Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24403 del 09/09/2021
Cassazione civile sez. lav., 09/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16000-2015 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo
rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1586/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 17/06/2014 R.G.N. 3258/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
CHE:
1. con sentenza n. 1586 del 2014, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’attuale intimato all’indennizzo in capitale corrispondente ad un’inabilità permanente del 9 per cento, con decorrenza maggio 2005;
2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con i quali, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, si duole che la Corte di merito non abbia rigettato la domanda, sul presupposto dell’erogazione della prestazione, nella misura e con la decorrenza richiesta, in data antecedente al deposito del ricorso in primo grado, come del resto riconosciuto, nel ricorso medesimo, dall’attuale intimato, risultando erronea anche la regolazione delle spese, nel giudizio di primo grado, a carico dell’INAIL, benché parte totalmente vittoriosa, stante l’esito del giudizio;
3. C.C. non ha svolto attività difensiva;
4. il ricorso è da accogliere, per essere stata adeguatamente censurata la sentenza impugnata che, all’esito degli esami peritali, ha riconosciuto il beneficio non già nella misura azionata in giudizio (danno biologico pari al 25 per cento) sibbene nella diversa misura, del nove per cento, già riconosciuta ed erogata dall’INAIL ancor prima che la pretesa venisse azionata;
5. la sentenza impugnata va pertanto cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda;
6. il peculiare oggetto del giudizio consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.C.; spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021