Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24404 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21007/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato CLAUDIO CARRATO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

POMPEO ONESTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2208/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2208/9/2016, depositata l’8 marzo 2016, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. C.E. avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per IVA ed altro.

Avverso la sentenza della CTR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorporante Equitalia Sud S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè “error in indicando -violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione dell’art. 24 c.p.c.”, nella parte in cui la decisione impugnata ha respinto l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado sul presupposto che non fosse ammissibile in grado d’appello da parte di Equitalia Sud S.p.A., rimasta contumace in primo grado, la produzione dell’estratto di ruolo riferito all’impugnata cartella, con allegato avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta della cartella medesima, ricevuta personalmente dal destinatario.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, nell’escludere l’ammissibilità della produzione in grado di appello da parte dell’agente della riscossione non costituitosi in primo grado, si è posta, infatti, in consapevole contrasto con l’indirizzo consolidato espresso in materia da questa Corte (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 4 maggio 2018, n. 10781; Cass. sez. 5, ord. 7 marzo 2018, n. 5429; Cass. sez. 5, 22 novembre 2017, n. 27774; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. sez. 5, 16 settembre 2011, n. 18907), secondo cui la possibilità di produrre in grado d’appello documenti nuovi che non amplino la sfera del thema decidendum trova giustificazione nella specialità della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di documenti secondo il codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3).

1.2. Che la soluzione opposta cui è pervenuta la CTR trovi giustificazione in una pretesa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 24 Cost., come addotto dal giudice tributario d’appello, è argomento destituito di fondamento, avendo il giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 4 luglio 2017, n. 199) ritenuto che la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,nell’interpretazione avallata da questa Corte, sia costituzionalmente legittima.

2. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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