Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24405 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/09/2019), n.24405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23681/2018 proposto da:

S.A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via

Torino, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Pubblico

Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte Di

Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 87/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.A.K., cittadino del Ghana, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza del 15.12.16, rigettò il ricorso.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa il 10.1.18, respinse l’impugnazione, osservando che: non era fondata la doglianza relativa alla mancata audizione del ricorrente, essendo tale adempimento non automatico ma discrezionale; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria data l’inattendibilità del racconto del ricorrente e la mancata denuncia alle autorità Statuali in ordine alle minacce che avrebbe subito in Ghana (che sarebbero state all’origine dell’allontanamento dal Paese), e considerando che dal report esaminato si desumeva l’insussistenza di un conflitto generalizzato; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, perchè fondata su allegazioni insufficienti o irrilevanti (quali quelle relative allo svolgimento di attività lavorativa e alle condizioni di salute).

Il S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, nonchè dell’art. 16 della direttiva UE n. 32/13, avendo la Corte d’appello erroneamente valutato l’attendibilità del ricorrente, senza approfondimenti istruttori.

Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16 della direttiva UE n. 32/13, per non aver la Corte d’appello disposto l’audizione del ricorrente, ritenendo sufficiente la lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso innanzi alla Commissione.

Con il terzo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 4455/18).

Il primo motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., n. 3340/2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve, invero, innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (Cass., n. 16925/2018; Cass., n. 28862/2018).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha diffusamente ed adeguatamente (p. 4) motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, quanto al nucleo centrale delle sue dichiarazioni, concernente il presunto pericolo di essere aggredito dal vicino (questi, infatti, pur potendo impadronirsi agevolmente dei terreni del richiedente, avrebbe atteso per cinque anni il suo ritorno per sollevare rivendicazioni; genericità delle minacce; non ricollegabilità dell’uccisione del cane all’episodio delle presunte minacce).

La censura, invero, tende a scardinare tale motivato giudizio di fatto, mediante deduzioni di merito inammissibili in questa sede. La non credibilità del richiedente esclude in radice la possibilità di riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), espressamente censurata, oltre che lo status di rifugiato.

Il secondo motivo è infondato.

Invero, nel procedimento in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, – applicabile al caso concreto ratione temporis – al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003/2018; Cass., n. 24544/2011).

Nel caso di specie, tale rilevanza è stata – con ampia ed adeguata motivazione – esclusa dalla Corte territoriale, essendo stato il richiedente sentito dalla Commissione territoriale, e non avendo il medesimo neppure indicato su quali fatti e circostanze nuove dovrebbe essere sentito.

Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti, è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass., n. 4455/2018).

Nel caso di specie, la Corte d’appello – come dianzi detto – ha ritenuto la narrazione dei fatti, operata dal ricorrente, del tutto inattendibile. Inoltre, la Corte ha fondato la decisione sulla insussistenza – desunta da fonti internazionali aggiornate, citate nella decisione a proposito della protezione sussidiaria – di situazioni di pericolo per i diritti umani fondamentali dei civili, costituendo il Ghana una democrazia costituzionale, provvedendo le autorità civili a mantenere “un controllo effettivo sulle forze di sicurezza e i diritti civili sono garantiti e rispettati”. Per il che anche il contesto di provenienza dell’immigrato risulta essere stato valutato.

Il ricorrente è risultato, infine, immune da patologie di particolare gravità, e non particolarmente inserito nel tessuto sociale italiana (circostanza, peraltro, non rilevante di per sè, secondo la giurisprudenza di questa Corte). Il motivo si configura, per contro, fondato su allegazioni generiche circa il regime giuridico della misura di protezione in esame e su valutazioni di merito.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se adottata – nella specie è stata effettuata, invece, con separato decreto – con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta, invero, mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass., 06/12/2017, n. 29228; Cass., 08/02/2018, n. 3028; Cass., 11/11/2018, 3202).

Nulla per le spese, data la mancata costituzione degli intimati.

Non va applicato il doppio contributo, attesa la documentata ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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