Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24406 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/09/2019), n.24406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23706/2018 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Lorenzo Trucco

che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Procura

Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 217/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.B., cittadino della Nigeria, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza, rigettò il ricorso. Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa il 31.1.18, respinse l’impugnazione, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano credibili, poichè l’appellante non aveva offerto alcun ulteriore elemento per fugare i dubbi espressi dal Tribunale in ordine alla sua asserita provenienza dalla regione di Jos, di cui ignorava la lingua; non ricorreva una situazione di conflitto generalizzato in Nigeria alla stregua dei rapporti di Amnesty International e, in particolare, nella zona di provenienza del ricorrente; era da respingere anche la domanda di permesso umanitario, sia perchè fondata sulle stesse ragioni poste a sostegno delle altre domande di protezione internazionale, sia perchè fondata sull’irrilevante questione dell’inserimento socio-economico.

Il B. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non avendo la Corte d’appello esaminato i report dell’EASO del 2017 comprovanti una situazione d’instabilità in Nigeria con gravi pericoli in caso di rimpatrio.

Con il secondo motivo è denunziata violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in quanto la Corte d’appello avrebbe effettuato un’ingiustificata sovrapposizione della protezione umanitaria con quella sussidiaria, omettendo di considerare la situazione di vulnerabilità del ricorrente, in ordine alla sua giovane età, allo stato d’analfabetismo e alla provenienza da una regione devastata dalla precarietà.

Il primo motivo è fondato. Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., n. 17075 e n. 28990 dei 2018).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., n. 11312/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha bensì fatto riferimento a fonti internazionali, ma non si tratta di fonti aggiornate al momento della decisione (gennaio 2018), trattandosi di fonti risalenti agli anni 2015 e 2016, laddove il ricorrente ha citato una fonte di segno contrario più recente (EASO 2017).

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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