Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24401 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Immobililare Arabella s.r.l., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere dei Mellini 10, presso l’avv. Cristiano Marinese,

rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Girardi giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Trento, Sez. 1, n. 71/1/13 del 3 giugno 2013, depositata il 10

settembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Bruno Dettori per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la revoca del decreto e la

compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’Agenzia delle entrate (notificato il 6 marzo 2014) concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro conseguente alla revoca del trattamento agevolato che era stato concesso in ordine ad una compravendita immobiliare sull’errato (ad avviso dell’amministrazione) presupposto che il trasferimento avesse ad oggetto “immobili compresi in piano urbanistico particolareggiato diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale” ed essendo stata la convenzione di lottizzazione sottoscritta successivamente al trasferimento;

Letto il controricorso della società Immobiliare Arabella s.r.l. (notificato il 7 aprile 2014) secondo la quale nel caso di specie il PRG poteva fungere da piano particolareggiato – avendo esso previsto ed incorporato al suo interno tutte le indicazioni e prescrizioni utili e necessarie ai fini della concreta e immediata edificazione delle aree trasferite – e non essendo rilevante la circostanza che la convenzione di lottizzazione fosse stata sottoscritta successivamente al trasferimento;

Vista l’istanza depositata il 27 marzo 2016 con il quale l’Agenzia delle Entrata dichiarava di rinunciare al ricorso avendo proceduto al riesame della questione in considerazione delle sopravvenute indicazioni di prassi di cui alla risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2014 (data successiva tanto alla notifica del ricorso, quanto alla notifica del controricorso), che ha chiarito che si può usufruire dell’agevolazione anche se (come nel caso di specie) la convenzione di lottizzazione sia stata comunque stipulata anche se in data successiva al trasferimento dell’immobile;

Visto il decreto del 16 giugno 2016 con il quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese;

Vista l’istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. depositata il 4 luglio 2016 con la quale la soc. Immobiliare Arabella s.r.l. – rilevato che nel surrichiamato decreto la compensazione era stata disposta con la seguente motivazione: “ritenuto che l’accordo stragiudiziale delle parti giustifica la compensazione delle spese”, ed affermato che nessun accordo stragiudiziale era intervenuto tra le parti – chiedeva che venisse disposta la revoca del predetto decreto nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, provvedendosi, invece, alla condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate;

Ritenuto che a seguito dei compiuti accertamenti è risultato che l’aver disposto la compensazione delle spese in ragione di un intervenuto accordo stragiudiziale tra le pari è frutto di un errore materiale imputabile ad una trattazione congiunta con altre istanze di rinuncia al ricorso nelle quali la predetta condizione ricorreva;

Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la revoca del surrichiamato decreto in parte qua;

Ritenuto, tuttavia, che la compensazione delle spese sia comunque giustificata nel caso di specie in ragione del fatto che la rinuncia da parte dell’amministrazione è avvenuta a seguito di una presa d’atto da parte dell’amministrazione medesima di un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla necessità che la convenzione di lottizzazione fosse stata già sottoscritta al momento del trasferimento, mutamento iniziato con la sentenza n. 20864 del 2010 e che si è successivamente consolidato mediante le successive sentenze nn. 7898 del 2012; 15974 del 2014; 24085 del 2014; 4086 del 2015, divenendo un orientamento condiviso nel corso degli anni 2014 e successivi.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Revoca il decreto n. 13099/16 del 16 giugno 2016, depositato il 24 giugno 2016, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese sull’errato presupposto che fosse intervenuto un accordo stragiudiziale tra le parti e, provvedendo sull’istanza della società contribuente, dichiara giustificata nel caso di specie la compensazione delle spese per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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