Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24406 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7575-2017 proposto da:

COMUNE DI LAGOSANTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO;

– ricorrente –

contro

PORTO FELLONI SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2358/10/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2358/10/2016, depositata il 26 settembre 2016, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna rigettò l’appello proposto dal Comune di Lagosanto nei confronti della società Porto Felloni Service S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Ferrara, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativo all’anno 2008 in relazione all’incremento di valore di alcune aree edificabili.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Lagosanto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società intimata non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere il giudice d’appello incorso nel vizio di omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il Comune aveva lamentato il vizio di extrapetizione della sentenza di primo grado – che aveva annullato l’atto impugnato per preteso vizio di motivazione del medesimo, sebbene il ricorso della contribuente non avesse addotto a sostegno della domanda di annullamento dell’atto impugnato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento – nonchè nel vizio di extrapetizione, confermando l’illegittimità dell’atto impugnato per pretesa carenza di motivazione dell’atto stesso; dovendosi ancora, secondo il ricorrente, configurare il vizio di omessa pronuncia sulla questione relativa alla debenza della sanzione, per infedele dichiarazione da parte della contribuente della dichiarazione ICI del valore delle aree, tenuto conto delle compravendite delle aree edificabili avvenute nell’anno, modificative della situazione dei beni posseduti dalla società all’inizio del periodo d’imposta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto l’efficacia di giudicato alla sentenza resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara, n. 983/2/2014, che, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e decidendo sulla stessa questione di diritto, aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento in rettifica da parte del Comune per l’anno 2009 del valore di aree edificabili facenti parte del medesimo piano di lottizzazione sulla base del loro valore di mercato desunto dai prezzi di vendita di aree di proprietà della contribuente appartenenti alla stessa lottizzazione e non sul regolamento comunale di approvazione del valore venale delle aree fabbricabili per zone omogenee.

3. Con il terzo motivo, infine, il Comune denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’atto per difetto di motivazione, sebbene l’avviso di accertamento, il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avesse indicato compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la relativa imposizione.

4. Il primo motivo è manifestamente fondato.

Parte ricorrente ha trascritto il contenuto del ricorso di primo grado della società, che ha contestato l’avviso di accertamento in relazione al valore venale attribuito alle aree edificabili ed alla debenza delle sanzioni, ma non già in relazione alla pretesa carenza di motivazione dell’atto impositivo.

4.1. E’ noto che “In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicchè incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata” (Cass. sez. 6-5, ord. 6 aprile 2017, n. 9020).

4.2. Il Comune si era doluto, con specifico motivo d’appello, del vizio di extrapetizione in cui era incorsa la sentenza di primo grado, ma il giudice d’appello, anzichè correggere il relativo vizio, come avrebbe dovuto (cfr. Cass. sez. 5, ord. 15 dicembre 2017, n. 30144), nel confermare l’annullamento dell’atto impositivo per pretesa carenza di motivazione è incorso esso stesso nel denunciato vizio di extrapetizione, oltre che in quello di omessa pronuncia sullo specifico motivo di gravame proposto dall’appellante.

5. Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo.

5.1. Il Comune appellante aveva eccepito la sussistenza del giudicato esterno in punto di validità dei valori venali delle aree desunte sulla base degli atti di compravendita di terreni della stessa contribuente facenti parte dello stesso programma di lottizzazione avvenuti nell’anno di riferimento, sulla base della succitata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, n. 983/2/2014, il cui contenuto è stato espressamente riportato in ricorso, oltre ad essere stata detta pronuncia, munita dell’attestazione della sua definitività, allegata (doc. n. 16) al ricorso medesimo.

Ebbene, non v’è dubbio che detta sentenza, pur riferita ad altra annualità, il 2009, si basi sulla medesima situazione di fatto e sulla decisione di punto fondamentale relativo a comune questione di diritto a quella dibattuta nel presente giudizio, donde alla stregua dei principi affermati da Cass. sez. unite 16 giugno 2006, n. 13916, se ne deve affermare l’efficacia di giudicato esterno relativamente alla legittimità dell’accertamento basato sui valori di vendita delle aree facenti parte dello stesso piano di lottizzazione, anzichè del regolamento locale per l’applicazione dei valori predeterminati per aree omogenee, come d’altronde consentito dall’art. 3, comma 7 del regolamento ICI del Comune di Lagosanto (con specifico riferimento alla validità di calcolo dell’ICI, in relazione ai medesimi presupposti di fatto ed alla risoluzione di comune questione di diritto, cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16675; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2016, n. 25242; Cass. sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2016, n. 26430).

5.2. Resta dunque confermata la legittimità dell’atto anche in punto di applicazione delle sanzioni, che attengono non all’omessa dichiarazione, ma all’infedele dichiarazione.

Le considerazioni sopra esposte comportano l’accoglimento del ricorso in relazione ai primi due motivi, determinando l’assorbimento del terzo motivo, essendo, come innanzi detto, la questione della legittimità dell’atto impositivo sotto il profilo motivazionale estranea al thema decidendum come determinato in forza dei motivi di ricorso avverso l’atto medesimo.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

7. Possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo all’andamento della controversia, le spese del doppio grado del giudizio di merito, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’intimata, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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