Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24403 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24231-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ABBARGHENTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/8/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CAGLIARI – Sezione Staccata di SASSARI del 24.10.08,

depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

” Con sentenza del 30 ottobre 2008 la CTR – Sardegna (sez. Sassari) ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Abbarghente, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento in forza del quale il Fisco aveva assoggettato a tassazione il reddito dichiarato di L. 838.971.000 per l’anno 1996, considerato esente dalla contribuente, a fini IRPEG e ILOR. Ha motivato la decisione ritenendo che, avendo regolarmente chiesto l’esenzione in sede di dichiarazione dei redditi e avendo allegato bilancio e nota integrativa, la società godeva dei benefici di legge, spettando semmai all’Erario approfondire per suo conto l’istruttoria, alla luce di talune circolari interne.

Con atto notificato il 29 ottobre 2009, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; la contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c., lamenta che la CTR ha errato nel respingere l’eccezione dell’Ufficio sulla mancata prova, da parte della contribuente, del diritto alle pretese agevolazioni. Rileva, con idoneo quesito, che costituisce onere dell’interessato, il quale invochi l’esenzione da ILOR e IRPEG del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 di fornire prova della sussistenza dei presupposti richiesti da tali disposizioni per l’attribuzione del relativo diritto.

Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione, si duole del fatto che la CTR “nulla ha detto sulla pretesa in tassabilità ai fini ILOR della sopravvenienza attiva, che l’Ufficio invece aveva espressamente contestato “in considerazione del fatto che la disposizione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 89 non esclude affatto la tassazione ai fini ILOR, della sopravvenienza attiva, derivante da alienazione di beni oggetto di investimenti agevolati” (cfr. appello dell’Ufficio, pag. 3, capoverso 3)”.

I due motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente fondati. L’esenzione decennale dall’ILOR – per gli stabilimenti industriali che s’impiantino nei territori del Mezzogiorno – e la riduzione decennale IRPEG – per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi – previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione finanziaria. Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che il diritto alle agevolazioni stesse può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3925 – Giur.

imp. 2002, 875). L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione e la riduzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinar criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (cfr., per varie applicazioni in campo tributario, Cass. 2010/21875, 2007/10253, 2007/7883, 2006/5137). In altre parole, è la parte contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che ha l’onere di dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo previsto dalla normativa sulle provvidenze fiscali per le imprese del Mezzogiorno, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perchè tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.

A tale principio i giudici di appello non si sono attenuti, essendosi limitati rilevare che la parte aveva regolarmente chiesto con Mod.

760 l’esenzione dall’IRPEG e dall’ILOR e che l’Ufficio avrebbe potuto approfondire l’istruttoria partendo dal bilancio e dalla nota integrativa allegati alla dichiarazione dei redditi. Erra la CTR allorquando, sostanzialmente, ritiene che incomba all’amministrazione finanziaria indagare sulla eventuale non spettanza dei benefici alla contribuente e non a questa di dare la dimostrazione dei presupposti dei benefici stessi. Nella sentenza d’appello manca, persino graficamente, qualsivoglia indicazione concreta circa l’efficacia dimostrativa che la CTR attribuisce a mera documentazione dichiarativa e illustrativa, come il bilancio e la nota integrativa.

Inoltre, manca qualsiasi motivazione circa la ritenuta detassazione di sopravvenienza attiva derivante dall’alienazione di beni oggetto d’investimenti agevolati, essendosi la CTR limitata ad affermare che il titolo della contribuente “ad esercitare il diritto all’esenzione emerge dagli atti”. Invero, s’ignora quali siano gli atti esaminati dalla CTR e quale fosse il loro reale contenuto dimostrativo. Il vizio motivazione appare ancor più evidente ove si consideri che la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 89, ha introdotto in materia una specifica disciplina di carattere antielusivo.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Sardegna (sez. Sassari), in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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