Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24402 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 09/09/2021), n.24402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12925-2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA ALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE INGRASSIA;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15C/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/02/2018 R.G.N. 550/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 150 dell’8.2.2018 ha respinto l’appello proposto da G.C. avverso le sentenze (dapprima non definitiva n. 2260/2014 e poi definitiva n. 978/2017) del locale Tribunale che avevano accolto il ricorso proposto da C.C. per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal settembre 1987 al settembre 2008, con mansioni di aiuto verniciatore di autocarrozzeria, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza dei requisiti di specificità, ha ritenuto di condividere le valutazione del materiale probatorio (di fonte testimoniale e documentale) già svolte dal giudice di primo grado, materiale idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito della eterorganizzazione nel rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.C. sulla base di tre motivi; C.C. non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 342,434 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo, la sentenza impugnata, dichiarato inammissibili il “supposto” primo motivo nonché il quinto, che costituivano, in realtà, rispettivamente, la priernessa alle prime tre doglianze critiche svolte in appello e la quarta doglianza critica, sviluppate nel pieno rispetto dei criteri dettati dal novellato art. 434 c.p.c. che richiede l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste, oltre a una motivazione alternativa a quella svolta dalla sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), avendo, la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente apparente, omesso di valutare le censure, svolte nell’atto di appello, relative alle deposizioni rese dai testimoni del lavoratore-ricorrente, alla insussistenza del vincolo di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato, alla inattendibilità dei testimoni di parte datoriale-resistente.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che dalle deposizioni testimoniali fossero emerse circostanze idonee a concretare il requisito della subordinazione inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto “ad abundantiam” e costituisca un mero “obiter dictum”, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” e’, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. n. 30354 del 2017).

Ebbene, nel caso di specie il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale, dopo aver rilevato l’inammissibilità di quello che ha considerato il primo e poi il quinto motivo, ha comunque esaminato le doglianze nel merito, rigettandole per infondatezza.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Va osservato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dal ricorrente, rilevando che era condivisibile la motivazione fornita dal giudice di primo grado circa la maggiore attendibilità dei testimoni del lavoratore-ricorrente rispetto a quelli del datore di lavoro-resistente in considerazione della concordanza delle dichiarazioni dagli stessi rese (“coincidenti”), dei profili di responsabilità penale sollevati riguardo al teste di parte resistente P. (che, inoltre, aveva negato il dato formale delle risultanze previdenziali), della scarsa utilizzabilità delle dichiarazioni del teste di parte resistente R. in quanto “presente in officina solo occasionalmente, non come dipendente”; la Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato che la natura subordinata del rapporto di lavoro, in data precedente la regolarizzazione, era provata altresì dalla documentazione versata in atti (bolle di accompagnamento) da cui risultava che il C. aveva “svolto attività (ritiro merce) per conto del G. proprio nel periodo anteriore a quello in cui il rapporto de quo è stato formalizzato”, risultando, inoltre, tardiva (in quanto svolta solamente in grado di appello) l’argomentazione concernente la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo luglio-ottobre 1992.

La Corte territoriale si e’, dunque, conformata al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che, è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 13054 del 2014); inoltre, il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra ro ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).

5.1. nel caso di specie, opera, inoltre, la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”. Invero, l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme.

Come evidenziato, oltre a non ricorrere alcun error in procedendo per omessa pronuncia su critiche formulate nell’atto di appello, la Corte territoriale ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente – sulla base degli elementi istruttori (di fonte documentale e testimoniale) – l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti sin da epoca antecedente il maggio 2002.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (ex plurimis, Cass., nn. 4220 del 1992, 6919 del 1994; 326 del 1996; 4036 del 2000; 5989 del 2001, 23455 del 2009, 9808 del 2011).

Nel caso di specie, come già rilevato, la Corte territoriale ha rilevato che non risultava smentito che la prestazione lavorativa resa a favore del G. non fosse riconducibile allo schema della subordinazione, “essendo stata data dimostrazione dell’elemento peculiare, ovverosia la eterorganizzazione all’esito delle deposizioni rese dai testi indicati dal ricorrente puntualmente richiamati dalla sentenza di primo grado le cui argomentazioni sul punto vanno richiamate”.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle spese di lite in assenza di costituzione del controricorrente.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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