Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24405 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. un., 21/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 21/11/2011), n.24405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2241-2011 proposto da:

G.G., nella qualità di titolare dell’omonima impresa

familiare “RIFUGIO PIANO DELLE NOCI”, elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA SORDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MINELLI VITO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/25/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Bari – SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Anna Lidia CAPUTI IAMBRENGHI dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale di Foggia, adita dall’ufficio finanziario per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perchè il giudice di primo grado aveva ridotto senza esserne richiesto la misura della sanzione irrogata a G. G. dall’Agenzia delle Entrate nel giugno 2003 a norma del D.L. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002 per l’impiego nel suo ristorante – albergo di lavoratori irregolari non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, e dal G. per mancanza di prova sui fatti contestati, ha rigettato, per il principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. in base alla normativa esistente al momento di proposizione della domanda, l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del G.O. in funzione di giudice del lavoro, sollevata con atto del giugno 2010 da G.G. nel corso del giudizio di secondo grado invocando la sentenza del 2008 n. 130 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Quindi i giudici tributari hanno respinto l’appello incidentale del G. avendo l’ufficio ridato conto delle ragioni per cui le due persone trovate all’interno dell’azienda erano addette ad essa, non superabili dalle diverse dichiarazioni rese da costoro secondo cui ogni tanto prestavano attività lavorativa, essendo provenienti da soggetti inattendibili perchè interessati alla vicenda o parente del G..

G.G., in qualità di titolare dell’ omonima impresa, ricorre per cassazione.

Resiste l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo deduce: “Difetto di giurisdizione della commissione tributaria in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro” lamentando che il principio della perpetuatio iurisdictionis non si applica allorchè la norma è dichiarata illegittima – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, – stante l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale ed infatti l’Agenzia delle entrate aveva chiarito, con circolare, che le controversie già instaurate dovevano proseguire dinanzi al G.O..

L’Agenzia delle Entrate rileva che la questione è preclusa dal giudicato interno.

Il rilievo è fondato.

Infatti pur se il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. secondo cui i mutamenti intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione non è riferibile all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità a norma dell’art. 136 Cost. della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, che impedisce al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione (Sezioni Unite del 2 dicembre 2008 n. 28545) – ed in tal senso ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. va corretta la motivazione della sentenza impugnata – è però da ribadire che tale efficacia retroattiva si arresta di fronte al giudicato stante l’opportunità di evitare lo spreco di attività conseguente alla rinnovazione del processo (Sezioni Unite del 13 febbraio 2007 n. 3046; 16 luglio del 2008 n. 19495). Conseguentemente se per effetto della non impugnazione sulla giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo poichè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso (S.U. n. 28545 del 2 dicembre 2008, 11 febbraio 2010 n. 3200).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione” avendo la Commissione Tributaria posto a fondamento della decisione il verbale degli agenti accertatori, le cui dichiarazioni hanno valore di meri indizi, disattendendo le affermazioni dei presunti lavoratori e non valutando la circostanza che l’Ispettorato del lavoro non aveva ravvisato nessuna irregolarità sui dipendenti e che l’azienda era un piccolo albergo a conduzione familiare.

Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori esaminati dal giudice di merito – accertamento dell’ufficio finanziario e dichiarazioni di terzi ritenute inattendibili con motivazione logica e sufficiente è inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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