso l’Università degli studi di Messina con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste R.G. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modifiche, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 66, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36.

La doglianza sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel riconoscere il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio, perchè la previsione in tal senso contenuta nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, non aveva effetto, in quanto bloccata da una serie di interventi normativi successivi.

1.1. Il motivo è fondato.

E’ stato affermato, infatti, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità, che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, e l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670).

In ordine alla questione direttamente oggetto del ricorso, il Collegio intende ribadire e dare continuità al principio, già enunciato dalla sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, e ribadito da numerose altre pronunce successive (v., tra le altre, le ordinanze 18 luglio 2019, n. 19443, 25 luglio 2019, n. 20108, e 4 dicembre 2019, n. 31713), secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, ha consolidato (in 315 miliardi di lire) la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (v. l’ordinanza mia dell’11.7.2019, nel ricorso n. 6397 del 2018).

Nè può assumere rilievo decisivo la circostanza, evidenziata nel controricorso, secondo cui tale quota è stata incrementata da 315 a 335 miliardi di lire con il D.L. 2 aprile 2001, n. 90, art. 1, comma 1, convertito, con modifiche, dalla L. 8 maggio 2001, n. 188, art. 1.

Occorre aggiungere, poi, che la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, dettando una norma di interpretazione autentica, ha specificato che le disposizioni “di cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6”. Il che significa che l’intera sequela di norme, in parte richiamate nel ricorso, le quali hanno prorogato il regime di blocco di cui al citato D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, deve intendersi applicabile anche alla rideterminazione delle borse di studio in questione.

Va quindi ribadito che a partire dal 1998 e sino al 2005, in virtù delle successive disposizioni ora richiamate, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto, e la sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto integrale della domanda della dottoressa R..

In considerazione della complessità della materia, delle oscillazioni della giurisprudenza e degli alterni esiti dei giudizi di merito, sussistono ragioni idonee alla integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della dottoressa R..

Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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