Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24400 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.P., P.M. e P.P.d.S.

F., rappresentati e difesi, giusta delega a margine del

controricorso, dall’Avv. Toffoli Paolo, domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 17/08/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste – Sezione n. 08, in data 08/03/2007, depositata

il 22 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

06 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 13044/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 17/08/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Trieste, Sezione n. 08, l’08.03.2007 e DEPOSITATA il 22 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato l’estinzione del giudizio per condono.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione e del diniego di condono, relativo ad imposta di Registro ed Invim, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002 e del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito in L. n. 154 del 1988, art. 101 c.p.c., nonchè, sotto altro profilo, L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito in L. n. 154 del 1988.

3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione e l’annullamento dell’atto impositivo.

4 – La questione posta dal ricorso sembra definibile in base all’orientamento giurisprudenziale desumibile dalle seguenti pronunce.

Per un verso, è stato, infatti, affermato che “in tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti – nella specie, relativa all’imposta di registro disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 l’immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti “ictu oculi” dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall’atto sottoposto a registrazione (Cass. n. 4129/2009, n. 10535/2006). Sotto altro profilo, sempre in tema di condono fiscale, con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 è stato precisato che ” costituisce lite pendente ai sensi del comma 3 la controversia nella quale sia impugnato un avviso di accertamento di maggior valore ed il successivo avviso di liquidazione emessi sulla base della volontà espressa dal contribuente di avvalersi, per la determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, del sistema automatico di valutazione di cui al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 (convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154), qualora il contribuente si dolga di entrambi gli avvisi sostenendo l’erroneità dell’atto di classamento dell’immobile posto a fondamento dell’imposta al fine di dimostrare una valutazione del bene erronea e non conforme ai parametri legali, mettendo pertanto in discussione la rendita catastale assegnata dall’UTE. In tale ipotesi, infatti, oggetto della lite non è la sola contestazione di un atto impositivo meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente, come tale non riconducibile nel novero delle liti definibili di cui alla detta L. n. 289 del 2002, art. 16 ma anche l’atto di classamento(Cass. n. 10536/2006, n. 7797/2006).

4 bis – La decisione impugnata sembra in linea con i richiamati principi, avendo, nel caso, ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del condono, per avere impugnato l’atto di liquidazione dell’imposta, contestando l’erroneità della rendita catastale attribuita dall’UTE. 5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario, ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA