Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24401 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24401 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 27365-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FRE Z ZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROTOLO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 29/10/2013

PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 5689/2010 della CORTE D’APPELLO di

Lo

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere RelatoreDott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 27365 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

BARI dell’8.11.2010, depositata il 0/11/2011;

r.g.n. 27365/2011 Inps c/ Rotolo Anna
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 27 settembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a

2.

“Rotolo Anna, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs.
n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;

3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4.

avverso detta sentenza l’INPS ricorre con tre motivi;

5.

la parte intimata si è costituita con controricorso e ha eccepito, in primo luogo,
il giudicato sulla statuizione della Corte di merito, non impugnata dall’INPS,
nella parte in cui ha attribuito efficacia di titolo esecutivo alla statuizione di
condanna alla riliquidazione del trattamento di disoccupazione erogato
all’istante, sulla scorta della determinabilità del

quantum in base a mera

operazione aritmetica sulla scorta di dati certi e oggettivamente determinabili;
ed, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione della
dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, a norma dell’art. 38
del d.l. 98 del 2011, conv. in L.111 del 2011;
6. il ricorso non è qualificabile come inammissibile nei due profili eccepiti
dovendosi rilevare, in via preliminare, l’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art.
152 disp. att. c.p.c., come novellato dall’art. 52, comma 6 della legge 18 giugno
2009, n. 69, disposizione che, secondo quanto dispone espressamente la norma
transitoria contenuta nell’art. 58, comma 1, della stessa legge, si applica ai
giudizi instaurati dopo la data di sua entrata in vigore, cioè ai giudizi proposti, in
primo grado, a decorrere dal 4 luglio 2009, atteso che il riferimento ai “giucli7i
instaurati”, e non alle “impugnazioni proposte”, rivela l’intento del Legislatore
di riferire le modifiche normative, in tema di enunciazione del valore della

norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

causa, alle nuove controversie previdenziali introdotte dopo l’entrata in vigore
della legge, tranne le modifiche per le quali è stata esplicitamente prevista
l’applicazione anche ai giudizi pendenti;
7. se tale è, expressi s verbis, il dettato normativo relativo all’efficacia, nel tempo, del
precetto introdotto con la novella legislativa (“Le spese, competenze ed onorari
liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono
superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”), la sanzione processuale

98/2011, conv. con modif., in L. 111/2011), per la parte che ometta di
dichiarare il valore della prestazione previdenziale pretesa in giudizio, a
prescindere dalla sedes materiae prescelta dal Governo, in sede di decretazione
d’urgenza, e poi dal Legislatore, in sede di conversione, per introdurre
un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso (le disposizioni per
l’attuazione del codice di rito) è condizionata, nella sua efficacia temporale,
all’efficacia del precetto non variata dal Legislatore del 2011, e regolamentata,
per il regime transitorio, dalla disposizione introdotta dall’art. 38, co. 3, del d.l.
98/2011 cit. secondo cui : “In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della
lite deve essere formulata nel corso del giudizio”;
8. inoltre, si appalesa infondata l’ eccezione di giudicato atteso che l’impugnazione
della sentenza di condanna per ragioni attinenti l’ an debeatur impedisce il
formarsi del giudicato anche in merito al quantum, ed all’ammontare delle
singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione
della sentenza;
9. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, terzo comrna,del d.p.r.
639/1970 e successive modifiche) e rileva che erroneamente la Corte territoriale
ha ritenuto inapplicabile la regola della decadenza alla richiesta di riliquidazione
di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;

ia il motivo è manifestamente infondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, con la precedente sentenza n.
12720/2009, affermando il principio di diritto secondo cui: “La decadenza di
cui all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29

dell’inammissibilità del ricorso (introdotta dall’art. 38, co.1, lett. b), n.2), del d.l.

marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in
cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una

quello della ordinaria prescrizione decennale”;
11. l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e
l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore
che, da ultimo, con l’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un
ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”,
precisando al quarto comma che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e
d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore del presente decreto”, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
12. con gli altri due motivi di ricorso l’Istituto ricorrente, lamentando violazione
degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011 convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 44,49
e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6
comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 di. n.318 del 1996 conv. in
legge n.402 del 1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed
all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso
nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;

componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia

13. i

motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo

dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997

affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
14. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
15. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
16. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.

n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente

17. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha

definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
. Quanto alle spese dell’intero giudizio, giusti motivi, tenuto conto della norma
interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, impongono

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2013
IL PRESIDENTE

compensazione delle spese dell’intero processo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA