Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24403 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27987-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio

degli Avvocati ALFREDO E GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROCCO PEDOTO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO 7,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MURANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA GULFO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2010 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. DE NASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TOZZI per delega dell’Avvocato

PEDOTO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 177/03/2010, pronunciata il 4/12/2009 e depositata il 14/10/2010, che ha accolto l’appello di C.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, sfavorevole al contribuente, inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per complessivi Euro 22.460,00 (pari al doppio del debito tributario), eseguita in forza di diverse cartelle di pagamento, secondo la tesi del contribuente, non ritualmente notificate.

Evidenziava, in particolare, la CTR la tempestività del ricorso introduttivo del contribuente, notificato in data 14/6/2005, essendo stata effettuata in data 9/5/2005 la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca oggetto di impugnazione e, nel merito, la fondatezza dell’impugnazione, non risultando le cartelle di pagamento presupposte essere state notificate entro il termine dell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo ratione temporis applicabile, circostanza resa palese dagli estratti di ruolo prodotti dalla medesima società Equitalia Basilicata.

Il contribuente resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, in quanto, il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, prima della modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, da parte del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 – quinquies, nel testo integrato dalla Legge di conversione n. 248 del 2006, andava proposto al giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, trattandosi di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, e dovendosi escludere sia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che alle controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Evidenzia, inoltre, che il ricorso introduttivo del C. risulta notificato in data 14/6/2005.

La censura va disattesa in quanto si tratta di questione proposta per la prima volta in questa sede, di guisa che va applicato il principio di diritto, in base al quale il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass., Sez. Un., n. 9594/2012; n. 22097/2013; n. 17056/2013).

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 3, giacchè il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione l’affermazione che le cartelle di pagamento, prodromiche alla iscrizione ipotecaria, erano state notificate al contribuente oltre il termine di cui alla richiamata disposizione, senza considerare che i relativi ruoli erano stati resi esecutivi anteriormente al 1 gennaio 2005, allorquando cioè non operava alcun termine decadenziale, non trovando applicazione la L. n. 156 del 2005, che ha riformulato l’art. 25 citato in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2015.

Con il terzo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, giacchè il giudice di appello non poteva rilevare la tardività della notifica delle cartelle di pagamento atteso che le stesse erano divenute definitive, essendo abbondantemente superato il termine di giorni sessanta dalla loro notificazione per la proposizione dell’impugnazione.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati e meritano accoglimento.

Giova premettere che nel ricorso originariamente proposto dal C., respinto dalla CTP di Matera, il contribuente aveva indicato le cartelle di pagamento emesse da Ritrimat s.p.a., riportando per ciascuna di esse la data di notificazione, ricompresa tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2004, e di ciò l’odierno intimato dà puntualmente conto nel controricoricorso (pag. 2), sicchè la doglianza concernente l’intempestività di tali notificazioni, accolta dalla CTR di Potenza, in relazione alla ritenuta violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, presuppone, logicamente, l’avvenuto accertamento che le cartelle di cui qui si discute erano state notificate al contribuente.

Tuttavia, nel definire nell’impugnata sentenza “intempestiva” la notifica delle cartelle di pagamento, la CTR sembra non avvedersi del fatto che, sulla base delle suesposte deduzioni del contribuente essa è stata eseguita in date ricomprese tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2004 e che, quindi, non può farsi riferimento, come sostiene il C. nel controricorso (pagg. 2 e 7), alla data del 9/5/2005 in cui venne notificato l’avviso di iscrizione di ipoteca, in tal modo operando un inammissibile recupero difensivo dei vizi di notifica delle cartelle di pagamento tramite l’impugnazione dell’atto successivo, nella specie, l’iscrizione ipotecaria.

Va, in conclusione, cassata la impugnata sentenza gravata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Basilicata che, attenendosi ai principi di diritto sopra affermati, procederà a nuovo esame della controversia tributaria. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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