Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24400 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.16/10/2017),  n. 24400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25135-2016 proposto da:

P.R., rappresentato e difeso dall’avv. BIAGIO GRASSO e

domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.G.BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CATINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati SILVESTRO MERCONE, FABIO BENIGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3300/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – articolazione territoriale di Caserta con sentenza 6.10.2015 ha respinto il gravame proposto da P.R. contro la sentenza di primo grado (n. 5106/2007 del locale Giudice di Pace) che lo aveva condannato alla esecuzione di una serie di accorgimenti volti ad eliminare le intollerabili immissioni di rumori lamentate dall’attrice R.A., proprietaria del sottostante appartamento;

il giudice di appello, ha motivato il proprio convincimento sulla intollerabilità delle immissioni in base alle deposizioni dei testi e alle relazioni svolte dai consulenti nominati in primo e secondo grado, ritenendo di applicare il criterio comparativo, che aveva evidenziato un superamento della soglia di tre decibel rispetto al rumore di fondo;

contro tale decisione il P. ricorre per cassazione con tre motivi a cui resiste con controricorso la R.;

il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, mentre il ricorrente ha depositato memoria insistendo per il suo accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con un primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: l’errore del Tribunale starebbe, secondo il ricorrente, nel non avere considerato le decisive circostanze di fatto emerse dalla relazione del CTU circa l’irrilevanza ai fini della valutazione di tollerabilità delle immissioni – delle trasformazioni eseguite nell’appartamento del convenuto: se tale controllo fosse stato effettuato, le conseguenze, a dire del ricorrente sarebbero state diverse, perchè sarebbe emersa una normale attività di vita domestica mal sopportata dalla spiccata sensibilità della attrice;

2 con un secondo motivo il P. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 194,195 e 196 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il giudice di merito, secondo il ricorrente, avrebbe utilizzato gli elementi istruttori acquisiti attraverso la CTU, il quale a sua volta non aveva dato risposta ai rilievi tecnici contenuti nelle note tecniche di parte del 23.11.2009 e richiamati nell’ordinanza di conferimento dell’incarico integrativo;

3 col terzo motivo il ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: si sostiene che a fronte di una dedotta intollerabilità di immissioni rumorose determinate dalla esecuzione di opere interne nell’appartamento del convenuto (spostamento di ambienti, installazioni di tubazioni idriche in corrispondenza di stanze destinate al riposo), il giudice di appello avrebbe valutato la tollerabilità delle immissioni sulla base di elementi diversi (uso normale dell’immobile) e si insiste nuovamente nell’affermare che se si fosse considerato quanto riscontrato dall’ausiliare (irrilevanza dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento P. e della diversa disposizione ai fini delle immissioni lamentate), la conclusione della lite sarebbe stata il rigetto della domanda;

ritenuto che con riferimento al tema della tollerabilità delle immissioni non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

 

rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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