Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24404 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6295-2020 proposto da:

O.A.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato Melina Martelli

rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Petrucci;

– intimato –

avverso il decreto n. cronologico 870/2019 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositato il 10/12/2019 R.G.N. 274/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di L’Aquila, con decreto del 10.12.2019, ha rigettato il reclamo proposto da O.A.T., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di L’Aquila che aveva respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, diretta ad ottenere l’autorizzazione a rientrare in Italia, dal (OMISSIS) dove viveva, per accudire i suoi due figli minorenni, nati in Italia, rispettivamente il (OMISSIS) e l'(OMISSIS).

2. La Corte di appello ha affermato che, sebbene le accuse (possesso di sostanze stupefacenti e manifestazioni, sui social network, di adesione alle ideologie (OMISSIS)) fossero state archiviate, restava il fatto storico della adesione dell’istante ad ideologie che tendevano a sovvertire gli ordinamenti democratici e laici con azioni violente, tanto è che dalle informative rese dai Carabinieri di San Salvo il 3.6.2019, era emerso che gli stessi connazionali e gli aderenti alla fede islamica avevano preso le distanze dal richiedente; per quanto riguardava i minori, la Corte di merito ha specificato che essi attualmente erano accuditi dalla madre e dal nonno paterno, che risiedevano legalmente in Italia.

3. Avverso tale provvedimento O.A.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3 Testo Unico in materia di Immigrazione, per avere la Corte territoriale, discostandosi dai precedenti di legittimità in materia e, in particolare, dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 21799/2010, dato esclusivamente rilievo alla attività di esso ricorrente, incompatibile con la sua permanenza in Italia e desunta dai procedimenti penali cui era stato sottoposto sebbene tutti archiviati, e non anche alle esigenze dei minori e al loro sviluppo psicofisico, così non effettuando quel giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e le esigenze dei minori.

2. Il motivo è fondato.

3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato è vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze delle cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentar della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo e’, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita (Cass. n. 4197/2018).

4. In particolare, nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto, attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria (Cass. n. 14238/2018): sviluppo psico-fisico a cui va attribuito appunto valore prioritario ma non assoluto (Cass. Sez. U. n. 15750/2019).

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la Corte di merito non si è conformata a tali principi in quanto si è concentrata esclusivamente sulla persona del padre, ma non ha assolutamente valutato i rapporti tra minori e padre, in particolare, l’eventuale disagio dei figli a vivere senza la figura paterna ed il loro interesse alla conservazione della integrità del relativo nucleo familiare che si era disgregato nel 2018, allorquando il ricorrente decise di tornare in (OMISSIS) per i problemi giudiziari di natura penale che lo avevano coinvolto e che sono stati, poi, successivamente risolti.

6. Ne’ può dirsi che costituisca espressione del richiesto bilanciamento di interessi l’affermazione dei giudici di seconde cure i quali hanno affermato che “i minori sono attualmente accuditi dalla madre e dal nonno paterno, che risiedono legalmente in Italia”, perché tale argomentazione concerne il profilo oggettivo della loro assistenza ma non quello soggettivo relativo alle relazioni tra genitore e figli, che rappresenta, come detto, un elemento imprescindibile della relativa valutazione.

7. Alla stregua di quanto esposto il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi e delle indicazioni sopra esposti e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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