Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24406 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25974-2015 proposto da:

IFISF S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

SOC. R.M. & FIGLI S.A.S. in persona del legale

rappresentante pro tempore, O.L., R.P., RA.PI.

in proprio e nella qualità di erede di erede di R.M.,

S.E. in proprio e nella qualità di erede di erede di R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, Via RAFFAELE CAVERNI N. 6, presso

lo studio dell’avvocato ANNAMARIA SANTINI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

DOBANK S.P.A., (denominazione assunta da Unicredit Credit Management

Bank s.p.a.) società di diritto italiano a socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO n.177, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE RANCHINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2970/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL COLLEGIO:

Premesso:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza 14.5.2015 n. 2970, in riforma della decisione di prime cure, ha accolto la domanda proposta da Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (successivamente denominata DoBank s.p.a.) ed avente ad oggetto la condanna della debitrice principale IFIFS s.p.a. e dei fidejussori coobbligati in solido R.M. & Figli s.a.s., O.L., R.P., Ra.Pi. e S.E. gli ultimi due n.q. di eredi di R.M. -, al pagamento, quanto alla debitrice principale della somma di L. 317.283.686 – pari ad Euro 171.330,42 – per sorte capitale relativa a cambiali protestate, e quanto ai fidejussori la somma di Euro 74.369,79 quale importo massimo garantito. La Corte territoriale fondava la pronuncia su n. 292 cambiali protestate che, prodotte in primo grado ma non ridepositate dalla banca unitamente al fascicolo di parte ritirato ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2, erano state allegate al medesimo fascicolo depositato all’atto della costituzione in grado di appello, e rilevava altresì che in ordine al credito cambiario non vi era stata contestazione da parte della società debitrice principale;

– che la sentenza di appello, notificata a mezzo posta in data 7.8.2015 per compiuta giacenza, è stata ritualmente impugnata dalla società debitrice e dai fidejussori che hanno dedotto due motivi;

– che resiste con controricorso la banca;

– che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto:

Entrambi i motivi – tra loro connessi e che possono pertanto essere esaminati congiuntamente – con i quali è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 169 c.p.c. e art. 74 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione” (primo motivo), ed ancora la violazione degli artt. 77,115,116 e 345 c.p.c.nonchè omessa motivazione (secondo motivo), debbono ritenersi infondati.

Premesso che debbono ritenersi inammissibili le censure dedotte sub specie di errore di fatto, in quanto non rispondenti al parametro normativo del vizio di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come delineato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 (nella interpretazione fornita da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014), applicabile “ratione temporis” alla sentenza di appello pubblicata successivamente all’11.9.2012, osserva il Collegio che tutto il primo motivo è incentrato sull’errore, asseritamente imputato al Giudice di appello, per avere deciso la causa sulla scorta dei titoli cambiari – prodotti in primo grado -, contenuti in una busta con dicitura “documenti relativi alla procedura n. 112071998 (dott.ssa P.) reg. valore n. 402” e custoditi in cassaforte giusta ordinanza del Giudice istruttore a verbale udienza in data 18.4.2002, in difformità dall’accertamento compiuto dal primo Giudice, che aveva rigettato la domanda della banca, in quanto le cambiali, al momento della decisione, non erano state rinvenute nel fascicolo di parte ridepositato in Cancelleria dopo essere stato ritirato dal difensore ai sensi dell’art. 169 c.p.c..

Orbene risulta del tutto evidente come la questione in diritto non sia quella della correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Latina in assenza della prova documentale (al riguardo è, infatti, incontestato che: 1 – i titoli cambiari protestati erano stati ritualmente prodotti in primo grado ed il Giudice istruttore aveva disposto per la custodia di essi in cassaforte; 2 – alla udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della banca aveva dichiarato a verbale di ritirare il fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2; 3 – con ordinanza GI del 16.6.2006 la causa era stata rimessa sul ruolo, dandosi atto, tra l’altro, che non si rinveniva il fascicolo della banca; 4 – alla udienza del 24.10.2006 il procuratore della banca dichiarava che “il proprio fascicolo era completo”; 5 – soltanto i condebitori depositavano memorie conclusionali rilevando che in atti non si rinvenivano i titoli di credito), atteso che, per giurisprudenza consolidata, il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007 – con riferimento al procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. -; id. Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 15/07/2011 – con riferimento al giudizio di appello -).

La questione in diritto attiene, piuttosto, alla facoltà della parte che si costituisce in grado di appello di depositare, con l’atto di costituzione, anche il proprio fascicolo di primo grado (contenente i documenti ritualmente prodotti in primo grado), e ciò anche nella ipotesi in cui tale fascicolo sia stato dalla parte regolarmente ritirato – su autorizzazione del Giudice istruttore ex art. 169 c.p.c., comma 1, e art. 77 disp. att. c.p.c.; ovvero direttamente ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2 – ma non nuovamente depositato, ovvero depositato ma senza allegati i documenti che erano stati prodotti, al momento della decisione di prime cure.

Tale questione è stata risolta affermativamente dalla Corte d’appello che ha ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 165 c.p.c., comma 1, e art. 347 c.p.c. la produzione, in grado di appello, del fascicolo di primo grado e dei documenti depositati in tale grado di giudizio che erano stati custoditi in cassaforte separatamente dalla “cartella generale” (art. 72 disp. att. c.p.c., comma 1, e art. 74 disp. att. c.p.c., comma 1 bis), avendo preliminarmente escluso ogni dubbio – in difetto di qualsiasi contestazione degli appellati, attuali ricorrenti – in ordine alla rituale produzione, in primo grado, di tali documenti (ex art. 87 disp. att. c.p.c., con conseguente annotazione nell’indice del fascicolo di parte ex art. 74 disp. att. c.p.c., n. 4), successivamente ritirati unitamente al fascicolo di parte e non ridepositati – ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2- al momento della decisione del Tribunale di Latina.

La decisione della Corte d’appello di Roma è conforme a diritto atteso che se, da un lato, l’omesso deposito del fascicolo di parte, in quanto condotta posta in essere volontariamente, impedisce al Giudice di accedere all’esame delle prove documentali in esso contenute, pur se ritualmente prodotte, e determina la soccombenza nel merito della parte in difetto di altri elementi di prova, non soccorrendo in tale caso (diversamente dalla ipotesi di smarrimento o distruzione del fascicolo di parte imputabili a difetti organizzativi dell’Ufficio giudiziario, in quanto il fascicolo non risulti ritirato dal procuratore della parte) l’obbligo del Giudice di avvisare, prima di emettere la decisione, la parte “incolpevole” dello smarrimento o della perdita del proprio fascicolo, onde consentirle di attivare il procedimento di ricostruzione del fascicolo e degli atti e documenti mancanti, dall’altro lato, l’omesso nuovo deposito, in primo grado, del fascicolo di parte contenente i documenti ritualmente prodotti, non determina alcuna preclusione o decadenza processuale in relazione al successivo grado di giudizio, trattandosi di documenti già ritualmente prodotti in primo grado, e che possono pertanto liberamente essere allegati all’atto di costituzione in grado di appello, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole, non trovando applicazione ai documenti ammessi in primo grado e sottoposti alla verifica della fase istruttoria, la preclusione dei “nova” di cui all’art. 345 c.p.c. – nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, applicabile al presente giudizio, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Latina in data 10.5.2013 n. 983, come previsto dall’art. 58, comma 2 medesima legge – (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 10227 del 04/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 28462 del 19/12/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014), rimanendo in conseguenza destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.

Va aggiunto che la vicenda processuale descritta (deposito, in allegato all’atto introduttivo del giudizio in grado di appello, del fascicolo processuale di parte relativo al primo grado, contenente i documenti che erano stati ritualmente prodotti in primo grado) non è assimilabile a quella esaminata nel precedente di questa Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12825 del 21/06/2016 che – diversamente da quanto potrebbe apparire ad una superficiale lettura del testo massimato dal CED – non ha affermato la “inutilizzabilità” del fascicolo di parte, ritirato nel corso del giudizio di primo grado e non depositato prima della decisione, nonostante il rilievo del giudice circa la sua assenza, ove successivamente prodotto in appello, ma ha, invece, stigmatizzato il comportamento della parte che, nel fascicolo formato per il grado di appello, aveva inserito in copia anche i singoli documenti asseritamente già prodotti in primo grado, ma senza depositare il fascicolo di parte di tale grado di giudizio.

La Corte, in quel caso, ha infatti rilevato come non sia consentito “ritirare il fascicolo di parte di primo grado, inserire nel fascicolo di parte del grado di appello anche le produzioni già effettuate in primo grado e pretendere che le stesse siano valutate dal giudice del gravame, posto che siffatto modus operandi non dà alcuna certezza in merito alla effettività ed alla tempestività della produzione nel precedente grado di giudizio”, atteso che il “deposito dei documenti, infatti, deve avvenire nel rispetto delle forme imposte dall’art. 74 disp. att. c.p.c., per cui la effettività e la tempestività della produzione documentale nel giudizio di primo grado, nel successivo giudizio di appello, devono essere dimostrati attraverso il deposito del fascicolo di parte, recante la annotazione del cancelliere prevista dal richiamato art. 74, u.c.” (la questione esaminata nel precedente richiamato concerneva, pertanto, la mancata prova che i documenti, che erano stati – asseritamente – “riprodotti” in grado di appello, fossero stati “effettivamente già ritualmente prodotti” in primo grado).

Vale rimarcare, inoltre, che la Corte territoriale ha indicato anche una seconda “ratio decidendi”, che prescinde dalla produzione documentale in secondo grado, laddove ha statuito che, dopo la produzione dei titoli cambiari in primo grado, la debitrice principale IFIFS s.p.a., nelle memorie autorizzate depositate il 25.11.2005, non aveva mosso contestazioni all’importo portato dai titoli, circostanza che trova riscontro nelle premesse in fatto dello stesso ricorso per cassazione, laddove risulta che – come rilevato dalla stessa Corte d’appello – alcuni dei fidejussori avevano eccepito soltanto di essere residenti in zone terremotate che beneficiavano di ordinanze sospensive dei protesti, eccezione pertanto estranea alla posizione della società ingiunta la quale, con il ricorso per cassazione, non ha investito la indicata “ratio decidendi”, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione dalla stessa proposto. Ed infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017).

La memoria illustrativa depositata dai ricorrenti non adduce alcun ulteriore argomento critico idoneo ad inficiare le conclusioni raggiunte.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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