Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24404 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9893-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 384 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 84/6/11, pronunciata il 7/10/2011 e depositata il 21/10/2011, che ha respinto l’appello dell’Agente di riscossione, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole al contribuente, N.F., inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per complessivi Euro 664,202,94 (pari al doppio del debito per tributi, contributi previdenziali e contravvenzioni stradali), in forza di diverse cartelle di pagamento, su beni costituiti in fondo patrimoniale.

La CTR osservava, in particolare, la non ipotecabilità dei beni soggetti a vincolo, essendo l’iscrizione impugnata volta al recupero di crediti di natura tributaria attinenti all’attività di imprenditore di N.F., che comunque non si trattava di debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, e che il concessionario procedente era a conoscenza di tale circostanza, grazie ai ruoli consegnatigli dall’Ufficio finanziario titolare dei crediti in questione. Aggiungeva che sul concessionario gravava l’onere di provare il diritto ad eseguire la cautela, il quale include l’accertamento, in presenza di un fondo patrimoniale, dell’inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia, condizione necessaria per procedere legittimamente alla iscrizione dell’ipoteca.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Con un unico motivo di doglianza la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 170 e 2697 c.c., giacchè il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione l’affermazione secondo cui, quando l’esecuzione forzata sui beni immobili soggetti a vincolo del fondo patrimoniale è preclusa per effetto di legge, anche l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittima, senza considerare però che quest’ultima non è un atto esecutivo ma cautelare e, in quanto tale, non è in alcun modo incompatibile con l’appartenenza dei beni a fondo patrimoniale, che è destinato a perdere efficacia al verificarsi di determinate condizioni – la maggiore età dell’ultimo figlio – per cui non può essere impedito al creditore di acquisire, anche in detta prospettiva, una prelazione su detti beni. Deduce, inoltre, che l’onere della prova dell’estraneità dei crediti incombe sul debitore e non sul creditore procedente, come invece sostenuto erroneamente dalla CTR, e che il contribuente, al quale erano state notificate le cartelle di pagamento (circostanza mai negata) e l’avviso di iscrizione d’ipoteca, che contiene, tra l’altro, anche il dettaglio degli addebiti con indicazione delle relative cartelle, della natura dei crediti e degli enti impositori, disponeva di tutti gli elementi necessari per fornire la prova dell’estraneità dell’ingente carico debitorio ai bisogni familiari, non potendosi aprioristicamente escludere che anche i debiti fiscali possano rientrare tra le spese necessarie all’armonico sviluppo della famiglia, trattandosi di oneri che ricadono sul cittadino e che dipendono direttamente dal tipo di vita che conduce, dal lavoro che svolge, dalla casa in cui vive.

La censura è fondata nei termini di seguito precisati.

Come già affermato da questa Corte “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità” (tra le altre, Cass. n. 5385/2013).

Se è vero, infatti, che l’ipoteca si configura quale strumento conservativo strumentale e prodromico al pignoramento di immobili, è altrettanto vero che, in base all’attuale normativa, che pure ha ristretto l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, introducendo specifici limiti di valore al di sotto dei quali l’iscrizione della formalità non è consentita, e prescrivendo all’agente per la riscossione, con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, come novellato dal D.L. n. 110 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u) bis, convertito in L. n. 106 del 2011, l’invio al contribuente di una preventiva comunicazione, si può iscrivere ipoteca soltanto nei casi in cui ricorrano le condizioni per procedere all’esecuzione forzata.

Giova, sul punto, chiarire che l’ipoteca (come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati), anche se non è un atto esecutivo, dovendosi piuttosto parlare, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1535/2015, di “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”, deve sottostare alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., in quanto atto preordinato alla esecuzione forzata – la quale potrà in concreto anche mancare – che presuppone la formazione di un valido titolo esecutivo, idoneo a consentire l’avvio dell’espropriazione dei beni del debitore, ossia il ruolo che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, l’ufficio impositore consegna al concessionario, ovvero l’avviso di accertamento, nei casi previsti dal D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito in L. n. 122 del 2010, quando cioè la riscossione coattiva debba avvenire in forma semplificata senza ruolo e conseguente notificazione della cartella di pagamento.

Non ha pregio, quindi, l’affermazione supportata da isolata giurisprudenza (Cass. n. 10794/2016) secondo cui l’applicabilità dell’art. 170 c.c., all’iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sarebbe impedita dalla alternatività della misura cautelare all’esecuzione forzata vera e propria, che va intesa nel senso che il concessionario agente per la riscossione può iscrivere ipoteca quando vi siano elementi idonei a configurare l’urgenza della cautela, e non nel senso che quest’ultima misura sia addirittura avulsa dalle regole del titolo esecutivo presupposto, stante il collegamento non rescindibile tra ipoteca ed esecuzione immobiliare.

E le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4077/2010, hanno confermato che l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005, e, quindi, non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia degli ottomila Euro.

Questa Corte ha, inoltre, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014).

Il giudice di merito, quindi, deve accertare se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/2006) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (Cass. n. 3738/2015 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio teste descritto).

Orbene, la sentenza impugnata, nel ritenere illegittima l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, si è discostata da tali principi, soprattutto ove si consideri che la statuizione concernente la riconducibilità del debito alle esigenze della famiglia è basata su un accertamento in fatto che non censurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass. n. 933/2012; n. 12730/2007), nel caso di specie tuttavia omesso dal giudice di appello, e che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. n. 5385/2013, n. 4011/2013, citate), non già, come ritenuto dal giudice di appello, sull’Agente di riscossione.

Pertanto, assodato che l’iscrizione di ipoteca può essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 170 c.p.c., latamente inteso, la sentenza impugnata va cassata, e poichè il credito riguarda in buona parte importi dovuti a titolo di tributi, il giudice di merito, cui si rinvia il presente giudizio, dovrà accertare se il corrispondente debito sia o meno riconducibile ai bisogni della famiglia, sussistendone la consapevolezza del creditore, con la precisazione che tale finalità non può essere esclusa in via di principio per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa o della professione. Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CRT della Puglia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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