Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24401 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23834-2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

STEFANO ODIERNO, RENATO ANGELONE, GIOVANNA PAGNOZZI;

– ricorrente –

contro

M.M., MA.MO.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 14424/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

F.P. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale consistente nella mancata indicazione della distrazione delle spese contenuto nella sentenza di questa Corte numero 14421 del 10-3-2016.

Il ricorso è stato notificato alla controparte M.M.. Con successiva memoria ex art. 378 F.P. ha chiesto la correzione di un secondo errore materiale consistente nella mancata indicazione nella intestazione della sentenza di una seconda controparte Ma.Mo..

La causa è stata avviata alla camera di consiglio della sesta sezione civile. Il collegio invita a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione.

PQM

 

Rinvia la causa al nuovo volo mandando al ricorrente di notificare ad entrambe le resistenti la memoria ex art. 378 depositata nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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