Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24405 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22460-2012 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI

17, presso lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MENDITTO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BOSCARATO giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZA per delega dell’Avvocato

MENDITTO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ANTONUCCI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Centro s.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 44/4/12, pronunciata il 25/1/2012 e depositata il 24/2/2012, che ha respinto l’appello dell’Agente di riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole al contribuente, F.P., inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per complessivi Euro 332.637,06, eseguita, in forza di diverse cartelle di pagamento, su bene immobile di proprietà costituito in fondo patrimoniale.

La CTR osservava, in particolare, la non ipotecabilità dei beni soggetti a vincolo di destinazione ex artt. 169 e 170 c.p.c., essendo l’iscrizione impugnata volta al recupero di crediti di natura tributaria, relativi agli anni d’imposta 1999 e 2000, i cui ruoli erano divenuti esecutivi in data successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, quest’ultimo destinato esclusivamente a soddisfare i bisogni della famiglia, e che, nel bilanciamento dei contrastanti interessi in gioco, bisognasse dare prevalenza alla tutela della sfera personale e patrimoniale del contribuente.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, artt. 169 e 170 c.c., giacchè il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione disposizioni codicistiche applicabili alla esecuzione forzata, che ha inizio con il pignoramento, e non all’iscrizione di ipoteca. Evidenzia che la CTR non ha affatto considerato nè la natura delle somme iscritte a ruolo, nè la riferibilità di una parte di esse ad annualità d’imposta comunque coeva alla costituzione del fondo patrimoniale, avallando in tal modo una errata lettura dell’istituto civilistico, caratterizzato peraltro dalla temporaneità, che finisce per consentire una facile elusione degli obblighi tributari. Aggiunge che il F. non ha offerto la prova della reale natura dei crediti d’imposta (legati all’attività commerciale o professionale del contribuente) e della loro estraneità ai bisogni della famiglia, secondo l’ampia nozione datane dalla giurisprudenza di legittimità, circostanze senz’altro decisive per la soluzione della questione concernente la possibilità di concreta aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il giudice di appello ha fatto malgoverno delle regole in materia di spese di giudizio, atteso che la particolarità delle questioni trattate ne avrebbe consigliato, in ogni caso, l’integrale compensazione per entrambi i gradi di merito.

Il primo motivo di doglianza è fondato e, assorbito il secondo, il ricorso merita di essere accolto nei termini di seguito precisati.

Come già affermato da questa Corte “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità” (tra le altre, Cass. n. 5385/2013).

Se è vero, infatti, che l’ipoteca si configura quale strumento conservativo strumentale e prodromico al pignoramento di immobili, è altrettanto vero che, in base all’attuale normativa, che pure ha ristretto l’ambito applicativo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, introducendo specifici limiti di valore al di sotto dei quali l’iscrizione della formalità non è consentita, e prescrivendo all’agente per la riscossione, con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, come novellato dal D.L. n. 110 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u) bis, convertito in L. n. 106 del 2011, l’invio al contribuente di una preventiva comunicazione, si può iscrivere ipoteca solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per procedere all’esecuzione forzata.

Giova, sul punto, chiarire che l’ipoteca (come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati), anche se non è un atto esecutivo, dovendosi piuttosto parlare, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1535/2015, di “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”, deve sottostare alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., in quanto atto preordinato alla esecuzione forzata – la quale potrà in concreto anche mancare – che presuppone la formazione di un valido titolo esecutivo, idoneo a consentire l’avvio dell’espropriazione dei beni del debitore, ossia il ruolo che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, l’ufficio impositore consegna al concessionario, ovvero l’avviso di accertamento, nei casi previsti dal D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito in L. n. 122 del 2010, quando cioè la riscossione coattiva debba avvenire in forma semplificata senza ruolo e conseguente notificazione della cartella di pagamento.

Non ha pregio, quindi, l’argomentazione di isolata giurisprudenza (Cass. n. 10794/2016) secondo cui l’applicabilità dell’art. 170 c.c., all’iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sarebbe impedita dalla alternatività della misura cautelare all’esecuzione forzata vera e propria, che va intesa nel senso che il concessionario agente per la riscossione può iscrivere ipoteca quando vi siano elementi idonei a configurare l’urgenza della cautela, e non nel senso che quest’ultima misura sia addirittura avulsa dalle regole che governano il titolo esecutivo presupposto, stante il collegamento – non rescindibile – tra ipoteca ed esecuzione immobiliare.

E le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4077/2010, hanno confermato che l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76, come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005, e, quindi, che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia degli ottomila Euro.

Questa Corte ha, inoltre, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014).

Spetta, quindi, al giudice di merito di accertare se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/2006) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (Cass. n. 3738/2015 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto).

Orbene, nel ritenere illegittima l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, la CTR si è discostata da tali principi, soprattutto ove si consideri che la statuizione concernente la riconducibilità del debito alle esigenze della famiglia è basata su un accertamento in fatto che non censurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass. n. 933/2012; n. 12730/2007), accertamento nel caso di specie del tutto omesso sull’erroneo rilievo della assoluta non aggredibilità, mediante iscrizione di ipoteca, dei beni costituti in fondo patrimoniale, da parte dell’Agente di riscossione, in relazione ad un debito per cartelle di pagamento rimaste insolute.

Il giudice di appello neppure ha considerato che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale e non già sull’Agente di riscossione (Cass. n, 5385/2013, n. 4011/2013, citate).

Pertanto, assodato che l’iscrizione di ipoteca può essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 170 c.p.c., latamente inteso, la sentenza impugnata va cassata, e poichè il credito riguarda importi dovuti a titolo di tributi, il giudice di merito, cui si rinvia il presente giudizio, dovrà accertare se il debito sia o meno riconducibile ai bisogni della famiglia, sussistendone la consapevolezza del creditore, con la precisazione che tale finalità non può essere esclusa, in via di principio, per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa o della professione.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CRT delle Marche, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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