Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24400 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via

Circonvallazione 120, presso l’avv. Alessandro Piermarini,

rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Giovanni Girelli giusta

delega a margine della memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 9, n. 128/9/12 del 19 gennaio 2012, depositata il 6

giugno 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito Bruno Dettori per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’avv.

Giovanni Girelli per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale che ingiungeva il pagamento di un preteso credito dell’Ufficio conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione “prima casa”, che il contribuente, venditore dell’immobile in questione, contestava per asserito vizio di motivazione, rilevando comunque la necessità che l’Ufficio procedesse in via principale nei confronti dell’acquirente. L’Ufficio opponeva che la cartella era stata emessa sulla base di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione ed affermava che la cartella era stata notificata anche all’acquirente debitore principale La Commissione adita accoglieva il ricorso sulla base della favorevole sentenza ottenuta dalla medesima Commissione dal coobbligato solidale in ordine all’eccepita decadenza triennale nella quale sarebbe incorso l’amministrazione.

L’appello dell’Ufficio era respinto, con la sentenza in epigrafe, la quale confermava la decisione di prime cure affermando: “il contribuente in quanto parte venditrice non è tenuto al pagamento”.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale ribadisce le proprie difese in particolare con riferimento a quanto dedotto dall’amministrazione con il terzo motivo di ricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente in ordine alla richiesta formulata da parte ricorrente circa la riunione con il ricorso R.G. 22332/12 che sarebbe pendente innanzi a questa Corte tra l’amministrazione e l’acquirente dell’immobile – sig. I.G. – si osserva che non sussistono le condizioni necessarie per disporre la richiesta riunione in quanto il citato ricorso è stato già deciso con la sentenza n. 13315 del 2016, che ha rigettato il ricorso del sig. I..

2. Con il primo motivo, l’amministrazione denuncia la nullità della sentenza impugnata per il fatto che essa sarebbe “carente sia dei motivi in fatto ed in diritto, sia delle richieste delle parti”.

2.1. Il motivo non è fondato in quanto la sentenza presenta, sia pur in forma sintetica, tutti i necessari elementi richiesti dalla legge.

3. Con il secondo motivo, l’amministrazione denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21” insistendo sulla propria eccezione relativa alla definitività dell’avviso di liquidazione sulla cui base è stata emessa la cartella oggetto del giudizio eccezione, riportando poi, a sostegno della correttezza della procedura seguita, la relata di notifica e la motivazione del predetto atto impositivo.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata per quanto riportato in narrativa.

4. Con il terzo motivo, l’amministrazione denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57” per aver il giudice di merito erroneamente affermato che la parte venditrice non fosse tenuta al pagamento dell’imposta di registro.

4.1. Il motivo è fondato in quanto nel caso di specie la decadenza dai benefici “prima casa” era dovuto a circostanza (le caratteristiche di lusso dell’immobile ai sensi del D.M. 2 agosto 1969) non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente (come avrebbe potuto essere una eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato: in merito alla dichiarazione mendace v. Cass. n. 13141 del 2016). Operava, quindi, in capo al venditore la solidarietà dell’obbligazione tributaria di cui al citato art. 57, comma 1.

5. Pertanto deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti; la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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