Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24406 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3589-2020 proposto da:

K.A.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI

IMMIGRAZIONE – UNITA’ DUBLINO -, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3630/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato

il 11/10/2019 R.G.N. 3592/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso con il quale è stato impugnato il provvedimento di trasferimento in (OMISSIS) di K.A.Q. il quale si era doluto del fatto che era stato violato il principio di non refoulment e leso il suo diritto di difesa in quanto l'(OMISSIS), che aveva deciso sulla sua domanda di protezione internazionale rigettandola, non lo aveva neppure informato dei motivi del diniego.

2. Il Tribunale ha ritenuto che l’oggetto del giudizio era delimitato alla sola competenza a decidere sulla domanda di protezione ed ha evidenziato che invece la richiesta di presa in carico era stata indirizzata all'(OMISSIS) la quale perciò doveva riprendere in carico il richiedente asilo osservando che, in base all’art. 18 del regolamento Dublino III n. 604 del 2013 è lo stato che ha già negato la protezione a dover riprendere in carico il richiedente che soggiorni senza titolo in un altro Stato per disporne il rimpatrio.

3. Alla luce di tali considerazioni il Tribunale investito della domanda dal K. aveva posto in rilievo che correttamente al ricorrente era stato notificato il provvedimento di trasferimento in (OMISSIS) e che non operava il principio di non refoulement né si poteva ritenere sussistente una violazione del diritto di difesa avendo accertato l’adesione dell'(OMISSIS) alla clausola discrezionale ex art. 17 del Regolamento. Inoltre il Tribunale ha sottolineato che proprio in (OMISSIS) era stata presentata la prima domanda di protezione e dunque era quello il paese che doveva essere investito delle ulteriori domande.

4. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso con due motivi di K.A.Q. ai quali ha resistito il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 11 della direttiva 2013/32/UE attuata con D.Lgs. n. 142 del 2015 e dell’art. 17 del Regolamento U.E. n. 604 del 2013; dell’art. 3 della Convenzione Europea Diritti Uomo e degli artt. 1, 2 e 3 della CEDU, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 nella formulazione vigente alla data di presentazione della domanda, oltre che dell’art.. 2697 c.c..

5.1. Rammenta il ricorrente che la decisione sull’impugnazione di un provvedimento di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino III deve avere ad oggetto sia la competenza per l’esame della domanda di protezione sia le garanzie stabilite dal regolamento e che proprio di tale ultima questione si era doluto il richiedente davanti al Tribunale di Trieste evidenziando che non gli erano stati resi noti i motivi del diniego e gli era stato così impedito di valutarne la legittimità ai fini di una sua consapevole impugnazione. Inoltre non gli era stata consegnata la documentazione relativa alla sua richiesta e ne era risultato, così, violato l’art. 11 direttiva ricordata. Rileva il ricorrente che nella specie si trattava di contestazioni che ben potevano essere confermate acquisendo ex art. 213 la documentazione per mezzo del Ministero degli Esteri ovvero imponendone il deposito al Ministero dell’Interno che tuttavia non si era in tal senso provveduto. Invoca poi la clausola discrezionale prevista dall’art. 17 del Regolamento e deduce che il riesame della domanda internazionale in Italia avrebbe consentito di prendere in considerazione l’ulteriore rimedio della protezione umanitaria non previsto dall’ordinamento (OMISSIS).

6. Il motivo è infondato. In tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete infatti, unicamente, il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l’operatività delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice (cfr. Cass. n.. 26603 del 2020).

7. Anche il secondo motivo di ricorso – con il quale è denunciata poi la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c. in relazione al mancato esame delle questioni sollevate con riguardo alla violazione dell’art. 33 della convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e lett. g), del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – è inammissibile poiché pretende dal Collegio un non consentito riesame del merito della situazione del paese di provenienza. In materia di protezione internazionale, l’inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificarne il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l’incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del “non refoulement”, di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33 (cfr. Cass. 09/10/2020 n. 21929). In sostanza il principio di non respingimento trova applicazione solo nel caso in cui la situazione nel paese a cui sarebbe rinviato il richiedente dall'(OMISSIS) sia instabile e pericolosa e tale accertamento è demandato a quel giudice e deve essere eseguito con specifico riguardo all’area di provenienza. Ne segue che la censura, per come formulata, si risolve in una inammissibile rivalutazione del merito non consentita a questa Corte.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in EZP00,00 per compensi professionali oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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