Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24405 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7544-2017 proposto da:

COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO COTTONE;

– ricorrente –

contro

HOTEL TERME COLELLA DI C.C. & C SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE BERNARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8227/47/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi del dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 8227/47/2016, depositata il 23 settembre 2016, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dalla società Hotel Terme Colella S.a.s. di C.C. & C. nei confronti del Comune di Forio avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società nei confronti di avviso di pagamento per TARI relativa all’anno 2014. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Forio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, con la quale ha fondamentalmente insistito nell’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso per carenza di autosufficienza.

1. Detta eccezione deve essere disattesa.

Pur a fronte della generica formulazione della rubrica di ciascun motivo, gli stessi consentono di individuare compiutamente il thema decidendum così come devoluto al giudice di merito in forza degli originari motivi di ricorso della contribuente e dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alla contribuente, integrando la sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a porre la Corte in condizione di svolgere il sindacato richiesto.

Entrambi i motivi consentono altresì d’individuare le norme di diritto che si assumono violate (L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7) o falsamente applicate, in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Risulta pure allegato al ricorso l’avviso di pagamento in relazione al quale la contribuente si è doluta, vedendo accolto dalla CTR il relativo motivo d’impugnazione, avverso la sentenza di primo grado, della carente motivazione dell’atto oggetto dell’originaria impugnazione da parte della contribuente dinanzi alla CTP, dovendo intendersi in tal modo osservato il principio di autosufficienza, secondo le indicazioni del protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e CNF.

2. Il primo motivo è comunque infondato, nella parte in cui l’Amministrazione comunale si duole di un preteso travisamento di un fatto in realtà insussistente, investendo la censura, come più correttamente riferita nel secondo motivo, alla succitata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incontroverso in fatto che all’avviso di pagamento non fosse allegata la delibera comunale di riferimento per la relativa determinazione tariffaria.

3. Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.

3.1. La sentenza impugnata si è posta, infatti, in contrasto, con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ” l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,comma 1, secondo periodo, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.

Tale principio, nel contesto di quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di tassa sui rifiuti, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568, Cass. sez. 6-5, ord. 5 luglio 2017, n. 16634 e Cass. sez. 6-5, ord. 14 luglio 2017, n. 17565, le ultime due rese specificamente in analoghe controversie tra Comune di Forio ed aziende alberghiere).

3.2. D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65 poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044).

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, riguardando anche l’ulteriore doglianza della contribuente avverso l’avviso di pagamento impugnato mera questione di diritto, relativamente all’avere l’Amministrazione comunale determinato le tariffe per la tassa sui rifiuti relative agli esercizi alberghieri in maniera notevolmente superiore a quella fissata per le utenze domestiche, la causa può essere quindi decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., in conformità all’indirizzo più volte espresso in materia da questa Corte, secondo cui in tema di tassa sui rifiuti “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal legi 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal legi 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758, Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22248). Ciò comporta il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

5. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento dello stesso, cedendo, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della controricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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