Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24400 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 03/11/2020), n.24400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27875-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ITALY SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA RUSSO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2013 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che con avviso di accertamento n. (OMISSIS) L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della Cooper-Standard Automotive Italy s.p.a. già Metezele Automotive Profile System Italy s.p.a., fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, l’illegittima deduzione di ammortamenti per Euro 202.222, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103, comma 3 e del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11. In particolare l’operazione contestata si riferiva all’ammortamento del costo di Euro 1.400.000,00 di un portafoglio clienti ceduto dalla consociata belga Metzeler Automotive Profile System Benelux NV ammortizzato in cinque anni anzichè in diciotto anni come invece previsto dal citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103, comma 3;

che la Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 159/36/13 pubblicata il 2 ottobre 2013 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 69/13/12 che aveva accolto il ricorso proposto dalla Cooper-Standard Automotive Italy s.p.a. avverso l’avviso di accertamento in questione, considerando che l’Ufficio non aveva contestato alla società contribuente la fondatezza giuridica dei costi ammortizzati, che la cessione in questione non riguardava formalmente un ramo d’azienda ma solo la cessione di una parte della clientela senza cessione di debiti e crediti, che la cessione della clientela non costituisce neppure cessione di avviamento e che la norma tributaria non può essere interpretata estensivamente in modo da estendere il concetto di avviamento a quello di cessione di clientela;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che la Cooper-Standard Automotive Italy s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. pro. civ., nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si afferma che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato nuova la deduzione dell’Ufficio riguardo alla mancanza di prova da parte del contribuente riguardo all’ammortamento in questione, e non si sarebbe pronunciata sul relativo punto della controversia. Il motivo è inammissibile. Infatti appare contraddittoria la doppia lamentela nella quale si articola ilmotivo che, da un lato censura una presunta affermazione della sentenza riguardo alla novità della richiesta di prova sulla deduzione della contribuente e successivamente lamenta una mancata pronuncia sul punto;

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2555,2559 e 2560 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’esclusione della cessione del ramo di azienda quale conseguenza della mancata cessione dei debiti e crediti;

che con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla mancata applicazione di detto art. 103.

che i motivi sono tutti inammissibili non essendo prospettabile il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sotto il profilo dell’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, stante l’accertamento compiuto dal giudice di merito su fatto controverso;

che, con riferimento al primo motivo, va considerato che appare anche contraddittoria la doppia lamentela nella quale si articola il motivo che, da un alto censura una presunta affermazione della sentenza riguardo alla novità della richiesta di prova sulla deduzione della contribuente e successivamente lamenta una mancata pronuncia sul punto;

che, con riferimento al secondo motivo, va considerato anche il difetto di autosufficienza non essendo testualmente riportato il contenuto dell’atto di cessione ai fini della valutazione della correttezza della valutazione che avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale ai sensi degli artt. 1362 e s.s. c.c.;

che va pure considerata la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello proposto con riferimento ad analoga fattispecie sia pure a fini diversi, ed allegata alla memoria della contro ricorrente, e con la quale viene affermata la natura dell’atto in questione di cessione di pacchetto di clienti quale cessione di singolo bene e non di ramo d’azienda; in senso sostanzialmente conforme all’assunto della contribuente;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico del soccombente, del versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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